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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003, n. 5-9853

Legge 17.02.1992, n.° 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata, “Bando Integrato”. Diffida agli Enti Attuatori ad adempiere all’inizio lavori ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 179/92 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore Botta


Vista la legge 17.2.1992, n. 179, e la delibera CIPE 16.3.1994 con la quale sono stati ripartiti i fondi e individuati gli obiettivi del programma quadriennale 1992-95 per l’edilizia residenziale pubblica agevolata;

visti i Decreti del Ministero dei LL.PP. n. 1779 del 13.4.1995 e n. 3762 del 29.9.1997 con i quali sono stati messi a disposizione della Regione i finanziamenti;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21-15138 del 26.9.1995, successivamente modificata con le deliberazioni n. 273-12410 del 30.7.1996 e n. 393-9131 del 19.6.1997, con le quali è stato approvato l’VIII programma di edilizia residenziale pubblica agevolata, quadriennio 1992-95;

viste la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-28366 del 18.10.1999 con la quale sono stati approvati i bandi di concorso relativi all’VIII programma di edilizia agevolata e le Determinazioni Dirigenziali in data 12.04.2002, n. 70, 71 e 72 con le quali, per gli ambiti territoriali di Asti, Torino Area Metropolitana e Torino Resto Provincia, si è preso atto della ripartizione delle risorse tra i diversi Operatori effettuata dal Comune per il bando integrato. Tali determinazioni sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16.05.2002, pertanto, ai sensi dell’art. 3 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., i tredici mesi per addivenire all’inizio lavori ed apertura del cantiere sono scaduti il 16.06.2003;

vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5, (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del BUR del 4.4.2001), avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)”, che al Capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, artt. 89 e seguenti, disciplina le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In particolare l’art. 91, secondo comma, stabilisce, tra l’altro, che sono delegati ai Comuni le funzioni relative all’accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari ed oggettivi degli interventi;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4667 del 3.12.2001 che ha stabilito ulteriori modalità e criteri per l’attuazione degli interventi;

vista la nota in data 6.12.2001, prot. n. 10474/18.2, con la quale la Regione ha fornito ai Comuni, in attuazione della L.R. n. 5 del 15.3.2001, le modalità operative per l’attuazione degli interventi e la relativa modulistica;

viste le note in data 28.05.2003 con le quali si è provveduto a richiedere ai Comuni l’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi e preso atto di quanto comunicato in merito alla situazione procedurale di ciascun programma.


Considerato che:


-     dalla data di pubblicazione sul BUR delle citate determinazioni del 12.04.2002 decorrevano i tredici mesi entro i quali, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., gli interventi dovevano pervenire all’inizio dei lavori ed apertura dei cantieri e cioè entro il 16.06.2003;

-     nell’allegato “A” alla presente deliberazione sono elencati gli interventi che alla data del 16.06.2003 o nelle more di adozione della presente deliberazione non risultano pervenuti alla consegna dei lavori ed apertura del cantiere;

-     per gli interventi di cui all’allegato “A” occorre pertanto, prima di procedere alla nomina del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 3, comma 8 bis, della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., diffidare gli Enti Attuatori ad adempiere all’inizio lavori nelle more di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale del Commissario ad acta.

La Giunta Regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge;

vista la legge 17.2.1992, n. 179;

vista la legge 30.4.1999, n. 136;

viste le Determinazioni Dirigenziali del 12.04.2002;

visto il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16.05.2002, data di pubblicazione e decorrenza dei termini delle citate Determinazioni Dirigenziali del 12.04.2002;

delibera

-     di diffidare gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, a provvedere, per quanto di loro competenza, alla predisposizione degli atti per addivenire all’inizio dei lavori, nelle more di nomina del Commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta Regionale.

L’allegato “A”, di cui sopra, fa parte integrante della presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato