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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003 n. 3-9851
Criteri, Modalità e vincoli per lo stralcio degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.
A relazione dellAssessore Botta
Premesso che:
con la legge regionale del 26.4.1993, n. 11 e s.m.i. è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dellEdilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. A seguito dellentrata in vigore di tale legge sono state istituite presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali le nuove Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) per lesame dei programmi costruttivi.
Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 974-3901 del 3.3.1995 ha approvato il nuovo regolamento che disciplina lattuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 tale regolamento è stato promulgato ad ogni effetto di legge mentre con il D.P.G.R. n. 2/R del 14.4.2000 sono state approvate le modifiche agli articoli 4 e 12 del citato regolamento.
La Giunta Regionale con la deliberazione n. 19-23488 del 22.12.1997, integrata dalla D.G.R. n. 2-2082 del 29.1.2001, ha approvato i criteri in materia di assestamenti, integrazioni finanziarie e deroghe ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Con tale deliberazione è stata inoltre disciplinata la fattispecie in cui lente finanziato intende rinunciare allintervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
Il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, avente oggetto Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" al Titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia Residenziale Pubblica - art. 60 ha stabilito quali sono le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali, mentre lart. 63, comma 1°, ha demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, mediante lattivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione.
In data 19.4.2001 è stato siglato sulla base dellintesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle sedute del 2 e 16 marzo 2000, lAccordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Direzione generale per le Aree Urbane e dellEdilizia Residenziale e la Regione Piemonte finalizzato al trasferimento delle competenze in attuazione del richiamato art. 63, comma 1°, D.Lgs. n. 112/98.
In data 25.7.2001 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse attribuite dallart. 10 del citato Accordo di Programma per ledilizia residenziale pubblica.Tale Convenzione allart. 4 ha previsto la costituzione di un fondo di dotazione della Regione, per il quale si è reso necessario listituzione di apposito capitolo di bilancio.
Alla Regione compete, tra laltro, lespletamento delle funzioni di indirizzo e vigilanza sullattuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dellart. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, introdotto dallart. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Nel corso degli anni si è verificato, specie da parte dei Comuni di media e piccola dimensione, un aumento delle richieste di restituzione dei finanziamenti concessi per il recupero di immobili principalmente in conseguenza della variazione della domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e delle mutate esigenze di destinazione duso di tali immobili, intervenute successivamente alla localizzazione del finanziamento.
Fino ad ora la restituzione del finanziamento da parte dellente proprietario dellimmobile è avvenuta senza alcuna rivalutazione dellimporto concesso, ciò con riferimento alle indicazioni fornite dalla Cassa DD.PP., che con la nota in data 23.5.1989 aveva espresso la non applicabilità della rivalutazione e degli interessi sulle somme oggetto di restituzione. Le casistiche che si sono presentate hanno riguardato la richiesta di restituzione del finanziamento sia di singoli alloggi che dellintero limmobile, ciò ai fini di consentire destinazioni duso diverse dalledilizia sovvenzionata. Gli unici importi per i quali non è mai stata richiesta la restituzione del finanziamento sono gli oneri sostenuti per il pagamento delle competenze spettanti alla Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) per lesame del programma di intervento.
Considerato che le richieste di restituzione del finanziamento in alcuni casi riguardano immobili per i quali la nuova destinazione duso può non essere di pubblico interesse e/o comportare lalienazione del bene, si ritiene opportuno, anche in considerazione del tempo intercorso dalla concessione del finanziamento, subordinare lo stralcio dalledilizia residenziale pubblica sovvenzionata, oltre che alla restituzione del finanziamento concesso, alla corresponsione della rivalutazione intervenuta nel corso degli anni. Ciò in quanto limporto da restituire, che ha peraltro consentito il recupero ed il mantenimento del valore del bene, sarà destinato a futuri interventi di edilizia residenziale sovvenzionata da realizzarsi ai costi correnti. Si rende pertanto necessario stabilire lammontare della rivalutazione dellimporto concesso nel caso in cui limmobile non resti di proprietà pubblica o non sia utilizzato a fini di pubblico interesse ed indicare le modalità per la restituzione degli importi.
Qualora limmobile originariamente finanziato resti di proprietà pubblica e sia utilizzato a fini di pubblico interesse si ritiene che lente proprietario, tenuto conto del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in alternativa alla restituzione del finanziamento possa richiedere il trasferimento del vincolo relativo alla destinazione ad edilizia sovvenzionata su altro immobile di proprietà avente requisiti pari o superiori alledificio originariamente finanziato.
Per quanto sopra occorre pertanto definire i criteri, le modalità ed i vincoli per lo stralcio dalledilizia residenziale pubblica sovvenzionata mediante la restituzione dei finanziamenti o il trasferimento del vincolo, relativamente ai seguenti aspetti:
Ambito di applicazione;
Motivazione;
Quantificazione dellimporto da restituire;
Trasferimento del vincolo;
Presentazione della richiesta;
Restituzione dellimporto.
E inoltre necessario stabilire differenti modalità operative con riferimento alla programmazione dei fondi utilizzati per lattuazione degli interventi.
Sentite le A.T.C. del Piemonte nella riunione del 1.4.2003.
La Giunta Regionale tutto ciò premesso, con voto unanime espresso nelle forme di legge
delibera
1) di approvare, per gli interventi programmati dalla Regione ai sensi delle leggi 5.8.1978, n. 457 e 17.2.1992, n. 179, ai fini dello stralcio degli immobili dalledilizia residenziale pubblica sovvenzionata mediante restituzione del finanziamento o trasferimento del vincolo, i seguenti criteri:
a) Ambito di applicazione
la richiesta riguarda:
- edifici ultimati alla data di presentazione della richiesta di stralcio alla Regione;
- parte dellimmobile (uno o più alloggi) oppure tutto limmobile.
Gli alloggi per i quali si richiede di restituire il finanziamento o trasferire
il vincolo devono, al momento della presentazione della domanda, risultare
liberi in quanto non più assegnati ai sensi della legge regionale 28.3.1995,
n. 46 e s.m.i..
b) Motivazione
Lente proprietario, tenuto conto del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata presente nel Comune e delle eventuali domande insoddisfatte risultanti dai bandi esperiti ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i., deve motivare la scelta di non destinare più limmobile, o parte di esso, alledilizia sovvenzionata considerando i seguenti aspetti:
- inidoneità delledificio o degli alloggi alla residenza;
- mutate esigenze di destinazione duso dellimmobile rispetto alledilizia
residenziale pubblica sovvenzionata.
c) Quantificazione dellimporto da restituire
Limporto da restituire, nel caso in cui la richiesta interessi tutto limmobile, è pari al lintero finanziamento erogato al netto delle somme corrisposte alla A.T.C. competente per territorio per il funzionamento delle Commissioni di cui allart. 4 del Regolamento per lattuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, promulgato con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 e s.m.i. (comprensive eventualmente anche degli oneri contabilizzati e riconosciuti allex C.R.I.A.C.P.).
Limporto da restituire, nel caso in cui la richiesta interessi singoli alloggi dellimmobile, è pari al finanziamento erogato per gli stessi da determinarsi proporzionalmente rispetto allerogazione complessiva. Anche in questo caso non sono oggetto di restituzione le somme corrisposte alla A.T.C. per il funzionamento delle Commissioni.
Nel caso in cui limmobile, o la parte di esso non più destinata alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata, resti di proprietà pubblica e sia utilizzato a fini di pubblico interesse per non meno di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento regionale di assestamento dellintervento, limporto da restituire non è oggetto di rivalutazione.
LEnte proprietario, qualora dopo la restituzione del finanziamento senza rivalutazione alieni limmobile o non lo utilizzi più a fini di pubblico interesse prima del termine dei cinque anni, e tenuto a corrispondere la relativa rivalutazione.
Nel caso in cui limmobile, o la parte di esso non più destinata alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata, non resti di proprietà pubblica o non sia utilizzato a fini di pubblico interesse limporto da restituire è rivalutato.
Lammontare della rivalutazione è determinato sulla base della variazione percentuale fatta registrare dallindice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuta dalla data di ultimazione dei lavori alla data di approvazione da parte dellente proprietario del nuovo quadro tecnico economico di chiusura contabile dellintervento.
I valori degli indici ISTAT da raffrontare, per il calcolo della rivalutazione, sono quelli relativi al mese di ultimazione lavori e lultimo valore reso noto dallISTAT precedentemente allapprovazione del nuovo Q.T.E. di chiusura contabile.
Lammontare della rivalutazione non potrà eccedere limporto del finanziamento
da restituire.
d) Trasferimento del vincolo
Lente proprietario, nel caso limmobile originariamente finanziato resti di proprietà pubblica e venga utilizzato a fini di pubblico interesse per non meno di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento regionale di assestamento dellintervento, in alternativa alla restituzione del finanziamento può richiedere il trasferimento del vincolo su altro immobile che abbia i seguenti requisiti:
- sia di proprietà dellente;
- la destinazione duso sia residenziale e conforme allo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente e ledificio risulti a norma rispetto alla legislazione vigente;
- non sia stato oggetto di precedenti finanziamenti statali o regionali concessi per interventi di edilizia residenziale pubblica;
- le caratteristiche tipologiche dellimmobile e la sua ubicazione, con riferimento allaccessibilità ai servizi pubblici, siano almeno equivalenti a quelle delledificio originariamente finanziato;
- il valore dellimmobile non sia inferiore al valore attuale delledificio o degli alloggi originariamente finanziati.
Qualora lubicazione dellimmobile originariamente finanziato, in un dato ambito del territorio comunale, abbia conferito un criterio di priorità nellammissione a finanziamento limmobile sul quale è previsto il trasferimento del vincolo dovrà ricadere nel medesimo ambito.
La stima del valore di entrambi gli immobili deve essere effettuata con perizia asseverata.
I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti devono preventivamente acquisire il parere favorevole dellA.T.C. alla quale i nuovi alloggi saranno affidati in gestione ai sensi dellart. 3 della L.R. 26.4.1993 n.11 e s.m.i.; devono altresì acquisire il parere favorevole dellA.T.C. anche i Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti che si avvalgono dellA.T.C. per la gestione degli alloggi.
Qualora la richiesta di rilocalizzazione del vincolo sia presentata dallA.T.C.,
in qualità di proprietario dellimmobile, deve essere preventivamente acquisito
il parere favorevole del Comune di ubicazione degli immobili.
e) Presentazione della richiesta
Lente proprietario con propria deliberazione dà ampia ed esauriente motivazione in ordine alla scelta operata con riferimento alle indicazioni delle precedenti lettere a), b), c) e d).
Nel caso di restituzione del finanziamento lente proprietario approva il nuovo Q.T.E. di chiusura contabile ed il Certificato di Chiusura Conti dal quale dovrà risultare:
- limporto residuo a carico del finanziamento;
- limporto oggetto di restituzione;
- limporto delleventuale rivalutazione.
Il Q.T.E. ed il C.C.C. sono trasmessi alla C.T.C. di competenza per lacquisizione del relativo parere.
Nel caso di trasferimento del vincolo lente proprietario attesta il possesso dei requisiti di cui alla presentente lettera d), approva la perizia asseverata, da atto dellubicazione del nuovo immobile e del numero degli alloggi.
Se la richiesta di trasferimento del vincolo riguarda solamente una parte delledificio originariamente finanziato, lente proprietario approva il Q.T.E. di chiusura contabile per la parte che continua ad essere destinata alledilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed il relativo C.C.C. e li trasmette alla C.T.C. per lesame di competenza.
La richiesta di restituzione del finanziamento o di trasferimento del vincolo deve essere avanzata dallente proprietario dellimmobile agli uffici regionali, per la predisposizione del provvedimento regionale di competenza, con allegata la seguente documentazione:
- deliberazione dellente proprietario;
- parere della C.T.C. con allegato Q.T.E. e C.C.C.;
- copia della perizia asseverata e dei pareri acquisiti (nel caso di trasferimento del vincolo).
- dichiarazione di avvenuta restituzione del finanziamento e delleventuale
rivalutazione;
f) Restituzione dellimporto
Per gli interventi i cui accrediti sono stati corrisposti mediante le tesorerie delle A.T.C., limporto deve essere versato alla Tesoreria dellA.T.C. di competenza; per gli interventi i cui accrediti sono stati corrisposti mediante mandato regionale, limporto deve essere versato su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale istituito per i fondi di edilizia residenziale pubblica che gli uffici regionali provvederanno a comunicare. Il finanziamento restituito è vincolato per le finalità delledilizia residenziale pubblica sovvenzionata ad integrazione degli accantonamenti regionali da programmare.
Lammontare della rivalutazione deve essere versato su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale che gli uffici regionali provvederanno a comunicare.
2) di stabilire che per i programmi dintervento finanziati direttamente dallo Stato, sia con leggi antecedenti alla legge 457/78 che con programmi speciali, e per i programmi realizzati con i proventi di cui allart. 25 della legge 8.8.1977, n. 513 e della legge 24.12.1993, n. 560, ai fini dello stralcio dalledilizia residenziale pubblica sovvenzionata, lente proprietario proceda con riferimento ai criteri elencati al punto 1 lettere a), b), c), d) integrati con quelli di seguito indicati.
Limporto restituito e vincolato per le finalità delledilizia residenziale pubblica a favore dellente proprietario.
Per i programmi dintervento finanziati con leggi antecedenti alla legge 457/78, lente proprietario, valutata lentità e le caratteristiche degli interventi, in alternativa alla predisposizione del nuovo Q.T.E. di chiusura contabile e del Certificato di Chiusura Conti, può approvare con proprio atto il calcolo e lammontare dellimporto da restituire; in tal caso non è necessario acquisire il parere della Commissione Tecnica Consultiva.
La richiesta di stralcio dalledilizia residenziale pubblica sovvenzionata deve essere avanzata dallente proprietario dellimmobile agli uffici regionali, per la predisposizione del provvedimento regionale di competenza, con allegata la seguente documentazione:
- deliberazione dellente proprietario;
- parere della C.T.C. con allegato Q.T.E. e C.C.C. o, in alternativa, documentazione relativa al calcolo dellammontare dellimporto da restituire;
- copia della perizia asseverata e dei pareri acquisiti (nel caso di trasferimento del vincolo);
- dichiarazione di avvenuta restituzione del finanziamento.
La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)