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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2003 n. 3-9851

Criteri, Modalità e vincoli per lo stralcio degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

A relazione dell’Assessore Botta

Premesso che:

con la legge regionale del 26.4.1993, n. 11 e s.m.i. è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. A seguito dell’entrata in vigore di tale legge sono state istituite presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali le nuove Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) per l’esame dei programmi costruttivi.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 974-3901 del 3.3.1995 ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 tale regolamento è stato promulgato ad ogni effetto di legge mentre con il D.P.G.R. n. 2/R del 14.4.2000 sono state approvate le modifiche agli articoli 4 e 12 del citato regolamento.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 19-23488 del 22.12.1997, integrata dalla D.G.R. n. 2-2082 del 29.1.2001, ha approvato i criteri in materia di assestamenti, integrazioni finanziarie e deroghe ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Con tale deliberazione è stata inoltre disciplinata la fattispecie in cui l’ente finanziato intende rinunciare all’intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, avente oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" al Titolo III, Capo II, Sezione III - Edilizia Residenziale Pubblica - art. 60 ha stabilito quali sono le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali, mentre l’art. 63, comma 1°, ha demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, mediante l’attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione.

In data 19.4.2001 è stato siglato sulla base dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nelle sedute del 2 e 16 marzo 2000, l’Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Direzione generale per le Aree Urbane e dell’Edilizia Residenziale e la Regione Piemonte finalizzato al trasferimento delle competenze in attuazione del richiamato art. 63, comma 1°, D.Lgs. n. 112/98.

In data 25.7.2001 è stata firmata la Convenzione tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse attribuite dall’art. 10 del citato Accordo di Programma per l’edilizia residenziale pubblica.Tale Convenzione all’art. 4 ha previsto la costituzione di un fondo di dotazione della Regione, per il quale si è reso necessario l’istituzione di apposito capitolo di bilancio.

Alla Regione compete, tra l’altro, l’espletamento delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, introdotto dall’art. 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Nel corso degli anni si è verificato, specie da parte dei Comuni di media e piccola dimensione, un aumento delle richieste di restituzione dei finanziamenti concessi per il recupero di immobili principalmente in conseguenza della variazione della domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e delle mutate esigenze di destinazione d’uso di tali immobili, intervenute successivamente alla localizzazione del finanziamento.

Fino ad ora la restituzione del finanziamento da parte dell’ente proprietario dell’immobile è avvenuta senza alcuna rivalutazione dell’importo concesso, ciò con riferimento alle indicazioni fornite dalla Cassa DD.PP., che con la nota in data 23.5.1989 aveva espresso la non applicabilità della rivalutazione e degli interessi sulle somme oggetto di restituzione. Le casistiche che si sono presentate hanno riguardato la richiesta di restituzione del finanziamento sia di singoli alloggi che dell’intero l’immobile, ciò ai fini di consentire destinazioni d’uso diverse dall’edilizia sovvenzionata. Gli unici importi per i quali non è mai stata richiesta la restituzione del finanziamento sono gli oneri sostenuti per il pagamento delle competenze spettanti alla Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) per l’esame del programma di intervento.

Considerato che le richieste di restituzione del finanziamento in alcuni casi riguardano immobili per i quali la nuova destinazione d’uso può non essere di pubblico interesse e/o comportare l’alienazione del bene, si ritiene opportuno, anche in considerazione del tempo intercorso dalla concessione del finanziamento, subordinare lo stralcio dall’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, oltre che alla restituzione del finanziamento concesso, alla corresponsione della rivalutazione intervenuta nel corso degli anni. Ciò in quanto l’importo da restituire, che ha peraltro consentito il recupero ed il mantenimento del valore del bene, sarà destinato a futuri interventi di edilizia residenziale sovvenzionata da realizzarsi ai costi correnti. Si rende pertanto necessario stabilire l’ammontare della rivalutazione dell’importo concesso nel caso in cui l’immobile non resti di proprietà pubblica o non sia utilizzato a fini di pubblico interesse ed indicare le modalità per la restituzione degli importi.

Qualora l’immobile originariamente finanziato resti di proprietà pubblica e sia utilizzato a fini di pubblico interesse si ritiene che l’ente proprietario, tenuto conto del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in alternativa alla restituzione del finanziamento possa richiedere il trasferimento del vincolo relativo alla destinazione ad edilizia sovvenzionata su altro immobile di proprietà avente requisiti pari o superiori all’edificio originariamente finanziato.

Per quanto sopra occorre pertanto definire i criteri, le modalità ed i vincoli per lo stralcio dall’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata mediante la restituzione dei finanziamenti o il trasferimento del vincolo, relativamente ai seguenti aspetti:

Ambito di applicazione;

Motivazione;

Quantificazione dell’importo da restituire;

Trasferimento del vincolo;

Presentazione della richiesta;

Restituzione dell’importo.

E’ inoltre necessario stabilire differenti modalità operative con riferimento alla programmazione dei fondi utilizzati per l’attuazione degli interventi.

Sentite le A.T.C. del Piemonte nella riunione del 1.4.2003.

La Giunta Regionale tutto ciò premesso, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di approvare, per gli interventi programmati dalla Regione ai sensi delle leggi 5.8.1978, n. 457 e 17.2.1992, n. 179, ai fini dello stralcio degli immobili dall’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata mediante restituzione del finanziamento o trasferimento del vincolo, i seguenti criteri:

a) Ambito di applicazione

la richiesta riguarda:

- edifici ultimati alla data di presentazione della richiesta di stralcio alla Regione;

- parte dell’immobile (uno o più alloggi) oppure tutto l’immobile.

Gli alloggi per i quali si richiede di restituire il finanziamento o trasferire il vincolo devono, al momento della presentazione della domanda, risultare liberi in quanto non più assegnati ai sensi della legge regionale 28.3.1995, n. 46 e s.m.i..

b) Motivazione

L’ente proprietario, tenuto conto del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata presente nel Comune e delle eventuali domande insoddisfatte risultanti dai bandi esperiti ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i., deve motivare la scelta di non destinare più l’immobile, o parte di esso, all’edilizia sovvenzionata considerando i seguenti aspetti:

- inidoneità dell’edificio o degli alloggi alla residenza;

- mutate esigenze di destinazione d’uso dell’immobile rispetto all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

c) Quantificazione dell’importo da restituire

L’importo da restituire, nel caso in cui la richiesta interessi tutto l’immobile, è pari al l’intero finanziamento erogato al netto delle somme corrisposte alla A.T.C. competente per territorio per il funzionamento delle Commissioni di cui all’art. 4 del Regolamento per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, promulgato con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 e s.m.i. (comprensive eventualmente anche degli oneri contabilizzati e riconosciuti all’ex C.R.I.A.C.P.).

L’importo da restituire, nel caso in cui la richiesta interessi singoli alloggi dell’immobile, è pari al finanziamento erogato per gli stessi da determinarsi proporzionalmente rispetto all’erogazione complessiva. Anche in questo caso non sono oggetto di restituzione le somme corrisposte alla A.T.C. per il funzionamento delle Commissioni.

Nel caso in cui l’immobile, o la parte di esso non più destinata all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, resti di proprietà pubblica e sia utilizzato a fini di pubblico interesse per non meno di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento regionale di assestamento dell’intervento, l’importo da restituire non è oggetto di rivalutazione.

L’Ente proprietario, qualora dopo la restituzione del finanziamento senza rivalutazione alieni l’immobile o non lo utilizzi più a fini di pubblico interesse prima del termine dei cinque anni, e’ tenuto a corrispondere la relativa rivalutazione.

Nel caso in cui l’immobile, o la parte di esso non più destinata all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, non resti di proprietà pubblica o non sia utilizzato a fini di pubblico interesse l’importo da restituire è rivalutato.

L’ammontare della rivalutazione è determinato sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenuta dalla data di ultimazione dei lavori alla data di approvazione da parte dell’ente proprietario del nuovo quadro tecnico economico di chiusura contabile dell’intervento.

I valori degli indici ISTAT da raffrontare, per il calcolo della rivalutazione, sono quelli relativi al mese di ultimazione lavori e l’ultimo valore reso noto dall’ISTAT precedentemente all’approvazione del nuovo Q.T.E. di chiusura contabile.

L’ammontare della rivalutazione non potrà eccedere l’importo del finanziamento da restituire.

d) Trasferimento del vincolo

L’ente proprietario, nel caso l’immobile originariamente finanziato resti di proprietà pubblica e venga utilizzato a fini di pubblico interesse per non meno di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento regionale di assestamento dell’intervento, in alternativa alla restituzione del finanziamento può richiedere il trasferimento del vincolo su altro immobile che abbia i seguenti requisiti:

- sia di proprietà dell’ente;

- la destinazione d’uso sia residenziale e conforme allo strumento urbanistico generale o esecutivo vigente e l’edificio risulti a norma rispetto alla legislazione vigente;

- non sia stato oggetto di precedenti finanziamenti statali o regionali concessi per interventi di edilizia residenziale pubblica;

- le caratteristiche tipologiche dell’immobile e la sua ubicazione, con riferimento all’accessibilità ai servizi pubblici, siano almeno equivalenti a quelle dell’edificio originariamente finanziato;

- il valore dell’immobile non sia inferiore al valore attuale dell’edificio o degli alloggi originariamente finanziati.

Qualora l’ubicazione dell’immobile originariamente finanziato, in un dato ambito del territorio comunale, abbia conferito un criterio di priorità nell’ammissione a finanziamento l’immobile sul quale è previsto il trasferimento del vincolo dovrà ricadere nel medesimo ambito.

La stima del valore di entrambi gli immobili deve essere effettuata con perizia asseverata.

I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti devono preventivamente acquisire il parere favorevole dell’A.T.C. alla quale i nuovi alloggi saranno affidati in gestione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 26.4.1993 n.11 e s.m.i.; devono altresì acquisire il parere favorevole dell’A.T.C. anche i Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti che si avvalgono dell’A.T.C. per la gestione degli alloggi.

Qualora la richiesta di rilocalizzazione del vincolo sia presentata dall’A.T.C., in qualità di proprietario dell’immobile, deve essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Comune di ubicazione degli immobili.

e) Presentazione della richiesta

L’ente proprietario con propria deliberazione dà ampia ed esauriente motivazione in ordine alla scelta operata con riferimento alle indicazioni delle precedenti lettere a), b), c) e d).

Nel caso di restituzione del finanziamento l’ente proprietario approva il nuovo Q.T.E. di chiusura contabile ed il Certificato di Chiusura Conti dal quale dovrà risultare:

- l’importo residuo a carico del finanziamento;

- l’importo oggetto di restituzione;

- l’importo dell’eventuale rivalutazione.

Il Q.T.E. ed il C.C.C. sono trasmessi alla C.T.C. di competenza per l’acquisizione del relativo parere.

Nel caso di trasferimento del vincolo l’ente proprietario attesta il possesso dei requisiti di cui alla presentente lettera d), approva la perizia asseverata, da atto dell’ubicazione del nuovo immobile e del numero degli alloggi.

Se la richiesta di trasferimento del vincolo riguarda solamente una parte dell’edificio originariamente finanziato, l’ente proprietario approva il Q.T.E. di chiusura contabile per la parte che continua ad essere destinata all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed il relativo C.C.C. e li trasmette alla C.T.C. per l’esame di competenza.

La richiesta di restituzione del finanziamento o di trasferimento del vincolo deve essere avanzata dall’ente proprietario dell’immobile agli uffici regionali, per la predisposizione del provvedimento regionale di competenza, con allegata la seguente documentazione:

- deliberazione dell’ente proprietario;

- parere della C.T.C. con allegato Q.T.E. e C.C.C.;

- copia della perizia asseverata e dei pareri acquisiti (nel caso di trasferimento del vincolo).

- dichiarazione di avvenuta restituzione del finanziamento e dell’eventuale rivalutazione;

f) Restituzione dell’importo

Per gli interventi i cui accrediti sono stati corrisposti mediante le tesorerie delle A.T.C., l’importo deve essere versato alla Tesoreria dell’A.T.C. di competenza; per gli interventi i cui accrediti sono stati corrisposti mediante mandato regionale, l’importo deve essere versato su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale istituito per i fondi di edilizia residenziale pubblica che gli uffici regionali provvederanno a comunicare. Il finanziamento restituito è vincolato per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ad integrazione degli accantonamenti regionali da programmare.

L’ammontare della rivalutazione deve essere versato su conto intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale che gli uffici regionali provvederanno a comunicare.

2) di stabilire che per i programmi d’intervento finanziati direttamente dallo Stato, sia con leggi antecedenti alla legge 457/78 che con programmi speciali, e per i programmi realizzati con i proventi di cui all’art. 25 della legge 8.8.1977, n. 513 e della legge 24.12.1993, n. 560, ai fini dello stralcio dall’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, l’ente proprietario proceda con riferimento ai criteri elencati al punto 1 lettere a), b), c), d) integrati con quelli di seguito indicati.

L’importo restituito e’ vincolato per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica a favore dell’ente proprietario.

Per i programmi d’intervento finanziati con leggi antecedenti alla legge 457/78, l’ente proprietario, valutata l’entità e le caratteristiche degli interventi, in alternativa alla predisposizione del nuovo Q.T.E. di chiusura contabile e del Certificato di Chiusura Conti, può approvare con proprio atto il calcolo e l’ammontare dell’importo da restituire; in tal caso non è necessario acquisire il parere della Commissione Tecnica Consultiva.

La richiesta di stralcio dall’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata deve essere avanzata dall’ente proprietario dell’immobile agli uffici regionali, per la predisposizione del provvedimento regionale di competenza, con allegata la seguente documentazione:

- deliberazione dell’ente proprietario;

- parere della C.T.C. con allegato Q.T.E. e C.C.C. o, in alternativa, documentazione relativa al calcolo dell’ammontare dell’importo da restituire;

- copia della perizia asseverata e dei pareri acquisiti (nel caso di trasferimento del vincolo);

- dichiarazione di avvenuta restituzione del finanziamento.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)