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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2003 n. 22-9930

Calendario venatorio, relativo all’intero territorio regionale, per la stagione 2003/2004. Nuove determinazioni e conseguenti modificazioni.

A relazione dell’Assessore Cavallera

Vista la D.G.R n. 55-9629 del 9.6.2003 con la quale è stato approvato il calendario venatorio, relativo all’intero territorio regionale, per la stagione 2003/2004;

visto, in particolare, il punto 8.3. dello stesso in base al quale ai cacciatori residenti all’estero o in altre regioni, non ammessi ad A.T.C. o C.A. piemontesi, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (ATV) del Piemonte è rilasciato un tesserino venatorio aggiuntivo;

considerato che tale disposizione è motivata dalla necessità di consentire anche ai cacciatori appartenenti alla fattispecie cui sopra si accenna la perforazione del tesserino di caccia ai sensi dell’art. 39, commi 5 e 6, della l.r. 70/1996;

vista la nota n. 88 in data 19.6.2003 con cui il Presidente dell’Ambito territoriale di caccia (ATC) CN 1 ha lamentato che la distribuzione del suddetto tesserino venatorio aggiuntivo, attribuita dal provvedimento in parola agli ATC ed ai CA, comporta un aumento considerevole degli innumerevoli adempimenti amministrativi che gli stessi sono già ora chiamati a svolgere;

preso atto, inoltre, che anche l’Ente Produttori Selvaggina (EPS) con nota pervenuta in data 8.7.2003 ha sollevato obiezioni in ordine alle procedure di distribuzione di tali tesserini che rappresentano, ad avviso dell’associazione scrivente, “un inutile e sicuramente controproducente onere burocratico a carico sia delle aziende che dei loro cacciatori” pur riconoscendo che la disposizione è volta a impedire l’insorgere di “spiacevoli controversie con gli organi di vigilanza”, e chiede la revoca di tale previsione;

riconosciuto che, stante il poco tempo intercorso tra la rilevazione del problema e la determinazione assunta per risolverlo, le operazioni di distribuzione del tesserino in questione risultano macchinose e soprattutto non sufficientemente valutate in tutti i loro aspetti e che pertanto la problematica necessita di ulteriori opportuni approfondimenti;

rilevato in particolare che il fenomeno venatorio foraneo all’interno delle aziende piemontesi è, allo stato attuale, poco conosciuto sia per quanto attiene il numero dei cacciatori interessati che per quanto concerne altri aspetti di natura, economica e sociale;

tenuto conto che gli artt. 7, comma 1, e 25 della D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1998 (“Criteri in ordine all’istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni spaziali e alla gestione delle AFV e delle ATV”) e successive modificazioni, attribuiscono al concessionario la facoltà di autorizzare l’esercizio venatorio all’interno delle AFV e delle ATV e conseguentemente di provvedere agli adempimenti connessi a tale autorizzazione;

ritenuto pertanto di sostituire il punto 8.3. del calendario venatorio regionale per la stagione 2003/2004 con il seguente:

“8.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 8.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari delle stesse un registro di caccia aziendale preventivamente vidimato, avente le seguenti caratteristiche:

* numerazione progressiva delle pagine;

* spazi ove riportare il nominativo del cacciatore;

* giornate di caccia ai fini della perforazione;

* spazi ove indicare i capi abbattuti appartenenti alle specie cacciabili non oggetto d’incentivazione faunistica;

* foglio riepilogativo riportante i dati statistici.

Su tale documento il concessionario, o suo delegato, dovrà perforare la giornata di caccia e riportare il nominativo del cacciatore, appartenente alla fattispecie sopra descritta ed autorizzato all’esercizio venatorio nell’AFV o ATV, nonché segnare, al termine della giornata di caccia, i capi abbattuti, appartenenti a specie non oggetto d’incentivazione faunistica.

Il registro in questione dovrà essere custodito dal concessionario, o suo delegato, e messo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza nelle AFV e nelle ATV, qualora ne facciano richiesta. I dati statistici complessivi risultanti dalla compilazione di tale documento dovranno essere trasmessi, al termine della stagione venatoria di riferimento, alla Direzione Territorio rurale.

Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio di cui al precedente punto 6, lett. d), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996".

La Giunta regionale , con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di sostituire, per le motivazioni addotte in premessa, il punto 8.3. del calendario venatorio regionale per la stagione 2003/2004, approvato con D.G.R. n. 55-9629 del 9.6.2003, con il seguente:

“8.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 8.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari delle stesse un registro di caccia aziendale preventivamente vidimato, avente le seguenti caratteristiche:

* numerazione progressiva delle pagine;

* spazi ove riportare il nominativo del cacciatore;

* giornate di caccia ai fini della perforazione;

* spazi ove indicare i capi abbattuti appartenenti alle specie cacciabili non oggetto d’incentivazione faunistica;

* foglio riepilogativo riportante i dati statistici.

Su tale documento il concessionario, o suo delegato, dovrà perforare la giornata di caccia e riportare il nominativo del cacciatore, appartenente alla fattispecie sopra descritta ed autorizzato all’esercizio venatorio nell’AFV o ATV, nonché segnare, al termine della giornata di caccia, i capi abbattuti, appartenenti a specie non oggetto d’incentivazione faunistica.

Il registro in questione dovrà essere custodito dal concessionario, o suo delegato, e messo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza nelle AFV e nelle ATV, qualora ne facciano richiesta. I dati statistici complessivi risultanti dalla compilazione di tale documento dovranno essere trasmessi, al termine della stagione venatoria di riferimento, alla Direzione Territorio rurale.

Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all’estero, che esercitano l’attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio di cui al precedente punto 6, lett. d), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996".

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, alle Province, alle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste, agli ATC ed ai CA. Alle AFV ed alle ATV verrà data comunicazione delle nuove determinazioni assunte contestualmente alla trasmissione del registro di caccia aziendale predisposto dai competenti uffici.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)