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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

Codice 30.2
D.D. 18 giugno 2003 n. 129

Art. 115 L.R. 26/04/2000, n. 44, modificata ed integrata con L.R. 15/03/2001, n. 5: indicazioni in merito alle modalità di autorizzazione e finanziamento delle attività formative istituite con fondi regionali della Direzione Politiche Sociali - per il personale addetto ai servizi socio-assistenziali di cui all’art. 34 della L.R. 13/04/1995 n. 62.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di confermare i criteri e le modalità di autorizzazione e finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi socio assistenziali, approvati dalla citata D.G.R. n. 114 - 6946 del 5/08/2002, fatte salve le integrazioni apportate con la presente determinazione;

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le griglie multicriteriali utili ai fini della valutazione dei progetti dei corsi di formazione presentati alle Province dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, secondo la definizione dei criteri e l’assegnazione dei punteggi a ciascuno di essi attribuito specificate nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- di fissare una soglia minima di 55 punti su un totale massimo di 100, quale punteggio minimo da raggiungere ai fini dell’approvazione del progetto formativo presentato, secondo quanto specificato nelle griglie approvate con il presente provvedimento ed illustrate nel già citato allegato A);


- di approvare l’allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali alle Province;

- di prendere atto che, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 62/95, gli enti gestori dei servizi socio assistenziali in quanto delegati all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale del personale socio assistenziale sono titolati ad accedere ai finanziamenti sopraccitati, in deroga al sistema di accreditamento delle strutture formative attivato dalla Direzione regionale “Formazione Professionale- Lavoro”;

- di convenire che le Province possano non riaprire i programmi relativi al finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi socio-assistenziali per l’anno di riferimento, qualora a livello locale ci siano accordi, per lo scorrimento della graduatoria riferita all’anno precedente dei corsi approvati e non finanziati, o per l’avvio di attività formative concordate, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza dell’accesso ai finanziamenti tra gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali e le Province stesse;

- di stabilire, in caso di mancata riapertura del programma, che il termine, entro il quale gli enti gestori dei servizi socio assistenziali debbano presentare le istanze di finanziamento dei corsi di formazione alle Province, per l’anno 2003, sia fissato al 8 settembre;

- di stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 114 - 6946 del 5/08/2002, che il competente settore provinciale possa decidere di erogare la prima quota, pari al 50% del finanziamento ammesso, all’atto dell’approvazione del progetto formativo, oppure a seguito della comunicazione di avvio del corso. Il rendiconto delle spese sostenute dagli enti gestori-socio assistenziali dovrà pervenire agli enti provinciali entro sei mesi dalla conclusione del corso, ossia dalla data dell’esame finale;

- di stabilire che entro un anno dall’autorizzazione provinciale, l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali sia tenuto ad iniziare l’attività didattica del corso. La deroga a tale termine può essere prevista solo qualora l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali comunichi all’ente provinciale le valide motivazioni che hanno impedito l’attivazione del corso. Nel caso in cui, invece, sia decorso il termine di un anno e non sia pervenuta dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali alcuna comunicazione, l’autorizzazione all’attivazione del corso decade. In quest’ultimo caso è ammessa, comunque, la possibilità per l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali di presentare una nuova istanza di finanziamento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

 Il Direttore regionale
Ruggero Teppa

Allegato