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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003
Codice 30.2
D.D. 18 giugno 2003 n. 129
Art. 115 L.R. 26/04/2000, n. 44, modificata ed integrata con L.R. 15/03/2001, n. 5: indicazioni in merito alle modalità di autorizzazione e finanziamento delle attività formative istituite con fondi regionali della Direzione Politiche Sociali - per il personale addetto ai servizi socio-assistenziali di cui allart. 34 della L.R. 13/04/1995 n. 62.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di confermare i criteri e le modalità di autorizzazione e finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi socio assistenziali, approvati dalla citata D.G.R. n. 114 - 6946 del 5/08/2002, fatte salve le integrazioni apportate con la presente determinazione;
- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le griglie multicriteriali utili ai fini della valutazione dei progetti dei corsi di formazione presentati alle Province dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, secondo la definizione dei criteri e lassegnazione dei punteggi a ciascuno di essi attribuito specificate nellallegato A) che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- di fissare una soglia minima di 55 punti su un totale massimo di 100, quale punteggio minimo da raggiungere ai fini dellapprovazione del progetto formativo presentato, secondo quanto specificato nelle griglie approvate con il presente provvedimento ed illustrate nel già citato allegato A);
- di approvare lallegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali alle Province;
- di prendere atto che, ai sensi dellart. 34 della L.R. n. 62/95, gli enti gestori dei servizi socio assistenziali in quanto delegati allesercizio delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale del personale socio assistenziale sono titolati ad accedere ai finanziamenti sopraccitati, in deroga al sistema di accreditamento delle strutture formative attivato dalla Direzione regionale Formazione Professionale- Lavoro;
- di convenire che le Province possano non riaprire i programmi relativi al finanziamento delle attività formative per il personale addetto ai servizi socio-assistenziali per lanno di riferimento, qualora a livello locale ci siano accordi, per lo scorrimento della graduatoria riferita allanno precedente dei corsi approvati e non finanziati, o per lavvio di attività formative concordate, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza dellaccesso ai finanziamenti tra gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali e le Province stesse;
- di stabilire, in caso di mancata riapertura del programma, che il termine, entro il quale gli enti gestori dei servizi socio assistenziali debbano presentare le istanze di finanziamento dei corsi di formazione alle Province, per lanno 2003, sia fissato al 8 settembre;
- di stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 114 - 6946 del 5/08/2002, che il competente settore provinciale possa decidere di erogare la prima quota, pari al 50% del finanziamento ammesso, allatto dellapprovazione del progetto formativo, oppure a seguito della comunicazione di avvio del corso. Il rendiconto delle spese sostenute dagli enti gestori-socio assistenziali dovrà pervenire agli enti provinciali entro sei mesi dalla conclusione del corso, ossia dalla data dellesame finale;
- di stabilire che entro un anno dallautorizzazione provinciale, lente gestore dei servizi socio-assistenziali sia tenuto ad iniziare lattività didattica del corso. La deroga a tale termine può essere prevista solo qualora lente gestore dei servizi socio-assistenziali comunichi allente provinciale le valide motivazioni che hanno impedito lattivazione del corso. Nel caso in cui, invece, sia decorso il termine di un anno e non sia pervenuta dallente gestore dei servizi socio-assistenziali alcuna comunicazione, lautorizzazione allattivazione del corso decade. In questultimo caso è ammessa, comunque, la possibilità per lente gestore dei servizi socio-assistenziali di presentare una nuova istanza di finanziamento.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dallintervenuta piena conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Ruggero Teppa