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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 473-162026 del 19.6.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 473-162026 del 19.6.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di utenti Roggia Casetti nella persona del rappresentante pro tempore Roscio Piero, la concessione, in via di sanatoria relativamente al solo uso irriguo, di derivazione d’acqua dal Torrente Piantonetto a mezzo della Roggia Casetti in Comune di Locana ad uso idroelettrico in misura di mod. max. 1,00 e medi 0,90 per produrre sul salto di mt. 19.16 la potenza nominale media di kw. 16.90 e irriguo in misura di mod. max 0.20 e medi 0.10 da aprile a settembre, con restituzione nello stesso corso d’acqua nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati relativamente al solo uso irriguo per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 16.5.2003:

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 226 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

b) predisporre una paratoia di ingresso al canale dopo lo sfioratore_aterale immediatamente a valle della presa con dimensioni: larghezza di mt. 0.6 e blocco fisso ad altezza di mt. 0.14 (battente idrico a monte pari a mt. 0.35); dovrà essere inserita un’asta idrometrica che indichi la portata di 100 l/sec. in corrispondenza di tale apertura massima;

c) predisporre una paratoia alla camera di carico o in prossimità della stessa con dimensioni: larghezza di mt. 0.45 e blocco ad altezza di mt. 0.05 (battente idrico a monte pari a mt. 0.14); dovrà essere inserita un’asta idrometrica che indichi la portata di 20 l/sec. in corrispondenza di tale apertura massima; la paratoia dovrà essere chiusa nel periodo non irriguo.

(omissis)