Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 384-133328 del 27.5.2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 384-133328 del 27.5.2003:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire in via sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Sestrieres S.p.A. con sede legale in Sestriere via del Colle 13, la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Gimont in Comune di Claviere ad uso innevamento programmato, in misura di mod. max 0,20 (20 l/s) e medi 0,12 (12 l/s);
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1991 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 26.3.2003:
(omissis)
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Il concessionario terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 8 - Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:
a) includere allopera di presa una scala di risalita per littiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati allart. 3;
b) lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare;
c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per littiofauna unasta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;
(omissis)