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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 384-133328 del 27.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 384-133328 del 27.5.2003:

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire in via sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Sestrieres S.p.A. con sede legale in Sestriere via del Colle 13, la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Gimont in Comune di Claviere ad uso innevamento programmato, in misura di mod. max 0,20 (20 l/s) e medi 0,12 (12 l/s);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1991 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 26.3.2003:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) includere all’opera di presa una scala di risalita per l’ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittiofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

(omissis)