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Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 4373 in data 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 giugno 2002 dal Sig. Sergio Cusin, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta “Finissaggio e Tintoria Mancini S.r.l”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera C) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Finissaggio e Tintoria Mancini S.r.l” (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione di una quantità d’acqua non superiore a moduli 0,032 (lt/sec. 3,2) da un gruppo di 10 sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in Comune di Mosso, da utilizzarsi per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico nel torrente Venalba, in località “Molino dell’Avvocato” del Comune di Mosso.

Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 2000, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° gennaio 2000 dell’annuo canone di Euro 1.660,63, pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell’annuo canone di Euro 1.688,87 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di Euro 1.709,13 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1089 di Rep. in data 14 giugno 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla concessione.

Biella, 30 giugno 2003

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco