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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 28

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 11 luglio 2003, n.63

Disposizioni in ordine alla neutralizzazione delle colture di mais contaminato da OGM non autorizzati

Il Presidente della Giunta Regionale

in virtù delle competenze di tutela della salute pubblica e di protezione dell'ambiente ed in osservanza alle disposizioni vigenti,

- VISTO il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 recante "Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli" che prevede, all'articolo 1, comma 2, la messa in coltura dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate a seguito di autorizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro della salute;

- VISTA la Circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 2170 del 13 dicembre 2002 recante oggetto "Campagna semina 2003 - modalità di controllo sementi mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati" che afferma, in attesa dell'emanazione di una specifica normativa europea ed in applicazione del "principio di precauzione" di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 1096/71, che non è possibile autorizzare la semina di varietà non iscritte nel registro nazionale italiano né la presenza di sementi OGM in lotti di sementi convenzionali e che attualmente non vi sono varietà OGM di mais e soia iscritte nel registro nazionale italiano ovvero nel catalogo comune europeo;

- PRESO ATTO che l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha varato con propria circolare n. 4 del 23 dicembre 2002, in linea con le direttive impartite dal Ministro delle politiche agricole e forestali di cui alla citata circolare, un programma nazionale coordinato di controlli sulle sementi di mais e soia per la ricerca di OGM;

- PRESO ATTO che a seguito dei prelievi di sementi effettuati nell'ambito del suddetto programma è stata riscontrata la presenza in alcuni lotti di OGM non autorizzati;

- VISTO l'esito positivo per presenza di Mais MON 810 delle analisi "PCR quantitativa" riferibili ai Mais varietà PR33J24 lotto ENSE 4504/05, Mais PR32D12 lotto ENSE 4630/24D, Mais PR32D12 lotto ENSE 4630/08D, Mais GERAL lotto ENSE 4002/08, Mais GOLDELE lotto ENSE B/3115/02/001 con percentuali variabili dallo 0,02% allo 0,11% comunicato dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi;

- PRESO ATTO dell'indagine conoscitiva effettuata dall'ASL n. 17/2 di Saluzzo che ha confermato in un campione la presenza di OGM vietato nel Mais PR32D12 lotto ENSE 4630/24D;

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 recante "Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale, a norma dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 258/97", che all'articolo unico sospende la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti transgenici Mais BT 11, Mais MON 810, Mais MON 809 e Mais T25;

- CONSIDERATO che sotto il profilo sanitario, prescindendo dagli elementi di incertezza del dibattito scientifico ancora in corso sulla sicurezza dell'impiego di OGM nell'alimentazione, il provvedimento di distruzione per tutte le sementi di OGM attualmente non consentite si presenta come l'unica misura in grado di evitare concretamente il rischio di introdurre nel circuito alimentare umano o animale i prodotti contaminati;

- VALUTATO che date le dimensioni del fenomeno è improponibile, per costi e complessità, fare gravare sul Servizio sanitario regionale l'onere di capillari accertamenti diagnostici a valle, anche considerando che per alcune matrici (mais non in granella) gli esami risultano tecnicamente molto difficilmente applicabili;

- CONSIDERATO il rischio di contaminazione ambientale e delle colture circostanti ad opera del polline rilasciato dalle colture OGM che richiede un intervento il più possibile rapido e tempestivo a fronte dell'attuale avanzato stadio di maturazione del vegetale;

- PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura dello Stato espresso in data 8 luglio 2003 di cui alla nota 10867-68-69-70-71 CS 3393/03 Avv. Ferrero-msp;

- PRESO ATTO del parere della Procura Generale della Repubblica in Torino di cui alla nota 75/RIS/2003 dell'11 luglio 2003;

- SENTITE le Organizzazioni professionali agricole;

- PRESO ATTO delle sollecitazioni pervenute da parte delle Associazioni dei consumatori e dei produttori biologici;

- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571;

- VISTA la Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 recante "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari";

- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- VISTA la Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i

O R D I N A

Tutte le colture seminate con partite di mais nato da sementi contenenti OGM vietati e precisamente i Mais varietà PR33J24 lotto ENSE 4504/05, Mais PR32D12 lotto ENSE 4630/24D, Mais PR32D12 lotto ENSE 4630/08D, Mais GERAL lotto ENSE 4002/08, Mais GOLDELE lotto ENSE B/3115/02/001 ed attualmente sotto sequestro devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla notifica, fatta salva la piena disponibilità della coltura in capo ai destinatari del presente atto e comunque non oltre cinque giorni dalla sua emanazione.

Le operazioni di neutralizzazione delle colture tramite trinciatura sul campo sono affidate ai coltivatori degli appezzamenti medesimi. Alla trinciatura devono fare seguito operazioni di sovescio da eseguirsi in tempi immediatamente successivi alla trinciatura e comunque ultimate non oltre trenta giorni.

Le operazioni di controllo e verifica dell'avvenuta distruzione sono affidate agli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio.

Enzo Ghigo