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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 28

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente N. 431 - 144822 / 2003. T.U. 11.12.1933 n. 1775, D.P.R. 18.2.1999 n. 238, D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R. Autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni per le acque che hanno assunto natura pubblica

IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque approvato con R.D. 11.12.1933,n. 1775 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 relativi rispettivamente alle categorie di utenze che possono derivare e utilizzare acqua pubblica, alle utenze che hanno titolo per potere presentare domanda di riconoscimento ed a quelle che possono invece presentare domanda di concessione preferenziale qualora le acque utilizzate, non comprese negli elenchi delle acque pubbliche, siano successivamente incluse in elenchi suppletivi;

VISTA la Legge 5.1.1994 n. 36 con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 1: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che é salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietá”;

- art. 34: “Il termine entro il quale far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’articolo 1 comma 1, della presente legge, é fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa”;

VISTO il D.P.R. 18.2.1999 n. 238, “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche” con il quale é stata data piena operativitá al principio di cui all’art. 1 della L. 36/1994, disponendo che appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, fatta eccezione per le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne e fermo restando che la sola raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici é libera e non é soggetta a licenza o concessione di derivazione;

VISTO il D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 258 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, contenente tra l’altro disposizioni volte a garantire nel provvedimento di concessione preferenziale il rilascio del deflusso minimo vitale e le prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico;

VISTA la L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i. “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59", che all’art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla ”gestione del demanio idrico relativo all’utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 7.4.2000 n. 3/LAP avente ad oggetto “Adempimenti relativi alle domande di riconoscimento o concessione delle preesistenti utenze di acque sotterranee per usi diversi da quelli domestici”, ove viene indicato che “Sono valide le istanze presentate ai sensi degli artt. 1 e 34 della legge 36/1994 ancorché pervenute prima del 10.8.1999";

VISTA la L.R. 29.12.2000 n. 61 “Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque”, con particolare riferimento all’art. 2 “Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque”;

VISTO il D.P.G.R. 5.3.2001, n. 4/R, “Regolamento regionale recante: Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”, che disciplina, in attuazione della L.R. di cui al punto precedente, i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui al citato D.P.R. 238/1999;

VISTA la Legge 28.12.2001 n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che all’art. 52 comma 73 ha modificato l’art. 23 comma 6 bis del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, riaprendo il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale al 30 giugno 2002;

VISTA la Legge 27.12.2002 n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, che all’art. 19 comma 5 ha modificato l’art. 23 comma 6 bis del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, riaprendo il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale al 30 giugno 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.P.G.R., potevano presentare domanda di concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte nell’elenco delle acque pubbliche;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.P.G.R., potevano presentare domanda di riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente, coloro che rientravano nelle ipotesi di cui all’art. 1 comma 3 del D.P.G.R. medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, l’utilizzazione da parte del proprietario del fondo delle acque sotterranee captate tramite pozzi o sorgenti per usi domestici é libera e non é pertanto soggetta a riconoscimento o a concessione preferenziale;

VISTE le proprie determinazioni n. 536-263665 del 30.11.2001 e n. 360-165923 del 22.7.2002 di autorizzazione provvisoria alla continuazione delle derivazioni per le acque che hanno assunto natura pubblica, avente ad oggetto le istanze di concessione preferenziale/riconoscimento di antico diritto pervenute nei termini di legge e risultate procedibili dal punto di vista delle informazioni minime di cui all’Allegato A parte I del D.P.G.R. medesimo;

CONSIDERATO che questo Servizio, successivamente alla emanazione delle determinazioni di cui al punto precedente, ha espletato il procedimento previsto dall’art. 2 commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R in relazione alle ulteriori istanze di concessione preferenziale/riconoscimento di antico diritto esistenti agli atti, pervenute nei termini di legge e relative sia a piccole che a grandi derivazioni, risultate procedibili dal punto di vista delle informazioni minime di cui all’Allegato A parte I del D.P.G.R. medesimo anche a seguito di apposite richieste integrative;

CONSIDERATO che l’elenco informatizzato suddiviso su base comunale delle istanze di cui al punto precedente e contenente per ciascuna istanza le informazioni di cui all’Allegato A parte II del citato D.P.G.R., la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla L.R. 9.8.1999 n. 22, consta di:

- per le grandi derivazioni

n. 6 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 22 punti di prelievo, di cui n. 21 pozzi e n. 1 sorgente;

- per le piccole derivazioni

n. 516 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 942 punti di prelievo, di cui n. 597 pozzi, n. 324 sorgenti, n. 4 fontanili, n. 2 trincee drenanti, n. 15 da acque superficiali;

CONSTATATO che detto elenco informatizzato é riportato con le medesime informazioni su supporto cartaceo al fine di consentirne ai sensi del citato D.P.G.R. la pubblicazione sul B.U.R. nonché la affissione agli Albi Pretori dei Comuni interessati e che, in ragione della elevata mole di informazioni collegata ad ogni istanza, si é reso necessario scorporare i dati esistenti in cinque sub-elenchi, costituiti da:

1) elenco dei soggetti beneficiari ordinato per Comune di residenza;

2) elenco istanze dei soggetti beneficiari ordinati per Comune in cui ricade l’opera per quanto concerne le piccole derivazioni;

3) elenco opere ordinate per Comune per quanto concerne le piccole derivazioni;

4) elenco istanze dei soggetti beneficiari ordinati per Comune in cui ricade l’opera per quanto concerne le grandi derivazioni;

5) elenco opere ordinate per Comune per quanto concerne le piccole derivazioni;

In particolare l’elenco 1) riporta i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti beneficiari ed un numero identificativo dell’istanza (Id. Istanza).

L’elenco 2), che ripete alcuni dati dei soggetti beneficiari delle piccole derivazioni ed il numero identificativo dell’istanza, riporta il numero delle opere di presa per le quali l’istanza é stata presentata, gli utilizzi dell’acqua richiesti e le relative portate medie sulla base delle quali é stato quantificato il canone di concessione ed infine il canone demaniale da corrispondere, per quell’istanza, alla Regione Piemonte.

L’elenco 3), che ripete alcuni dati dei soggetti beneficiari delle grandi derivazioni ed il numero identificativo dell’istanza, riporta il numero delle opere di presa per le quali l’istanza é stata presentata, gli utilizzi dell’acqua richiesti e le relative portate medie sulla base delle quali é stato quantificato il canone di concessione ed infine il canone demaniale da corrispondere, per quell’istanza, alla Regione Piemonte.

L’elenco 4), che ripete alcuni dati dei soggetti beneficiari delle piccole derivazioni ed il numero identificativo dell’istanza, riporta i dati tecnici delle opere ed il codice univoco individuato ai sensi della L.R. 22/1999.

L’elenco 5), che ripete alcuni dati dei soggetti beneficiari delle grandi derivazioni ed il numero identificativo dell’istanza, riporta i dati tecnici delle opere ed il codice univoco individuato ai sensi della L.R. 22/1999.

Stante quanto sopra é evidente che, al fine di individuare tutti i dati di una istanza e delle relative opere, si dovrá:

- a partire dall’elenco 1) cercare, per ordine alfabetico, la ragione sociale del richiedente all’interno del Comune di residenza;

- prendere nota del numero identificativo dell’istanza (Id. Istanza);

- a seconda che si tratti di piccole o di grandi derivazioni cercare per ordine alfabetico, rispettivamente nell’elenco 2) o 3), la ragione sociale del richiedente all’interno del Comune in cui ricade l’opera e verificare la corrispondenza del numero identificativo dell’istanza;

- verificare per quella istanza quale é il numero delle opere di presa richieste.

- a seconda che si tratti di piccole o di grandi derivazioni cercare per ordine alfabetico, rispettivamente nell’elenco 4) o 5), la ragione sociale del richiedente all’interno del Comune in cui ricade l’opera e verificare la corrispondenza del numero identificativo dell’istanza. In questi due elenchi, qualora l’istanza sia comprensiva di piú opere di presa, vi sará una riga per ciascuna opera ed il medesimo numero identificativo dell’istanza sará riportato tante volte quante sono le opere di presa comprese nella domanda in questione, anche nel caso in cui le opere siano ubicate in Comuni differenti.

ATTESO che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto;

VISTI gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

determina

ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R:

1) di autorizzare in via provvisoria la continuazione delle derivazioni d’acqua contenute nell’elenco informatizzato e nella relativa copia cartacea descritta in premessa con le relative modalitá di lettura, costituente parte integrante del presente provvedimento, riferito a:

- per le grandi derivazioni

n. 6 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 22 punti di prelievo, di cui n. 21 pozzi e n. 1 sorgente;

- per le piccole derivazioni

n. 516 domande di concessione preferenziale, per un totale di n. 942 punti di prelievo, di cui n. 597 pozzi, n. 324 sorgenti, n. 4 fontanili, n. 2 trincee drenanti, n. 15 da acque superficiali;

nei limiti e secondo le modalitá dichiarate dai richiedenti e fatti salvi i diritti di terzi;

2) di dare comunicazione ai richiedenti dell’avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 comma 3 della L. 241/1990, mediante la pubblicazione del presente provvedimento e dell’elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) di trasmettere entro trenta giorni dalla sua adozione il presente provvedimento e l’elenco allegato, sia in forma cartacea sia su supporto informatizzato, alla Regione Piemonte, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio decorrente dal 10 agosto 1999;

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 giugno 2003

Il Dirigente
Giannetto Massazza

elenco 1
Soggetti beneficiari ordinati per comune di residenza

elenco 2
PICCOLE DERIVAZIONI Istanze dei soggetti beneficiari ordinati per comune in cui ricade l’opera

elenco 3
GRANDI DERIVAZIONI Istanze dei soggetti beneficiari ordinati per comune in cui ricade l’opera

elenco 4
PICCOLE DERIVAZIONI Opere ordinate per comune

elenco 5
GRANDI DERIVAZIONI Opere ordinate per comune