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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Codice 22.7
D.D. 8 aprile 2003, n. 132

Revoca della determinazione dirigenziale n. 270/22.7 in data 24 luglio 2002 avente ad oggetto: “Determinazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 417/1999 per il sito n. ord. 660 Smaltimento Chimica Industriale ubicato in via Piossasco, 114 in Comune di Rivalta di Torino”; provvedimenti consequenziali

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione 270/22.7 del 24 luglio 2002 avente quale oggetto: “Determinazione della decorrenza dell’obbligo di bonifica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 417/1999 per il sito n. ord. 660 Stabilimento Chimica Industriale ubicato in via Piossasco, 114 in Comune di Rivalta di Torino”;

- di dare altresì atto che la revoca del suddetto provvedimento comporta la decorrenza dell’obbligo di bonifica del sito n. ord. 660 Stabilimento Chimica Industriale a far data dalla notifica a mezzo raccomandata della presente determinazione;

- di precisare conseguentemente che, fermo restando l’obbligo di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza prescritti dalla Provincia di Torino, entro il trentesimo giorno successivo alla notifica della presente determinazione la Società Chimica Industriale S.r.l. dovrà presentare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. 471/1999, il piano della caratterizzazione dell’area in questione;

- di trasmettere il presente provvedimento per il seguito di competenza al Comune di Rivalta di Torino, alla Provincia di Torino, all’A.R.P.A. dipartimento di Torino.

Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano