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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003
Codice 22.7
D.D. 8 aprile 2003, n. 132
Revoca della determinazione dirigenziale n. 270/22.7 in data 24 luglio 2002 avente ad oggetto: Determinazione della decorrenza dellobbligo di bonifica ai sensi dellarticolo 9, comma 3 del D.M. 417/1999 per il sito n. ord. 660 Smaltimento Chimica Industriale ubicato in via Piossasco, 114 in Comune di Rivalta di Torino; provvedimenti consequenziali
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione 270/22.7 del 24 luglio 2002 avente quale oggetto: Determinazione della decorrenza dellobbligo di bonifica ai sensi dellarticolo 9, comma 3 del D.M. 417/1999 per il sito n. ord. 660 Stabilimento Chimica Industriale ubicato in via Piossasco, 114 in Comune di Rivalta di Torino;
- di dare altresì atto che la revoca del suddetto provvedimento comporta la decorrenza dellobbligo di bonifica del sito n. ord. 660 Stabilimento Chimica Industriale a far data dalla notifica a mezzo raccomandata della presente determinazione;
- di precisare conseguentemente che, fermo restando lobbligo di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza demergenza prescritti dalla Provincia di Torino, entro il trentesimo giorno successivo alla notifica della presente determinazione la Società Chimica Industriale S.r.l. dovrà presentare, conformemente a quanto previsto dallarticolo 10 del D.M. 471/1999, il piano della caratterizzazione dellarea in questione;
- di trasmettere il presente provvedimento per il seguito di competenza al Comune di Rivalta di Torino, alla Provincia di Torino, allA.R.P.A. dipartimento di Torino.
Alla presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il Dirigente responsabile
Paolo Piazzano