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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 28-9524

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Parco Nazionale Gran Paradiso per interventi di tutela e valorizzazione ambientale. Spesa di Euro 1.862.000,00 di cui Euro 1.108.000,00 sull’annualità 2003 e Euro 754.000,00 sull’annualità 2004 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005 (Legge regionale 4 marzo 2003, n.3)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso per garantire l’attuazione di interventi di realizzazione e di ripristino di strutture ed infrastrutture per la fruizione, conservazione e valorizzazione di elementi naturali, di completamento rispetto a quelli già realizzati od avviati dall’Ente di gestione e ritenuti strategici per consolidare l’azione ed il ruolo del Parco, al fine della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, degli elementi antropici e della cultura locale per il sostegno e lo sviluppo di attività economiche;

- di prendere atto dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Parco Nazionale Gran Paradiso che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di nominare quale Responsabile del procedimento dell’Accordo l’Arch. Daniela Delleani, della Direzione Turismo-Sport-Parchi, Settore Pianificazione Aree protette, e di incaricare lo stesso del coordinamento di tutte le attività inerenti la predisposizione e l’attuazione dell’Accordo di programma;

- di dare atto che le risorse a carico della Regione Piemonte ammontano a Euro 1.862.000,00 suddivise rispettivamente in Euro 1.108.000,00 per l’anno 2003 e in Euro 754.000,00 per l’anno 2004 e saranno rese disponibili nell’ambito del fondo per gli Accordi di Programma, di cui al Capitolo 27167, del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003 - 2005 approvato con legge regionale 4 marzo 2003, n. 3;

- di dare atto che con successivo D.P.G.R. si approverà l’Accordo di programma sopra citato dopo che è stato stipulato tra le parti.

Alla erogazione delle risorse a favore dell’Ente di gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso si provvederà secondo le procedure stabilite dall’articolo 5 dello schema di Accordo di programma allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)