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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale
24 gennaio 2000, n. 3)

1. L’articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di salvaguardare l’ambiente riducendo l’inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2003-2007, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio di taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.".

Art. 2.

(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 3/2000)

1. L’articolo 2 della l.r.3/2000, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Contributi)

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi in conto capitale o in conto canoni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica alimentate a benzina o gasolio, aventi la destinazione di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.200,00 per autovettura.

2. Il limite massimo di contributo concedibile e’ aumentato di euro 2.000,00 per autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel.

3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano piu’ di tre anni di anzianita’ calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.".



Art. 3.

(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 3/2000)

1. L’articolo 4 della l.r. 3/2000, e’ sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Divieto di cumulo)

1. Il contributo non e’ ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non e’ cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all’articolo 3, da norme comunitarie, statali e regionali.".

Art. 4.

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 3/2000)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 3/2000, e’ inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l’ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonche’ valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all’anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 383.

Presentato dalla Giunta regionale in data 31.01.2002.

Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 04.02.2002.

Richiamato in Aula dal proponente ai sensi dell’art. 34, c. 4 del Regolamento del Consiglio, il 10.02.2003.

Rinviato dall’Aula in Commissione il 05.03.2003.

Proposta di legge n. 225.

Interventi per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico.

Presentata dal Consigliere Giordano in data 09.01.2001.

Assegnata alla II Commissione in sede referente, e alla I Commissione in sede consultiva il 15.01.2001.

Richiamata in Aula dal proponente ai sensi dell’art. 34, c. 4 del Regolamento del Consiglio, il 12.02.2003.

Rinviata dall’Aula in Commissione il 05.03.2003.

Proposta di legge n. 259.

Presentata dai Consiglieri Tapparo, Giordano, Caracciolo, Chiezzi, Muliere, Ronzani, Contu, Di Benedetto in data 08.02.2001.

Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 14.02.2001.

Richiamata in Aula dal proponente ai sensi dell’art. 34, c. 4 del Regolamento del Consiglio, il 07.06.2002.

Rinviata dall’Aula con riassegnazione in sede congiunta II e V Commissione il 03.10.2002.

Sui testi sono state effettuate consultazioni.

Decisa confluenza delle proposte di legge n. 225 e 259 nel disegno di legge n. 383.

Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 27 marzo 2003, con relazione di Marco Botta e Costantino Giordano.

Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con 38 voti favorevoli, 1 contrario e 1 non partecipante al voto.