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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 50-9625
L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4 - Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi competenti relativo allapplicazione dellart. 3, comma 3 e di definizione dei criteri relativi allapplicazione dellart. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs 297/02. Provvedimento privo di spesa a carico dellesercizio finanziario dellanno 2003
A relazione dellAssessore Pichetto Fratin:
Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";
preso atto che lart. 2, comma 3, lett. b) della predetta legge prevede lattribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di cui allart. 2, comma 1 del Dlgs 469/97;
preso atto che lart. 2, comma 4 della predetta legge prevede che le Province esercitino le funzioni attribuite, tra laltro, nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione;
visto il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297: Disposizioni modificative e correttive del Dlgs 181/2000, recante norme per agevolare lincontro domanda offerta di lavoro, in attuazione dellart. 45, comma 1, lett. a) della L 17/05/99, n. 144";
preso atto che lart. 3, comma 3 del predetto decreto prevede che le Regioni definiscano gli indirizzi operativi per laccertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
preso atto che lart. 5, comma 1 del predetto decreto prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per ladozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei principi indicati dalle lettere a), b) c) d) del medesimo comma,
ritenuto di stabilire i criteri sopra indicati relativamente a quanto previsto dalla lett. a) del citato comma 1) per quanto riguarda lindividuazione del reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione;
considerato che lapplicazione dei predetti indirizzi è connessa al funzionamento del sistema informativo ed al relativo adeguamento del programma applicativo in uso presso i Centri per lImpiego e che tale adeguamento è parte dei servizi che il Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte deve erogare entro Giugno 2003;
sentito il Comitato di cui allart. 8 della citata legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, nelladunanza del 20 maggio 2003, che si è espresso in modo conforme alla proposta della Giunta Regionale, oggetto del presente provvedimento;
sentita, altresì, la Commissione di cui allart. 7 della predetta legge così come oggi costituita, nelladunanza del 22 maggio 2003, che si è espressa in modo conforme alla proposta della Giunta Regionale,oggetto del presente provvedimento;
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale;
dato atto dellistruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;
la Giunta Regionale ai sensi di legge:
delibera
Di stabilire gli indirizzi ed i criteri che le Province piemontesi ed i competenti servizi devono rispettare ed adottare relativamente allapplicazione dellart. 3, comma 3 ed allapplicazione dellart. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 così come indicato nellallegato - A - alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione che non comporta oneri a carico del bilancio per lesercizio finanziario dellanno 2003 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale avente per oggetto: L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4 - Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi competenti relativo allapplicazione dellart. 3, comma 3 e di definizione dei criteri relativi allapplicazione dellart. 5, comma1, lett. a) del Dlgs 297/02. Provvedimento privo di spesa a carico dellesercizio finanziario dellanno 2003".
Gli indirizzi relativi allapplicazione dellart. 3, comma 3 e criteri relativi allapplicazione dellart. 5, comma1, lett. a) del Dlgs 297/02, sono così articolati:
Soppressione delle liste di collocamento e attivazione dellelenco anagrafico
Definizione dello stato di disoccupazione
Durata dello stato di disoccupazione
Certificazione dello stato di disoccupazione
Conservazione dello stato di disoccupazione
Perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
Reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione
1. Soppressione delle liste di collocamento e attivazione dellelenco anagrafico
Lart. 2 del D.Lgs.297/02 sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione delle seguenti liste che restano ancora in vigore:
La lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art.1, DPR 24 settembre 1963 n.2053);
La lista di mobilità (art.6, legge 23 luglio 1991 n.223);
Lelenco dei lavoratori disabili (art.8, legge 12 marzo 1999 n.68);
Le matricole della gente di mare (art.17, c.2 legge 23 agosto 1988 n.400).
Per effetto di tali abrogazioni e dellart. 8 del DPR 442/00, tutti i lavoratori che risultano presenti in banca dati alla data del 29/01/03, compresi quelli che siano stati cancellati dalle liste di collocamento (ordinarie e speciali), saranno inseriti dufficio nellelenco anagrafico previsto dallo stesso decreto.
Per ciascun lavoratore sarà assicurato il recupero di tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre altre informazioni, eventualmente mancanti, saranno rilevate in occasione della prima presentazione del lavoratore al Servizio competente.
A far data dal 30/1/03 vengono inserite nellelenco anagrafico tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati, inoccupati nonché occupati alla ricerca di altra occupazione) aventi letà stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi, nella loro ricerca, dei servizi competenti di cui allart.1, comma 2, lett. g del decreto legislativo 181/00 come sostituito dallart.1, comma 1 del D.lgs.297/02.
Lelenco è inoltre integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e dufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, come previsto dallart. 6 del decreto legislativo 297/02. Nel predetto elenco anagrafico saranno inoltre inserite, non appena sarà attuata la relativa anagrafe regionale informatizzata, le comunicazioni provenienti dagli istituti scolastici, di cui al DPR 257/2000, art.3 comma 4, con esclusivo riferimento a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica.
Nellelenco anagrafico sono infine comprese anche le persone appartenenti alle liste speciali sopra richiamate, ancora in vigore.
Si rammenta che, ai sensi dellart. 4, c. 1 del DPR 442/00, linserimento nellelenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo dichiarativo. Si rinvia tuttavia al successivo paragrafo 4 per quanto riguarda le problematiche di certificazione dello stato di disoccupazione dei lavoratori già inseriti nelle ex liste di collocamento.
Nellelenco anagrafico saranno registrati i dati relativi a ciascun lavoratore secondo il modello di Scheda anagrafica (Allegato A al D.M. 30/05/2001), compatibilmente con le funzionalità del sistema informativo, in via di adeguamento.
Responsabile del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento) relativi a ciascun lavoratore è il CPI competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.
In via di prima applicazione (in attesa di una strumentazione informatica adeguata) nel caso di trasferimento del domicilio il lavoratore è tenuto a presentarsi al Servizio competente per territorio ove è ubicato il luogo del nuovo domicilio; questultimo richiederà al Servizio competente di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore ed una assicurazione dellavvenuto trasferimento.
2. Definizione dello stato di disoccupazione
Lart. 1 del D.lgs.297/02 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione.
Questo si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- essere privo di lavoro;
- essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i servizi competenti.
Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di unattività lavorativa è oggettivamente dimostrato dallassenza di un rapporto di lavoro subordinato, di unattività di lavoro autonomo, e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente. La condizione di disoccupazione sussiste anche in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a tempo indeterminato che assicura un reddito annuale, riferito allanno solare, non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo le modalità di computo stabilite dalla regione (vedi riferimento al punto 7).
La seconda condizione si realizza con la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro avente i requisiti minimi di cui allart. 4, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 181/00 come sostituito dallart. 5, comma 1 del D.lgs.297/02, mediante la presentazione ai servizi competenti e la contestuale dichiarazione attestante leventuale attività precedentemente svolta e limmediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, nonché con la disponibilità a definire con i servizi modalità di ricerca attiva di lavoro sulla base degli indirizzi operativi che la Regione fornirà ai sensi del D.lgs.297.
3. Durata dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione così come definito al punto precedente, decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta ai Servizi Competenti ed effettua la dichiarazione di cui allart. 2 comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dallart.3, comma 1, lett. a) del D.lgs.297/02. La persistenza e la durata dello stato di disoccupazione è condizionata dal rispetto degli adempimenti e modalità concordate con i Servizi Competenti.
A tutti i lavoratori che - iscritti nelle liste del collocamento ordinario e provvisoriamente inseriti dufficio nellelenco anagrafico - effettuano la dichiarazione di cui allart. 2 comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dallart.3, comma 1, lett. a) del D.lgs.297/02, si riconosce una durata di disoccupazione equivalente a quella maturata alla data del 29 gennaio 2003, secondo le regole della normativa previgente come fino a tale data applicate.
In particolare:
- per coloro che, precedentemente iscritti nelle ex-liste, hanno già effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.lgs.181/2000 (in sede di censimento, preselezione o altra occasione) tale riconoscimento avverrà dufficio, sulla base degli elementi fino ad ora acquisiti in banca dati. Tali soggetti dovranno essere da subito presi in carico dal servizio, ai fini dellerogazione delle misure promozionali previste dal nuovo decreto;
- per coloro che, precedentemente iscritti nelle ex-liste, non hanno effettuato la dichiarazione di disponibilità, tale riconoscimento potrà essere effettuato solo in caso di dichiarazione resa entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 297/02, vale a dire entro il 29 luglio compreso, come previsto dallart. 3, comma 2 dello stesso provvedimento mediante presentazione presso il servizio competente per territorio.
La durata della disoccupazione così calcolata vale agli effetti dellapplicazione delle procedure per lavviamento a selezione ex art.16 L.56/87 e in particolare per il calcolo del punteggio relativo al criterio dellanzianità.
Tale durata, sia quella maturata precedentemente secondo le regole della normativa previgente, sia quella nuova che si acquisisce con lattuale regolamentazione, viene inoltre considerata valida per gli effetti previsti dallart. 8 comma, 9 della legge 407/90, finché in vigore.
4. Certificazione dello stato di disoccupazione
Ai sensi dellart. 2 comma 5, del D.lgs.181/00, come modificato dallart. 3, comma 1, lett. B) del D.lgs.297/02, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali alle istanze, sottoscritte dallinteressato. In tali casi si applica il D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Per quanto attiene ai lavoratori che beneficiano del trattamento di disoccupazione ordinaria, la fruizione dello stesso viene condizionata dal requisito dello stato di disoccupazione e dal rispetto degli adempimenti e modalità che ne consentono la persistenza.
5. Conservazione dello stato di disoccupazione
Lart.4, comma 1 lett. a del nuovo decreto, prevede la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa (autonoma, occasionale, subordinata part-time a tempo indeterminato) tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo le modalità di computo stabilite dalla regione ( vedi riferimento al punto 7).
La fattispecie non si applica allipotesi di lavoro a tempo determinato in quanto già disciplinato dallart.4 comma 1 lett. c, del d.lgs.181/00 modificato dal d.lgs.297/02, qualora la soglia del reddito annuale risulti superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
6. Perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
Nel rinviare a quanto previsto dal decreto 297/02, che anche su questo aspetto ha innovato la disciplina precedentemente prevista dal decreto 181/00, la Regione deve stabilire i criteri per ladozione di procedure uniformi da parte dei servizi per limpiego. In regime di primo indirizzo, i Centri per lImpiego daranno immediata applicazione alla sola previsione di sospensione dello stato di disoccupazione nei casi di accettazione di offerte di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ridotti a quattro in caso di giovani. Resta inteso che l accettazione di offerte di lavoro aventi durata superiore ai limiti sopra richiamati comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
In relazione ai rapporti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il periodo lavorato fino al 29/01/03 sarà considerato utile ai fini del mantenimento dellanzianità pregressa (liste ordinarie); al periodo successivo saranno applicati i nuovi criteri di sospensione, nei limiti di otto e quattro mesi.
Sulla scorta degli indirizzi già espressi dalla Regione con la DGR del 23/12/02, le stesse regole saranno applicate ai lavoratori o soci di cooperativa para-subordinati (contratti di collaborazione coordinata continuativa).
7. Reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione
Il reddito da considerare è relativo allanno in corso, presunto ed eventualmente desumibile da elementi oggettivi (es. buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro). Per lanno 2003, ed in ogni caso fino alla determinazione di nuovi livelli di soglia, pertanto, gli importi sono determinati come segue:
a) Per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati ( per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), la soglia massima è fissata in Euro 7.500;
b) Per i redditi da impresa o derivanti dallesercizio di professioni( ivi inclusi i lavoratori così detti occasionali), la soglia massima è fissata in Euro 4.500.
E da ritenersi che nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambi le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque limporto del massimale più elevato (Euro 7.500.).
Le soglie massime individuate restano tali a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.
Al riguardo, si evidenzia che spetta alla persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, pur in presenza di attività lavorativa, dichiarare, ed eventualmente dimostrare, il non superamento del reddito minimo presunto presso il competente centro per limpiego, impegnandosi a fornire allo stesso centro, con tempestività, comunicazione nel caso di superamento di tale soglia minima di reddito.