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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 50-9625

L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4 - Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi competenti relativo all’applicazione dell’art. 3, comma 3 e di definizione dei criteri relativi all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. a) del Dlgs 297/02. Provvedimento privo di spesa a carico dell’esercizio finanziario dell’anno 2003

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2, comma 3, lett. b) della predetta legge prevede l’attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di cui all’art. 2, comma 1 del Dlgs 469/97;

preso atto che l’art. 2, comma 4 della predetta legge prevede che le Province esercitino le funzioni attribuite, tra l’altro, nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione;

visto il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297: “Disposizioni modificative e correttive del Dlgs 181/2000, recante norme per agevolare l’incontro domanda offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lett. a) della L 17/05/99, n. 144";

preso atto che l’art. 3, comma 3 del predetto decreto prevede che le Regioni definiscano gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;

preso atto che l’art. 5, comma 1 del predetto decreto prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei principi indicati dalle lettere a), b) c) d) del medesimo comma,

ritenuto di stabilire i criteri sopra indicati relativamente a quanto previsto dalla lett. a) del citato comma 1) per quanto riguarda l’individuazione del reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione;

considerato che l’applicazione dei predetti indirizzi è connessa al funzionamento del sistema informativo ed al relativo adeguamento del programma applicativo in uso presso i Centri per l’Impiego e che tale adeguamento è parte dei servizi che il Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte deve erogare entro Giugno 2003;

sentito il Comitato di cui all’art. 8 della citata legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, nell’adunanza del 20 maggio 2003, che si è espresso in modo conforme alla proposta della Giunta Regionale, oggetto del presente provvedimento;

sentita, altresì, la Commissione di cui all’art. 7 della predetta legge così come oggi costituita, nell’adunanza del 22 maggio 2003, che si è espressa in modo conforme alla proposta della Giunta Regionale,oggetto del presente provvedimento;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale ai sensi di legge:

delibera

Di stabilire gli indirizzi ed i criteri che le Province piemontesi ed i competenti servizi devono rispettare ed adottare relativamente all’applicazione dell’art. 3, comma 3 ed all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 così come indicato nell’allegato - A - alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione che non comporta oneri a carico del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2003 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale avente per oggetto: “L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. b) e comma 4 - Atto di indirizzo alle Province ed ai servizi competenti relativo all’applicazione dell’art. 3, comma 3 e di definizione dei criteri relativi all’applicazione dell’art. 5, comma1, lett. a) del Dlgs 297/02. Provvedimento privo di spesa a carico dell’esercizio finanziario dell’anno 2003".

Gli indirizzi relativi all’applicazione dell’art. 3, comma 3 e criteri relativi all’applicazione dell’art. 5, comma1, lett. a) del Dlgs 297/02, sono così articolati:

Soppressione delle liste di collocamento e attivazione dell’elenco anagrafico

Definizione dello stato di disoccupazione

Durata dello stato di disoccupazione

Certificazione dello stato di disoccupazione

Conservazione dello stato di disoccupazione

Perdita e sospensione dello stato di disoccupazione

Reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione

1. Soppressione delle liste di collocamento e attivazione dell’elenco anagrafico

L’art. 2 del D.Lgs.297/02 sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione delle seguenti liste che restano ancora in vigore:

La lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art.1, DPR 24 settembre 1963 n.2053);

La lista di mobilità (art.6, legge 23 luglio 1991 n.223);

L’elenco dei lavoratori disabili (art.8, legge 12 marzo 1999 n.68);

Le matricole della gente di mare (art.17, c.2 legge 23 agosto 1988 n.400).

Per effetto di tali abrogazioni e dell’art. 8 del DPR 442/00, tutti i lavoratori che risultano presenti in banca dati alla data del 29/01/03, compresi quelli che siano stati cancellati dalle liste di collocamento (ordinarie e speciali), saranno inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico previsto dallo stesso decreto.

Per ciascun lavoratore sarà assicurato il recupero di tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre altre informazioni, eventualmente mancanti, saranno rilevate in occasione della prima presentazione del lavoratore al Servizio competente.

A far data dal 30/1/03 vengono inserite nell’elenco anagrafico tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati, inoccupati nonché occupati alla ricerca di altra occupazione) aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi, nella loro ricerca, dei servizi competenti di cui all’art.1, comma 2, lett. g del decreto legislativo 181/00 come sostituito dall’art.1, comma 1 del D.lgs.297/02.

L’elenco è inoltre integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie, come previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 297/02. Nel predetto elenco anagrafico saranno inoltre inserite, non appena sarà attuata la relativa anagrafe regionale informatizzata, le comunicazioni provenienti dagli istituti scolastici, di cui al DPR 257/2000, art.3 comma 4, con esclusivo riferimento a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica.

Nell’elenco anagrafico sono infine comprese anche le persone appartenenti alle liste speciali sopra richiamate, ancora in vigore.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del DPR 442/00, l’inserimento nell’elenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo “dichiarativo”. Si rinvia tuttavia al successivo paragrafo 4 per quanto riguarda le problematiche di certificazione dello stato di disoccupazione dei lavoratori già inseriti nelle ex liste di collocamento.

Nell’elenco anagrafico saranno registrati i dati relativi a ciascun lavoratore secondo il modello di “Scheda anagrafica” (Allegato A al D.M. 30/05/2001), compatibilmente con le funzionalità del sistema informativo, in via di adeguamento.

Responsabile del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento) relativi a ciascun lavoratore è il CPI competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

In via di prima applicazione (in attesa di una strumentazione informatica adeguata) nel caso di trasferimento del domicilio il lavoratore è tenuto a presentarsi al Servizio competente per territorio ove è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest’ultimo richiederà al Servizio competente di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore ed una assicurazione dell’avvenuto trasferimento.

2. Definizione dello stato di disoccupazione

L’art. 1 del D.lgs.297/02 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione.

Questo si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- essere privo di lavoro;

- essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa

secondo modalità definite con i servizi competenti.

Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un’attività lavorativa è oggettivamente dimostrato dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un’attività di lavoro autonomo, e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente. La condizione di disoccupazione sussiste anche in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a tempo indeterminato che assicura un reddito annuale, riferito all’anno solare, non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo le modalità di computo stabilite dalla regione (vedi riferimento al punto 7).

La seconda condizione si realizza con la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all’art. 4, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 181/00 come sostituito dall’art. 5, comma 1 del D.lgs.297/02, mediante la presentazione ai servizi competenti e la contestuale dichiarazione attestante l’eventuale attività precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, nonché con la disponibilità a definire con i servizi modalità di ricerca attiva di lavoro sulla base degli indirizzi operativi che la Regione fornirà ai sensi del D.lgs.297.

3. Durata dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione così come definito al punto precedente, decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta ai Servizi Competenti ed effettua la dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. a) del D.lgs.297/02. La persistenza e la durata dello stato di disoccupazione è condizionata dal rispetto degli adempimenti e modalità concordate con i Servizi Competenti.

A tutti i lavoratori che - iscritti nelle liste del collocamento ordinario e provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco anagrafico - effettuano la dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dall’art.3, comma 1, lett. a) del D.lgs.297/02, si riconosce una durata di disoccupazione equivalente a quella maturata alla data del 29 gennaio 2003, secondo le regole della normativa previgente come fino a tale data applicate.

In particolare:

- per coloro che, precedentemente iscritti nelle ex-liste, hanno già effettuato la dichiarazione di disponibilità ai sensi del D.lgs.181/2000 (in sede di censimento, preselezione o altra occasione) tale riconoscimento avverrà d’ufficio, sulla base degli elementi fino ad ora acquisiti in banca dati. Tali soggetti dovranno essere da subito presi in carico dal servizio, ai fini dell’erogazione delle misure promozionali previste dal nuovo decreto;

- per coloro che, precedentemente iscritti nelle ex-liste, non hanno effettuato la dichiarazione di disponibilità, tale riconoscimento potrà essere effettuato solo in caso di dichiarazione resa entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs 297/02, vale a dire entro il 29 luglio compreso, come previsto dall’art. 3, comma 2 dello stesso provvedimento mediante presentazione presso il servizio competente per territorio.

La durata della disoccupazione così calcolata vale agli effetti dell’applicazione delle procedure per l’avviamento a selezione ex art.16 L.56/87 e in particolare per il calcolo del punteggio relativo al criterio dell’anzianità.

Tale durata, sia quella maturata precedentemente secondo le regole della normativa previgente, sia quella nuova che si acquisisce con l’attuale regolamentazione, viene inoltre considerata valida per gli effetti previsti dall’art. 8 comma, 9 della legge 407/90, finché in vigore.

4. Certificazione dello stato di disoccupazione

Ai sensi dell’art. 2 comma 5, del D.lgs.181/00, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.lgs.297/02, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali alle istanze, sottoscritte dall’interessato. In tali casi si applica il D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

Per quanto attiene ai lavoratori che beneficiano del trattamento di disoccupazione ordinaria, la fruizione dello stesso viene condizionata dal requisito dello stato di disoccupazione e dal rispetto degli adempimenti e modalità che ne consentono la persistenza.

5. Conservazione dello stato di disoccupazione

L’art.4, comma 1 lett. a del nuovo decreto, prevede la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa (autonoma, occasionale, subordinata part-time a tempo indeterminato) tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione secondo le modalità di computo stabilite dalla regione ( vedi riferimento al punto 7).

La fattispecie non si applica all’ipotesi di lavoro a tempo determinato in quanto già disciplinato dall’art.4 comma 1 lett. c, del d.lgs.181/00 modificato dal d.lgs.297/02, qualora la soglia del reddito annuale risulti superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

6. Perdita e sospensione dello stato di disoccupazione

Nel rinviare a quanto previsto dal decreto 297/02, che anche su questo aspetto ha innovato la disciplina precedentemente prevista dal decreto 181/00, la Regione deve stabilire i criteri per l’adozione di procedure uniformi da parte dei servizi per l’impiego. In regime di primo indirizzo, i Centri per l’Impiego daranno immediata applicazione alla sola previsione di sospensione dello stato di disoccupazione nei casi di accettazione di offerte di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ridotti a quattro in caso di giovani. Resta inteso che l’ accettazione di offerte di lavoro aventi durata superiore ai limiti sopra richiamati comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

In relazione ai rapporti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il periodo lavorato fino al 29/01/03 sarà considerato utile ai fini del mantenimento dell’anzianità pregressa (liste ordinarie); al periodo successivo saranno applicati i nuovi criteri di sospensione, nei limiti di otto e quattro mesi.

Sulla scorta degli indirizzi già espressi dalla Regione con la DGR del 23/12/02, le stesse regole saranno applicate ai lavoratori o soci di cooperativa para-subordinati (contratti di collaborazione coordinata continuativa).

7. Reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione

Il reddito da considerare è relativo all’anno in corso, presunto ed eventualmente desumibile da elementi oggettivi (es. buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro). Per l’anno 2003, ed in ogni caso fino alla determinazione di nuovi livelli di soglia, pertanto, gli importi sono determinati come segue:

a) Per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati ( per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), la soglia massima è fissata in Euro 7.500;

b) Per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni( ivi inclusi i lavoratori così detti “ occasionali”), la soglia massima è fissata in Euro 4.500.

E’ da ritenersi che nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambi le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (Euro 7.500.).

Le soglie massime individuate restano tali a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che spetta alla persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, pur in presenza di attività lavorativa, dichiarare, ed eventualmente dimostrare, il non superamento del reddito minimo presunto presso il competente centro per l’impiego, impegnandosi a fornire allo stesso centro, con tempestività, comunicazione nel caso di superamento di tale soglia minima di reddito.