Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Legge regionale 2 luglio 2003, n. 13

Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL), organizzazione internazionale con sede a Torino che gode delle immunità e dei privilegi spettanti alle istituzioni specializzate dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in base all’accordo fra il Governo Italiano e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, firmato a Roma il 24 ottobre 1964, con i diversi soggetti attivi sul territorio regionale e intende rafforzarne il ruolo quale agente di sviluppo economico sociale culturale della Comunità Piemontese mediante:

a) l’utilizzazione delle competenze del CIF-OIL per far crescere la cultura di internazionalizzazione dei vari soggetti pubblici e privati piemontesi;

b) la valorizzazione delle competenze del CIF-OIL per rafforzare e sostenere le attività di relazione internazionale e cooperazione della Regione e dei vari enti pubblici nei paesi terzi;

c) la promozione delle competenze presenti sul territorio regionale affinché il CIF-OIL possa utilizzarle nell’esercizio delle proprie funzioni;

d) il rafforzamento della presenza delle istituzioni dell’ONU sul territorio piemontese.

Art. 2.

(Adesione ai fini istituzionali del CIF-OIL)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 la Regione aderisce ai fini istituzionali ed al mandato del CIF-OIL nel campo della formazione delle risorse umane e della cooperazione internazionale.

2. Il contributo annuale di adesione è definito, previa lettera d’intesa, con le leggi di bilancio regionale.

3. Nei primi tre anni il contributo è fissato in euro 200.000,00 annuali.

Art. 3.

(Collaborazione tra la Regione e il CIF-OIL)

1. La Regione e il CIF-OIL sviluppano attività di collaborazione nell’ambito delle seguenti azioni:

a) formare funzionari e amministratori regionali e delle autonomie locali;

b) formare operatori di associazioni, di enti strumentali, del personale dell’università;

c) promuovere e favorire i contatti tra la Regione, gli enti e le istituzioni interessate e il personale in formazione presso le strutture del CIF-OIL;

d) promuovere sinergie tra gli interventi regionali e le iniziative del CIF-OIL;

e) utilizzare gli interventi e i progetti del CIF-OIL per sostenere l’azione di cooperazione della Regione con i Paesi da essa individuati;

f) promuovere, sostenere e accompagnare le iniziative dei soggetti piemontesi che operano nell’ambito dei programmi di cooperazione internazionale predisposti dalla Regione;

g) individuare le modalità per favorire un apporto dei soggetti piemontesi alle attività istituzionali del CIF-OIL.

Art. 4.

(Programmazione delle attività svolte in collaborazione)

1. Per la definizione delle attività indicate all’articolo 3 la Giunta regionale individua le direttive programmatiche triennali e le trasmette alla competente Commissione consiliare per il parere da formulare entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Sulla base di tali direttive la Giunta regionale predispone un piano annuale elaborato d’intesa con il CIF-OIL.

Art. 5.

(Contributo straordinario)

1. Ai fini della presente legge la Regione interviene con un proprio contributo, una tantum, finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture, uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio di proprietà comunale attualmente in affitto del CIF-OIL per un importo totale di euro 3.000.000,00.

2. Il contributo regionale sarà suddiviso in 3 tranche annuali dell’importo di euro 1.000.000,00.

3. Il contributo regionale sarà assegnato al CIF-OIL.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento del contributo previsto dall’articolo 2 di importo pari a euro 200.000,00, per l’anno 2004 si fa fronte con la dotazione finanziaria dell’unità previsionale di base (UPB) S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Affari internazionali e comunitari - Titolo I - Spese correnti) che presenta la necessaria disponibilità, istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione “Adesione della Regione Piemonte ai fini istituzionali del CIF-OIL”.

2. Per il finanziamento delle spese di collaborazione previste dall’articolo 3 di importo pari a euro 200.000,00, per l’anno 2004 si fa fronte con la dotazione finanziaria dell’UPB S1041 che presenta la necessaria disponibilità istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione “Collaborazione fra la Regione Piemonte e il CIF-OIL”.

3. Per il finanziamento del contributo previsto dall’articolo 5 di importo pari a euro 1.000.000,00 annuo e ricompreso nell’UPB S1042 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Affari internazionali e comunitari - Titolo II - Spese di investimento), si provvede per gli anni 2004-2005-2006 istituendo apposito capitolo con la seguente denominazione “Contributo straordinario al CIF-OIL finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture, uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio del centro”.

4. Alla copertura delle spese previste dai commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi ed in applicazione dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a predisporre il piano annuale di cui all’articolo 4, comma 2, anche in assenza delle direttive di cui all’articolo 4, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 162.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 17 ottobre 2000.

- Assegnato alla VI e VII Commissione in sede referente in data 23 ottobre 2000.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Licenziato dalla Commissione referente il 07 novembre 2002 con relazione di Cristiano Bussola

- Approvato in Aula il 25 giugno 2003, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 1 non partecipante al voto.