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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Codice 17.1
D.D. 10 aprile 2003, n. 100

L.R. n. 56/77 s.m.i. - art. 26 comma 7 e seguenti - Comune di Torino - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio delle concessioni edilizie per insediamenti commerciali - Istanza Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. - Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rilasciare, ai sensi del comma 7 e seguenti dell’art. 26, l.r. n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio delle Concessioni Edilizie per la realizzazione dell’insediamento commerciale in oggetto, ubicato in Torino, in largo San Paolo, alla Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l.;

- di autorizzare il Comune di Torino al rilascio delle Concessioni Edilizie relative all’insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:

- al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell’art. 26 della l.r. n. 56/77 s.m.i., oggetto di integrazione alla Convenzione attuativa stipulata in data 12.02.1999 presso il Municipio di Torino, tra il Comune di Torino e la Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. a rogito notaio Silvana Castiglione (repertorio 45.773, atto 17.446);

- al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità richiamati in premessa;

- al rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera di Conferenza dei servizi datata 19.02.2003 (prot. Regione Piemonte n. 2165/17.1) e richiamate in premessa;

- al rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 22 del 10.02.2003 di esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998;

- al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell’insediamento commerciale, in particolare:

- la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 6.282;

- la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 4.245 così suddivisa:

- complessivi mq. 2.190 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta alimentare (M-SAM4) situata al piano terra dell’edificio;

- complessivi mq. 2.055 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE4) situata al primo piano dell’edificio;

- la superficie destinata a magazzini e depositi pari a complessivi mq. 539 di cui:

- complessivi mq. 399 situati al piano terra;

- complessivi mq. 140 situati al piano primo;

- la superficie destinata a zona lavorazioni pari a complessivi mq. 229 situati al piano terra;

- la superficie destinata a parti comuni (scale mobili, tradizionali e ascensori) e spogliatoi pari a complessivi mq. 1051;

- la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 348;

- il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 7.857 per 291 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

- il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 5.897 corrispondenti a n. 194 posti auto di pertinenza al centro commerciale, di cui mq. 5.524 pari a n. 179 posti auto situati al piano di campagna e mq. 373 pari a n. 15 posti auto situati al piano interrato dell’edificio, che non dovrà mai essere inferiore al 50% del fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie corrispondente a mq. 145,50 posti auto pari a mq. 3783, in funzione della superficie di vendita delle tipologie distributive previsto dall’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, in quanto tale quota risulta maggiore a quanto stabilito dallo stesso articolo 21 comma 1 sub 3);

- il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 4.078 corrispondente a 140 posti auto situati al piano interrato dell’edificio, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 3.331,5 nel rispetto della L. 122/89;

- alla stipula di integrazione alla Convenzione attuativa stipulata in data 12.02.1999 presso il Municipio di Torino, tra il Comune di Torino e la Società Immobiliare Comprensorio San Paolo S.r.l. a rogito notaio Silvana Castiglione (repertorio 45.773, atto 17.446) in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi elencati al precedente punto e inoltre:

- le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 22 del 10.02.2003 di esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998;

- le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Conferenza dei Servizi datata 19.02.2003 (prot. n. 2165/17.1);

- l’impegno da parte della Società a subordinare l’attivazione del centro commerciale alla funzionalità delle opere di viabilità interne ed esterne previste e richiamate in premessa;

- siano specificatamente definiti tutti gli elementi della viabilità ed accessibilità, anche con la definizione dei relativi costi di realizzazione, contenuti nel progetto, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

- al rispetto della piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Torino;

- al rispetto delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

- al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

- al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

L’inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonchè la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dal comma dell’art. 6 della l.r. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell’autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l’annullamento o la modifica dell’autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell’art. 5 della l.r. n. 28/99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio della concessione edilizia, nonchè della vigilanza sulla stessa e sulle opere di viabilità interna ed esterna all’insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Sindaco nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 s.m.i. nonchè di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il Comune di Torino, dopo aver rilasciato le concessioni edilizie relative all’insediamento commerciale oggetto della presente, ed integrato la Convenzione secondo le modalità sopra indicate, è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte, Direzione commercio e Artigianato, Settore Programmazione ed Interventi dei settori commerciali, una copia conforme all’originale degli atti concessori e relativi allegati progettuali, una copia conforme all’originale della Convenzione debitamente sottoscritta dai soggetti, integrata e modificata secondo le prescrizioni del presente atto, entro 30 giorni dalla data del rilascio delle concessioni edilizie.

La documentazione a corredo dell’Autorizzazione di cui all’oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- Certificato di destinazione urbanistica datato 13 maggio 2002

- Convenzione attuativa relativa al PRIN Lancia “Ambito 12.2 San Paolo” del 12.02.1999

- D.P.R. di approvazione del programma integrato

- Elaborato B - regole prescrittive del programma integrato

- Tavola prescrittiva 3 - Destinazioni d’uso - scala 1:2000

- Tavola prescrittiva 4 - Unità di intervento - scala 1:2000

- Tavola prescrittiva 5 - Regole edilizie e urbanistiche - scala 1:1000

- Relazione asseverata sulla conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune datata 12.04.2002

- Progetto dell’intervento:

- Tavola planimetria del PRIN - planimetria dei lotti di intervento - sistemazione della via e della piazza - parcheggi a raso e interrati - installazione impianto semaforico - istituzione divieto di fermata - pedonalizzazione di via San Paolo modifica dei tempi del ciclo semaforico scale varie

- Tavola n. 0 - Inserimento ambientale - scale varie (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 1 - planimetria dei lotti di intervento - planimetria dei riferimenti urbanistici - planimetria delle destinazioni d’uso - pianta dei tetti - computi - scale 1:300/1000/2000 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 2 - Dimostrazione SLP - Conformità legge sul commercio 28/99 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 3 - Pianta piano interrato - scala 1:100 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 4 - Pianta piano terra - scala 1:100 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 5 - Pianta piano primo - scala 1:100 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 6 - Prospetti - scala 1:200 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 7 - Sezioni - scala 1:150 (aggiornamento 11.03.2003)

- Tavola n. 8 - Particolare di facciata - piazza pedonale - prospetto - sezione - scala 1:20 (aggiornamento 11.03.2003)

- Convenzione per la gestione del’area carico e scarico

- Convenzione attuativa relativa al PRIN Lancia “Ambito 12.2. San Paolo” del 12.2.1999

- Parere Asl

- Impatto sulla viabilità

- Parere Commissione edilizia nota del 11.03.2003 prot. n. 363/03

- Deliberazione Conferenza dei Servizi datata 19.02.2003 (prot. n. 2165/17.1)

- Determinazione n. 22 del 10.2003.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi alla ditta richiedente e al Comune di Torino.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni