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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Codice 17.1
D.D. 25 marzo 2003, n. 76

L.R. n. 56/77 s.m.i. - art. 26 comma 8 e seguenti - Comune di Cuneo - Autorizzazione regionale preventiva al rilascio delle concessioni edilizie per insediamenti commerciali - Istanza Società ICII S.r.l. - Centro commerciale sequenziale - Autorizzazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di rilasciare, ai sensi del comma 8 e seguenti dell’art. 26, L.R. n. 56/77 s.m.i., la prescritta autorizzazione, preventiva al rilascio delle Concessioni Edilizie per la realizzazione dell’insediamento commerciale in oggetto, ubicato in Cuneo, Regione Tetto Garetto di Borgo San Giuseppe, alla Società Immobiliare I.C.I.I. S.r.l.;

- di autorizzare il Comune di Cuneo al rilascio delle Concessioni Edilizie relative all’insediamento commerciale in oggetto subordinatamente:

- al rispetto di tutte le prescrizioni riportate nel presente dispositivo che saranno ai sensi del comma 9 dell’art. 26 della L.R. n. 56/77 s.m.i., oggetto di integrazione alla Convenzione edilizia stipulata in data 31.07.2002, presso il Municipio di Cuneo, tra il Comune di Cuneo e la Società Immobiliare I.C.I.I. S.r.l. (repertorio n. 10782);

- al rispetto dei contenuti progettuali in ordine alla viabilità formulati dalla Società I.C.I.I. S.r.l. e richiamati in premessa;

- al rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera di Conferenza dei servizi datata 18.06.2001 (prot. Regione Piemonte n. 11440/17.1) e richiamata in premessa;

- al rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 497 del 23.12.2002 di esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998;

- al rispetto di tutte le superfici, interne ed esterne, dell’insediamento commerciale, in particolare:

- la superficie lorda di calpestio complessivamente pari a mq. 11.489;

- la superficie destinata alla vendita complessivamente pari a mq. 9.500, tutti situati al piano terra, così suddivisa:

- complessivi mq. 2.550 destinati a n. 1 grande struttura di vendita con offerta mista (G-SE1);

- complessivi mq. 3.000 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (G-SE1);

- complessivi mq. 3.750 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (G-SE2);

- la superficie destinata a magazzino pari a complessivi mq. 1.562;

- la superficie destinata a tunnel di collegamento pari a complessivi mq. 200;

- la superficie destinata a ufficio pari a complessivi mq. 242;

- la superficie destinata a “espositiva” scoperta pari a mq. 400, comprendente anche la superficie indicata alla vendita e posta esternamente all’edificio, poichè ai sensi dell’art. 5 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 non può considerarsi superficie di vendita in quanto non costituisce superficie lorda di pavimento;

- la superficie destinata a “espositiva” coperta da pensilina è pari a mq. 100;

- la superficie destinata a pensiline pari a complessivi mq. 85;

- la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 373;

- il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 17.264 per 664 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

- il totale dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 9.219 corrispondenti a n. 392 posti auto di pertinenza al centro commerciale, tutti situati al primo piano di campagna, che non dovrà mai essere inferiore al 50% del fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie corrispondente a mq. 8.632 pari a n. 332 posti auto, in funzione della superficie di vendita delle tipologie distributive previsto dall’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 (art. 21 comma 1 sub3) della l.r. n. 56/77 s.m.i.);

- il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 8.125 corrispondente a 272 posti auto situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 7.981,95 nel rispetto della L. 122/89;

- la superficie destinata a verde pubblico pari a complessivi mq. 2.498, aggiuntiva rispetto alla dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico;

- alla stipula di integrazione alla Convenzione edilizia stipulata in data 31.07.2002 presso il Municipio di Cuneo, tra il Comune di Cuneo e la Società Immobiliare I.C.I.I. S.r.l. (repertorio n. 10782) in cui siano univocamente individuati tutti gli elementi indicati al precedente punto e inoltre:

- le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 497 del 23.12.2002 di esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998;

- l’impegno da parte della Società a subordinare l’attivazione del centro commerciale alla funzionalità delle opere di viabilità interne ed esterne previste e richiamate in premessa, con l’esclusione del sottopasso ferroviario per il quale è obbligatoria la realizzazione, ma la funzionalità dello stesso non subordina nè inibisce l’attivazione del centro commerciale;

- l’impegno alla stipula di concessione da parte dell’operatore a favore del Comune di Cuneo di fidejussione per la realizzazione del sottopasso ferroviario a garanzia dell’effettiva realizzazione;

- al rispetto della piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Cuneo;

- al rispetto delle norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche o ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

- al rispetto delle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

- al rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

L’inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonchè la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dal comma dell’art. 6 della L.R. n. 28/99.

Si precisa altresì che la revoca dell’autorizzazione commerciale per la parte non realizzata determina l’annullamento o la modifica dell’autorizzazione oggetto della presente Determinazione così come previsto dal comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 28/99.

Si rammenta infine che la responsabilità del rilascio della concessione edilizia, nonchè della vigilanza sulla stessa e sulle opere di viabilità interna ed esterna all’insediamento commerciale, così come previste in sede di progetto esaminato e convenzionate, spetta al Sindaco nel rispetto delle norme della l.r. n. 56/77 s.m.i. nonchè di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla presente Determinazione.

Il Comune di Cuneo, dopo aver rilasciato le concessioni edilizie relative all’insediamento commerciale oggetto della presente, ed integrato la Convenzione secondo le modalità sopra indicate, è tenuto ad inviare alla Regione Piemonte, Direzione commercio e Artigianato, Settore Programmazione ed Interventi dei settori commerciali, una copia conforme all’origine degli atti concessori e relativi allegati progettuali, una copia conforme all’originale della Convenzione debitamente sottoscritta dai soggetti, integrata e modificata secondo le prescrizioni del presente atto, entro 30 giorni dalla data del rilascio delle concessioni edilizie.

La documentazione a corredo dell’Autorizzazione di cui all’oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- Certificato di destinazione urbanistica datato 30 maggio 2002, prot. n. 29797

- Progetto dell’intervento:

- Relazione progettuale

- Computo delle superfici nette a pavimento e rapporti aeroilluminanti

- Tav. a01 - Estratto di mappa - scala 1:2000

- Tav. a02 - Estratto di P.R.G. - scala 1:5000

- Tav. a03 - Planimetria generale - scala 1:2000

- Tav. a04 - Pianta piano terra - scala 1:500

- Tav. a05 - Pianta piano copertura - scala 1:500

- Tav. a06 - Sezioni - scala 1:500

- Tav. a07 - Prospetti - scala 1:500

- Tav. a08 - Pianta piano terra barriere architettoniche locali igienici e servizi - scala 1:50

- Tav. a09 - Pianta piano terra e ammezzato calcolo superfici nette - scala 1:500

- Tav. a010 - Calcolo superficie coperta e s.l.p. - scala 1:500

- Asseverazione datata 6 giugno 2002

- Parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia del 24.07.2002 prot. n. 40158.

- Convenzione edilizia rep. N. 10782 del 31.07.2002

- Determinazione n. 497 del 23.12.2002

- Deliberazione Conferenza dei Servizi prot. n. 11433/17.1 del 18.06.2001

- Verbale del Comitato Tecnico Regionale datato 12.03.2003

- Autorizzazione commerciale n. 226 del 27.08.2001.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso, debitamente vistati, unitamente alla presente Determinazione saranno trasmessi alla ditta richiedente e al Comune di Cuneo.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni