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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2003, n. 68-9844

Promozione del sostegno della natalità. Individuazione delle linee di intervento, criteri e modalità di assegnazione delle relative risorse

A relazione dell’Assessore Cotto:

Premesso che:

il tasso di natalità in Piemonte riferito all’anno 2001 è stato dell’8,1 per mille abitanti, inferiore dello 0,7 per mille rispetto al dato del Nord-Italia e di ben 1,1 per mille rispetto al dato nazionale (fonte ISTAT, stime dal censimento 2001).

Ritenuto che una politica integrata a favore della natalità non possa prescindere dalle esigenze nuove e diversificate delle famiglie e dai diversi contesti in cui la vita familiare si svolge e che si debba tener conto del fatto che le famiglie trovano sempre minore sostegno nell’ambito della rete familiare, parentale e delle risorse informali del territorio.

Dato, inoltre, atto che la Regione Piemonte, in base alle considerazioni di cui sopra, da tempo realizza politiche d’intervento a sostegno della natalità, tra cui:

- sostegno alla rete dei servizi pubblici per la prima infanzia (L.R. n. 3/73);

- sostegno alle famiglie che ricorrono ai servizi privati (nidi e baby parking) in assenza di servizi pubblici (Art. 3 L.R.62/95-contributi assegnati per l’anno 2001 e 2002);

- promozione progetti sperimentali per il sostegno alle madri con figli 0/6 mesi (art. 3 L.R. n. 62/95);

- miglioramento della qualità della vita dei minori e delle famiglie, con servizi integrativi (L. 285/97);

- approvazione degli standard strutturali e gestionali per i micro-nidi o nidi aziendali (D.G.R. n. 28-454 del 26 maggio 2003).

Si ritiene opportuno potenziare gli interventi già in atto ed offrire risposte diversificate in favore dei bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità, attraverso le azioni di seguito elencate:

1. contributi alle famiglie che usufruiscono di asili nido privati e baby parking nei comuni privi di asili pubblici;

2. contributi ai comuni per prolungamento orario di apertura giornaliera asili nido, senza oneri aggiuntivi per le famiglie;

3. sostegno alle famiglie in condizioni problematiche.

Con il presente atto vengono approvati i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai punti 1 e 2 e le modalità di assegnazione agli Enti Gestori delle funzioni s.a. di cui all’art. 13 L.R. n. 62/95 delle risorse destinate agli interventi di cui al punto 3, secondo gli obiettivi di seguito elencati:

- consentire un utilizzo più omogeneo dei servizi da parte delle famiglie interessate;

- sostenere le famiglie nella ricerca di soluzioni di accoglienza dei figli all’interno del proprio contesto sociale di appartenenza;

- sostenere le famiglie in condizioni problematiche, per il primo anno di vita dei figli;

- favorire la fruizione del servizio di asilo-nido attivato da operatori privati in Comuni nei quali non siano disponibili analoghi servizi pubblici;

- promuovere l’utilizzo del servizio di centro di custodia oraria (baby-parking), in Comuni nei quali non siano disponibili asili nido pubblici;

- favorire l’estensione delle risposte di accoglienza offerte dai servizi pubblici, al fine di soddisfare con maggiore flessibilità le esigenze delle famiglie.

I criteri e le procedure per l’accesso ai suddetti contributi, nonché le modalità di riparto delle risorse e di realizzazione degli interventi di cui al punto 3 sono descritti nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

Alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi trasferiti alla Regione Piemonte dallo Stato ex art. 46 comma 2 L. 289/2002, che saranno accantonati con successiva deliberazione.

La Giunta regionale,

visto l’art. 46, comma 2 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

visto l’art. 17 della L.R. n. 51/97;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai seguenti contributi:

1. contributi alle famiglie che usufruiscono di asili nido privati e baby parking nei comuni privi di asili pubblici;

2. contributi ai comuni per prolungamento orario di apertura giornaliera asili nido, senza oneri aggiuntivi per le famiglie,

di cui all’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare le modalità di assegnazione e riparto delle risorse e di realizzazione degli interventi di sostegno alle famiglie in situazioni problematiche, secondo quanto specificato al punto 3. dell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di prevedere che le istanze per l’accesso ai contributi di cui ai Punti 1 e 2 siano inviate, da parte dei Comuni interessati, all’Assessorato Regionale Politiche Sociali, entro e non oltre il 15 settembre 2003, secondo le modalità descritte nell’Allegato 1.

Si dà atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi trasferiti alla Regione Piemonte dallo Stato ex art. 46 comma L. 289/2002, che saranno accantonati con successiva deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

1. Criteri per l’accesso ai contributi per il sostegno all’utilizzo degli asili-nido privati e baby-parking

a) Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai comuni, privi di asili-nido comunali, nei quali siano funzionanti asili-nido gestiti da Soggetti privati e baby-parking, a gestione pubblica o privata.

Le strutture devono essere in possesso, alla data di scadenza del bando per l’accesso ai contributi, dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata come asilo-nido o baby-parking dall’ASL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

I Comuni utilizzano i contributi, in piena autonomia, secondo le seguenti modalità:

-assegnazione diretta alle famiglie che usufruiscono del servizio di cui trattasi;

-erogazione ai soggetti gestori degli asili-nido o baby-parking, finalizzandone l’utilizzo ad interventi di miglioramento o potenziamento del servizio, che comportino una riduzione documentata degli oneri applicati alle famiglie al momento della richiesta del contributo;

-utilizzo diretto, al fine esclusivo di ridurre gli oneri a carico delle famiglie.

b) Entità del contributo

L’entità del contributo è fissata in:

* Euro 520,00 per ogni posto bambino autorizzato come asilo nido;

* Euro 260,00 per ogni posto bambino autorizzato come baby parking.

Le quote di riduzione degli oneri a carico delle famiglie possono essere differenziate in base al reddito del nucleo familiare, purché il beneficio interessi tutti i minori iscritti all’asilo nido o baby-parking.

c) Procedure per la presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite servizio postale (in tal caso fa fede la data del timbro postale) dai Comuni interessati alla Regione Piemonte -Direzione Politiche Sociali -C.so Stati Uniti, 1 - 10128 Torino entro il 15 settembre 2003, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- Istanza del Sindaco contenente una dichiarazione in cui si attesti che l’asilo-nido privato o il baby-parking interessato svolge un servizio di pubblica utilità e che nel Comune non esistono asili-nido comunali.

- Copia fotostatica dell’autorizzazione al funzionamento dell’asilo-nido privato o baby-parking rilasciata dall’Azienda Sanitaria competente per territorio, nella quale sia indicata la ricettività massima autorizzata, da allegare esclusivamente nel caso di prima richiesta di contributo, oppure di variazione della ricettività massima autorizzata.

d) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.

L’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione Dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali, entro il 30 giugno 2004, apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

2. Criteri per l’accesso ai contributi per prolungamento orario di apertura giornaliero asili nido, senza oneri aggiuntivi per le famiglie

a) Destinatari dei contributi

I contributi regionali sono erogati ai comuni titolari di asili nido comunali, che intendano estendere l’orario di apertura giornaliero o settimanale dei propri asili nido, al fine di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle famiglie.

b) Entità del contributo

L’entità del contributo è fissata in:

-Euro 2.000 per l’estensione di un’ora dell’orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale;

-Euro 3.000 per l’estensione di due ore dell’orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale;

-Euro 4.000 per l’estensione da tre a quattro ore dell’orario di apertura giornaliero per ciascun asilo nido comunale oppure per l’estensione dell’orario settimanale con apertura del servizio il sabato, per almeno 4 ore, per ciascun asilo nido comunale.

Il contributo per l’estensione dell’orario giornaliero è cumulabile con quello per l’estensione dell’orario settimanale al sabato.

Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti superi la somma stanziata a bilancio regionale, si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

c) Procedure per la presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere consegnate o inoltrate tramite servizio postale (in tal caso fa fede la data del timbro postale) dai Comuni interessati alla Regione Piemonte -Direzione Politiche Sociali -C.so Stati Uniti, 1 - 10128 TORINO entro il 15 settembre 2003, corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- Istanza del Sindaco contenente una dichiarazione in cui si attesti l’orario attuale di apertura degli asili nido comunali interessati all’estensione e l’estensione oraria/settimanale che si intende attivare attraverso l’utilizzo del contributo.

d) Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.

L’assegnazione e l’erogazione dei contributi ai Comuni interessati saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione Dirigenziale.

I Comuni destinatari dei contributi dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali, entro il 30 giugno 2004, apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e gli obiettivi raggiunti.

3. Criteri per il riparto e l’assegnazione delle risorse per interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche

a) Enti assegnatari delle risorse

Le risorse destinate all’attuazione degli interventi sono erogate agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui all’art. 13 L.R.62/95, che realizzano le attività secondo i criteri stabiliti con la presente Deliberazione ed in conformità con la propria programmazione e l’analisi dei bisogni dei rispettivi territori.

b) Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono le famiglie con uno o più figli neonati, che si trovino in situazioni problematiche, derivanti (a titolo esemplificativo):

- da una condizione economica disagiata, come individuata sulla base dei criteri stabiliti degli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali per l’erogazione di prestazioni quali l’assistenza economica;

- dalla nascita di due o più gemelli o di bambini con disabilità o affetti da gravi patologie, alle cui esigenze la famiglia non è in grado di far fronte con i propri ordinari mezzi di sostentamento.

Gli interventi possono essere realizzati attraverso l’erogazione di contributi di tipo economico oppure l’attivazione di servizi di sostegno, almeno per tutto il primo anno di vita dei minori interessati.

c) Criteri di riparto delle risorse

Le risorse saranno ripartite tra gli enti di cui alla lettera a), con successiva Determinazione Dirigenziale, compatibilmente con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Piemonte, in base al numero di minori della fascia 0/1 anno relativo al censimento generale della popolazione, anno 2001 (fonte ISTAT-BDDE) e tenendo comunque conto di eventuali esigenze di riequilibrio delle risorse tra le diverse zone del territorio regionale.

d) Modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse

L’assegnazione e l’erogazione dei fondi agli Enti di cui alla lettera a) saranno disposte contestualmente con apposita Determinazione Dirigenziale.

Gli Enti destinatari dovranno far pervenire alla Direzione Politiche Sociali, entro il 31 dicembre 2004, apposita rendicontazione attestante le modalità di utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle famiglie interessate agli interventi e gli obiettivi raggiunti.