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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 14.4
D.D. 8 maggio 2003, n. 299

Legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Comune di Valdieri (CN) - Diniego autorizzazione per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di una pista forestale in località Vallone dell’Agnello del Comune di Valdieri

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di Non Autorizzare

Ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Valdieri (CN) ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una pista forestale su una superficie totale di mq. 12.000, di cui boscati 10.500, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 1 e 2, mappali n. diversi del Comune di Valdieri (CN), in località “Vallone dell’Agnello” con le seguenti motivazioni:

- la pista attraversa tra le progressive 291,2 e 675,6 un versante roccioso formato in parte da blocchi erosi e disarticolati, con elevata pendenza; la morfologia locale fa ritenere troppo ottimistiche le sezioni di progetto numerate dalla 6 alla 11 per quanto riguarda l’inclinazione del versante, la possibilità di realizzare la banchina in parte in riporto e l’altezza della scarpata di monte;

- la realizzazione dell’intervento richiede quasi certamente l’impiego di una macchina operatrice di dimensioni notevoli (per operare demolizioni in roccia) e nel tratto sopra indicato ciò comporterebbe un allargamento del tracciato in una situazione critica e l’elevata probabilità di caduta di materiali verso valle, fino all’impluvio sottostante.

Un’eventuale riprogettazione dell’intervento dovrebbe comportare:

- l’infittimento delle sezioni nel tratto indicato in modo da offrire una stima il più possibile realistica dell’entità dei movimenti di terra e in particolare del materiale in esubero;

- la previsione di sezioni quasi interamente in scavo in tutto il tratto con maggiore inclinazione del versante (sezioni dalla n. 8 alla n. 10); per i riporti, possibili soprattutto nel tratto che precede la sez. n. 8, dovranno essere indicate le eventuali opere di sostegno che, considerate le caratteristiche della morfologia locale e la disponibilità di grandi massi, dovranno essere costituite preferibilmente da muri di blocchi;

- nel caso di esubero del materiale di scavo nel tratto tra le progressive sopra citate (situazione che appare pressochè certa), la posizione delle aree di deposito temporaneo e le localizzazioni di reimpiego;

- qualora fosse necessario optate per l’allontanamento del materiale del tracciato tale intervento dovrà essere previsto in computo, come pure l’adeguamento della pista esistente per l’accesso agli autocarri da cantiere.

In sostanza dovranno essere individuare una serie di misure per minimizzare i movimenti di terra nel tratto iniziale e soprattutto per evitare la caduta di materiali fino all’impluvio sottostante.

Quest’ultimo dopo circa 1200 m di percorso raggiunge la s.p. della Valle Gesso e in una fase climatica caratterizzata da eventi meteorici estremi è opportuno evitare l’accumulo di materiali potenzialmente mobilizzabili all’interno di esso.

La restante parte del tracciato non richiederebbe, in questa ipotesi, interventi di riprogettazione, anche se appare discutibile, dal punto di vista dell’utilità forestale, la parte che segue la progressiva 2981,7 (sez. 52 di progetto).

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger