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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 14.4
D.D. 8 maggio 2003, n. 298

Legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN) per modificazione suolo necessaria alla sistemazione di piste forestali in località diverse del Comune di Pezzolo Valle Uzzone

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Valle Uzzone (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione dei:

- lavori di sistemazione di una pista forestale esistente su due tratti in loc. Piovero - Gorrino lunghi complessivamente 4.490 m (strada Piovero Bassa) (Fg. 9-10);

- sistemazione di una pista forestale esistente in loc. Pianazzi lunga 540 m (Fg. 16-17);

- lavori di sistemazione di una pista forestale esistente in loc. Piovero (strada Piovero Alta) lunga circa 1.800 m (Fg. 10-11);

- lavori di sistemazione di una pista forestale esistente in loc. Fercià lunga circa 1.520 m (Fg. 29-30) con 150 m di nuova apertura nella parte iniziale per l’esecuzione di una variante (partenza dalla strada comunale di Torre Uzzone);

- lavori di sistemazione di una pista forestale esistente in loc. Todocco, lunga 730 m (Fg. 6);

- sistemazione di una pista forestale in loc. Todocco - Bricco, lunga 1.330 m (Fg. 6-17);

su una superficie totale di mq. 32.300, di cui 29.600 boscati, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 6, 9, 10, 11, 16, 17, 29 e 30, mappali n. diversi del Comune di Pezzolo Valle Uzzone (CN), in località diverse a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; in particolare le ceppaie sradicate dovranno essere collocate ordinatamente nelle depressioni e ricoperte di terra, provvedendo poi al livellamento della superficie risultante;

- Dovrà essere evitata scrupolosamente la caduta di materiale a valle dei tracciati ed in particolare il loro deposito all’interno degli alvei attraversati;

- i guardi ed i passaggi in tubo dovranno essere dotati di caditoia di valle in massi;

- lungo i tracciati, al piede della scarpata di monte dovrà essere presente una cunetta continua (larghezza 50 cm);

- le superfici di scopertura, relative ai sei lotti, che non riguardino piani viabili dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio entro 6 mesi dal completamento delle opere d’arte;

- tutti i tracciati dovranno essere interdetti al transito mediante apposita segnaletica recante gli estremi della L.r. 45/89;

- vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico - costruttive contenute nella documentazione progettuale e nelle conclusioni della relazione geologico - tecnica;

- I lavori dovranno essere terminati entro 12 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di opere di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del Decr. lgs. 29.10.1999, n. 490, articolo 146 lettera g).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle vigenti leggi.

Il Direttore regionale
Nino Berger