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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 14
D.D. 7 aprile 2003, n. 197

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - Art. 5 - Proroga dell’epoca di esecuzione dei tagli di boschi cedui per altitudini superiori agli 800 metri s.l.m. per le Province di Torino e Cuneo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Che nelle Province di Cuneo e di Torino, per le due fasce altimetriche superiori agli 800 metri s.l.m. richiamate all’art. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e nella sola primavera del 2003, l’epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui, venga prorogata di giorni 15 (quindici) rispetto alle scadenze fissate dal citato articolo.

Il Direttore regionale
Nino Berger