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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 14.4
D.D. 28 marzo 2003, n. 177

Legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Montemale di Cuneo (CN) per modificazione suolo necessaria all’apertura ed al miglioramento di tratti di piste forestali - Comune di Montemale di Cuneo - località Bric Arpiai - Bric delle Forche - Bric la Caià - Cima Varengo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’Amministrazione comunale di Montemale di Cuneo (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla apertura e miglioramento di tratti di piste forestali in località “bric Arpiai” per una lunghezza di metri 1.033, in località “bric delle forche” per una lunghezza di metri 1.481, in località “bric la caià” per una lunghezza di metri 1.869 ed in località “cima Varengo” per una lunghezza di metri 941 su una superficie totale di mq. 42.600, di cui boscati 38.000, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 4, 9, 10, 11 e 12, mappali n. diversi del Comune di Montemale di Cuneo (CN) a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. la regimazione delle acque superficiali dovrà essere assicurata mediante la realizzazione di una cunetta continua al piede della scarpata di monte e da cunette trasversali (con fondo rivestito e spaziate in funzione della pendenza) secondo il seguente schema:

Pendenza    Inclinazione trasversale     Distanza
long. strada    canalette rispetto     max canalette
    asse stradale
2%    30º    75 m
2/5%    35º    50 m
5/8%    40º    30 m
8/10%    45º    25 m
10/12%    50º    20 m
12/15º    55º    15 m
+15%    60º    10 m

2. le scogliere a monte del tracciato non dovranno essere piantumate con talee per evitare ingombri al piano viabile e successive manutenzione;

3. gli attraversamenti costituiti da cunettoni dovranno essere completati con una caditoia a valle in massi;

4. i tracciati dovranno avere una pendenza trasversale uniforme dell’1% verso monte;

5. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Caraglio che provvederà a verificare gli alberi da abbattere;

6. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; le ceppaie sradicate dovranno essere raccolte e sistemate nelle depressioni naturali e ricoperte di terra;

7. i tracciati dovranno essere interdetti al transito tramite segnale di divieto, recante gli estremi della L.r. 45/89, a catena;

8. tutte le scarpate dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio entro 6 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra.

9. Vengano integralmente soddisfatte tutte le indicazioni tecnico - costruttive contenute nella documentazione presentata;

10. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di opera di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, art. 146, lettera g).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger