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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 14.4
D.D. 24 marzo 2003, n. 153

Legge regionale 09.08.1989, n. 45 - Autorizzazione alla Comunità Valle Varaita - Sampeyre (CN) - per modificazione suolo necessaria alla sistemazione di una pista forestale ed alla realizzazione di manufatti di sostegno, nei Comuni di Costigliole Saluzzo e Rossana (CN) - località varie

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Comunità Montana “valle Varaita”, avente sede in Sampeyre (CN), piazza della Vittoria, 40 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie su una superficie di mq. 13.500, di cui boscati mq. 13.500 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 8, 9, 11, 12 e 13, mappali n. diversi del Comune di Costigliole Saluzzo (CN) e al Foglio n. 18, mappali n. diversi del Comune di Rossana (CN), in località diverse a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie, dovrà precedere i movimenti di terra;

2. la larghezza del piano viabile non potrà eccedere i metri 3,00;

3. gli attraversamenti in tubo ed i guadi a sezione parabolica dovranno essere preceduti a monte da un bacino di calma della lunghezza non inferiore a 1,50 metri ed a valle da una caditoia per smaltire l’energia cinetica delle acque;

4. la struttura di sostegno prevista in corrispondenza della progressiva 3.750 m (di progetto) dovrà avere le caratteristiche della palificata doppia considerata l’altezza prevista (3,00 m);

5. le scarpate dovranno essere accuratamente raccordate al pendio circostante ed inerbite mediante semina manuale di un idoneo miscuglio entro sei mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra;

6. al piano viabile della pista dovrà essere data una pendenza trasversale dell’1% verso monte ed al piede della scarpata (superiore) dovrà essere presente una cunetta continua di raccolta delle acque meteoriche;

7. la pista dovrà essere munita di canalette trasversali realizzate in legno o con sezioni di lamiera (tipo guard - rail) disposte opportunamente per evitare sia il ristagno idrico in corrispondenza della cunetta di monte che l’erosione del pieno viabile

8. vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico - costruttive contenute nella documentazione presentata;

9. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 in quanto trattasi di opera di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, art. 146 lettere c) e g).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger