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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 16.4
D.D. 25 marzo 2003, n. 28

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.G.R. del 16 novembre 2001, n. 16/R. Progetto di apertura di una cava di sabbia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo) in località “Valgera - Cascina Lissone” del Comune di Asti

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’intervento relativo all’apertura di una cava sita in località “Valgera - Cascina Lissone” del Comune di Asti presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Grandi Lavori Fincosit S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Fernando De Lucia n. 60/65, non deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ex art. 10 l.r. 40/1998, in quanto l’intervento non altera lo stato dei luoghi e non incide negativamente nei confronti delle caratteristiche del S.I.C. denominato “Valmanera”.

L’esclusione dalla procedura di Valutazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- entro 15 giorni dall’inizio dei lavori la Società proponente è tenuta a presentare alla Regione e allo Sportello Unico di Asti un monitoraggio dell’effettivo impatto acustico derivante dall’attività di cava nei confronti dei ricettori sensibili;

- i mezzi d’opera da cava a cantiere e viceversa sono tenuti a seguire i seguenti percorsi:

- Andata: i mezzi percorrono il tratto tra la Cascina Lissone e la Strada Valgera. Qui, svoltano a destra e percorrono la stessa Strada Valgera, sino all’altezza del PEEP Valgera, ove, utilizzano la nuova viabilità per arrivare al Corso Casale; quindi imboccano la Superstrada sino al Cantiere;

- Ritorno: dal Cantiere, i mezzi percorrono la Superstrada sino all’uscita in corrispondenza dello svincolo di Callianetto. Successivamente imboccano la provinciale per Callianetto, sino all’incrocio con la Strada di Valgera. Di seguito percorrono la comunale di Valgera fino all’incrocio con la strada per la Cascina Lissone e quindi all’area di cava;

- nella configurazione finale sia prevista una fascia tampone tra il bosco esistente e l’area di cava recuperata ad uso agricolo mediante l’impatto di specie arbustive autoctone;

- le canalette per la regimazione delle acque siano dimensionate tenendo conto di un tempo di ritorno di 50 anni.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto