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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27
Codice 16.4
D.D. 25 marzo 2003, n. 28
Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.G.R. del 16 novembre 2001, n. 16/R. Progetto di apertura di una cava di sabbia finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo) in località Valgera - Cascina Lissone del Comune di Asti
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Lintervento relativo allapertura di una cava sita in località Valgera - Cascina Lissone del Comune di Asti presentato ai sensi dellarticolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Grandi Lavori Fincosit S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Fernando De Lucia n. 60/65, non deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ex art. 10 l.r. 40/1998, in quanto lintervento non altera lo stato dei luoghi e non incide negativamente nei confronti delle caratteristiche del S.I.C. denominato Valmanera.
Lesclusione dalla procedura di Valutazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- entro 15 giorni dallinizio dei lavori la Società proponente è tenuta a presentare alla Regione e allo Sportello Unico di Asti un monitoraggio delleffettivo impatto acustico derivante dallattività di cava nei confronti dei ricettori sensibili;
- i mezzi dopera da cava a cantiere e viceversa sono tenuti a seguire i seguenti percorsi:
- Andata: i mezzi percorrono il tratto tra la Cascina Lissone e la Strada Valgera. Qui, svoltano a destra e percorrono la stessa Strada Valgera, sino allaltezza del PEEP Valgera, ove, utilizzano la nuova viabilità per arrivare al Corso Casale; quindi imboccano la Superstrada sino al Cantiere;
- Ritorno: dal Cantiere, i mezzi percorrono la Superstrada sino alluscita in corrispondenza dello svincolo di Callianetto. Successivamente imboccano la provinciale per Callianetto, sino allincrocio con la Strada di Valgera. Di seguito percorrono la comunale di Valgera fino allincrocio con la strada per la Cascina Lissone e quindi allarea di cava;
- nella configurazione finale sia prevista una fascia tampone tra il bosco esistente e larea di cava recuperata ad uso agricolo mediante limpatto di specie arbustive autoctone;
- le canalette per la regimazione delle acque siano dimensionate tenendo conto di un tempo di ritorno di 50 anni.
La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui allart. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.
Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto