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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 16.4
D.D. 5 marzo 2003, n. 20

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento della cava in località Ceretto dei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO) esercìta dalla Società Unicalcestruzzi S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La società Unicalcestruzzi S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi, 6, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell’art. 151 del D.lgs. 490/1999, alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Ceretto a far data dal 1º luglio 2003, sino al 30 giugno 2006, limitatamente al primo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. La presente determinazione assorbe, a seguito della Conferenza di Servizi, ex l.r. 44/2000, in data 10 febbraio 2003, le autorizzazioni dei Comuni di Carignano e Carmagnola ai sensi del combinato disposto l.r. 20/1989 e D.lgs. 190/1999.

3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che comprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 10 febbraio 2003 e nell’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile e dai regolamenti locali.

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 3.150.000 (tremilionicentocinquantamila) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1. La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile.

5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell’importo di Euro 910.000 (novecentodiecimila).

6. Entro il 30 giugno 2003 deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e la società Unicalcestruzzi S.p.A., secondo il testo allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 72-5849 del 15 aprile 2002.

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della Convenzione di cui al punto 6 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonchè al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e art. 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto