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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

Codice 26.2
D.D. 20 marzo 2003, n. 131

Ferrovia Torino-Ceres. Ampliamento di edificio esistente adibito a locale commerciale nel comune di Venaria Reale, di proprietà della Società BIA S.n.c., nella fascia di rispetto della ferrovia, in deroga all’art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753. Rilascio autorizzazione ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 753/80

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, la riduzione alla distanza prescritta dall’art. 49 del citato D.P.R., per l’ampliamento dell’edificio esistente adibito a locale commerciale nel comune di Venaria Reale, via Garibaldi 75, di proprietà della Società BIA S.n.c., censito al N.C.T. al foglio 33 mappali 16 e 86, subordinando l’autorizzazione all’approvazione della recinzione posta a delimitazione della zona parcheggio, da parte di G.T.T. S.p.A., concessionario dell’infrastruttura;

- che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

- che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

- che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

- che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino