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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2003, n. 68-9698

L.R. n. 11/2000 “Interventi regionali in materia di usura”. Definizione dei criteri per la concessione dei contributi

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

La Legge Regionale 2 febbraio 2000 n.11 prevede che la Regione Piemonte integri con proprie somme i fondi speciali antiusura costituiti dalle cooperative e dai consorzi di garanzia fidi (Confidi) nel limite del 20% delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante l’apposito fondo statale di cui all’art.15 della Legge 108/96.

L’art. 3 della L.R 11/2000 demanda inoltre alla Giunta Regionale il compito di fissare i criteri per l’erogazione delle citate somme integrative al fondo statale, da destinarsi alle aziende richiedenti, aventi sede operativa nell’ambito del territorio regionale. Il citato art. 3 specifica inoltre che i Confidi interessati devono presentare istanza entro il 31 gennaio di ogni anno, vincolando l’utilizzo del contributo esclusivamente al rilascio delle garanzie di cui all’art. 15 comma 2 lettera a) della L. 108/96.

La L.R. 11/2000 prevede inoltre che entro il 31 gennaio di ogni anno i Confidi presentino il rendiconto relativo all’esercizio precedente. Qualora almeno il 70% della dotazione complessiva del fondo non sia stato impegnato entro i successivi 24 mesi dall’erogazione del contributo, lo stesso dovrà essere integralmente restituito all’Amministrazione Regionale.

Considerata l’oggettiva difficoltà, fatta presente dai Confidi all’Amministrazione Regionale, a presentare la rendicontazione allegata all’istanza di contributo, da parte dei Confidi stessi entro il 31 gennaio di ogni anno; considerato altresì che la Giunta Regionale, con il presente atto, provvede ad individuare le modalità ed i criteri di concessione del contributo, si ritiene opportuno, prorogare nelle more della modifica della legge regionale 11/2000, i termini di presentazione delle istanze al 30 aprile di ogni anno. Per l’anno in corso il termine di presentazione delle istanze è da intendersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Preso atto che in data 3 aprile 2001 è stata sottoscritta una convenzione tra il Coordinamento nazionale dei Confidi e l’Associazione Bancaria Italiana avente per oggetto “Linee guida per l’utilizzo dei fondi di prevenzione dell’usura di cui alla legge 108/96 art. 15", si rende necessario integrare la previsione normativa individuando ulteriori criteri alla luce degli accordi perfezionati tra i singoli istituti bancari;

tutto ciò premesso;

visto il parere favorevole espresso dall’ l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura in data 22 maggio 2003;

visto l’art. 17 della l.r.51/1997;

visto l’art. 3 della l.r.11/2000;

vista la L.R. 4 marzo 2003, n.3 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005";

vista la L.R. 7/2001;

viste le “Linee guida per l’utilizzo dei fondi di prevenzione dell’usura di cui alla legge 108/96

art. 15";

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

- di indicare nel 30 aprile di ogni anno, la scadenza dei termini per la presentazione da parte dei Confidi delle istanze volte ad ottenere il contributo di cui alla L.R. 11/2001 “Interventi regionali in materia di usura”, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, specificando che per l’anno in corso il termine di presentazione delle domande è da intendersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U. della Regione Piemonte.

- di individuare i seguenti criteri per l’istruttoria delle istanze di concessione di contributo di cui alla citata L.R. 11/2001, così come di seguito specificato:

* il contributo è concesso sulla base percentuale del volume delle garanzie prestate nell’anno precedente quello della domanda, con l’applicazione di un correttivo qualitativo descritto nell’allegato “1", facente parte integrante e sostanziale del presente atto e consistente nel numero di convenzioni bancarie per Confido e nel rapporto tra garanzie emesse e prestiti erogati;

* i punteggi ottenuti si sommano e vengono aggiunti alla percentuale calcolata in base al volume delle garanzie prestate;

* detto coefficiente viene riportato a 100 ed applicato alla somma totale del contributo da ripartire tra gli aventi diritto (allegato “1”).

- di stabilire le seguenti procedure per la concessione del contributo regionale, che nelle more della modifica della L.R. 11/2000, verrà erogato in una unica soluzione:

* le domande di concessione del contributo, redatte nei modi di cui al fac-simile allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale (allegato “2"), dovranno pervenire alla Giunta Regionale del Piemonte - Settore Affari Internazionali e Comunitari - P.za Castello 165, 10122 Torino-, entro le h. 12.00 del 30 aprile di ogni anno, spedite a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale. Per l’anno in corso il termine di scadenza per la presentazione delle domande è da intendersi le h. 12.00 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U. della Regione Piemonte. L’Amministrazione non prenderà in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione vengano inoltrate tardivamente.

* i Confidi beneficiari del contributo dovranno presentare, entro il 31 MARZO di ogni anno, il rendiconto circa le prestazioni di garanzia effettuate nell’esercizio finanziario dell’anno precedente.

Verranno comunque ritenute non ammissibili le istanze di quei Confidi:

* a cui per l’anno finanziario precedente sia stato revocato il finanziamento ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.R. 11/2000;

* che alla data della presentazione della domanda non potranno dimostrare di aver istituito apposito fondo speciale per la prevenzione dell’usura;

* che non abbiano erogato prestazioni di garanzia nell’anno precedente alla presentazione della domanda, almeno pari al contributo liquidato da questa Amministrazione Regionale nel precedente esercizio finanziario.

Alla presente deliberazione sarà data copertura finanziaria con lo stanziamento previsto sul cap. 10929 del bilancio regionale 2003, nell’ambito della UPB S1991.

Per l’accantonamento delle somme necessarie sarà adottato successivo provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

allegato 1