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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

Tribunale di Torino  - Sezione VIII civile

Ordinanza del 24 gennaio 2003 n. 408 Reg. Ordinanza 2003 Proc. n. 11874/00 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra un privato e A.T.C. della Provincia di Torino - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

IL GIUDICE

rilevato che in data 5.6.2001 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2. lett. c) L. Regione Piemonte n. 46/95 in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Costituzione con ordinanza che qui integralmente si trascrive:

“premesso:

- che con ricorso depositato in data 9.12.2000 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 28.12.2000 un privato ha impugnato il decreto di rilascio dell’alloggio sito in Torino, via Sospello n. 159/30, notificatole dal Presidente dell’ATC della Provincia di Torino per essere l’occupazione dell’alloggio da parte del privato senza titolo; la ricorrente ha dedotto la nullità, annullabilità, illegittimità ed inefficacia del decreto perché privo di motivazione, nonché l’infondatezza del provvedimento impugnato osservando di avere sempre abitato l’alloggio in questione insieme col marito, alla cui morte essa ricorrente aveva presentato domanda di voltura e ponendo in rilievo il fatto di essere una modesta pensionata con reddito pensionistico pari a L. 11.466.918, nonché titolare di una casetta sita nel comune di Villa San Secondo, posta in luogo disagiato, lontano dal centro abitato, non servito da mezzi pubblici, abitazione in sostanza senz’altro non idonea a soddisfare le esigenze di una anziana signora; il privato ha altresì rilevato l’illegittimità del classamento dell’immobile prima descritto nella categoria A12 anziché nella categoria A14 ed ha posto in rilievo il contrasto della norma regionale (art. 2, lett. c) L.R. Piemonte n. 46/95) con i principi costituzionali, per essere il parametro della rendita catastale irrazionale e fonte di irragionevoli disparità;

- che l’ATC, ritualmente costituitasi, premesso in fatto che il diniego di voltura era stato comunicato con provvedimento 29.5.1997 con specificazione della motivazione consistente nella mancanza del requisito di cui all’art. 2 lett. c) L.R. Piemonte n. 46/95 per essere un privato “proprietaria di un immobile la cui rendita catastale supera l’importo calcolato in applicazione della legge sopra indicata” (v. racc. 29.5.1997 agli atti), in via pregiudiziale ha rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, nonché nel merito il fatto che la Gherlone abbia comunque avuto costante e piena notizia di tutti gli atti antecedenti e presupposti  sì da non sussistere il dedotto difetto di motivazione, oltre ad essere il classamento auspicato dalla ricorrente tale da determinare comunque il superamento del parametro di legge; infine parte convenuta ha sottolineato la non fondatezza delle censure di incostituzionalità mosse alla normativa regionale per essere le disposizioni in questione volte ad individuare la non titolarità di diritto su immobili idonei a costituire per chi ne disponga una alternativa alloggiativa;

rilevato:

- che nella fattispecie deve ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario giacchè la ricorrente ha contestato all’Amministrazione l’esercizio di un potere incidente in maniera diretta sul proprio diritto soggettivo al godimento dell’alloggio, venendo  in considerazione nella fattispecie vicende successive all’assegnazione, relative alla posizione personale del coniuge superstite in ipotesi idonee ad incidere sull’ammissibilità o meno di subentrare nella titolarità di un rapporto già costituito (cfr. Cass. n. 8297/95): non rileva pertanto nel caso specifico il rapporto pubblicistico di assegnazione (cfr. Cass. n. 4908/97), onde, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte, deve

ritenersi la giurisdizione del Giudice Ordinario;

ritenuto:

A) sulla rilevanza della questione:

- che la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita è sicuramente applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in applicazione dell’art. 2 lett. c) L.R. Piemonte n. 46/95, norma che prevede tra i requisiti per conseguire l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (e nella fattispecie per conservare il diritto al godimento dell’immobile) la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili (....)”;

- che, per tali considerazioni, la decisione circa la legittimità costituzionale della norma de qua appare preliminare e decisiva ai fini della valutazione della fondatezza o meno del ricorso;

B) sulla non manifesta infondatezza della questione:

- che la ricorrente ha rilevato l’inidoneità a soddisfare le proprie esigenze abitative dell’immobile sito nel Comune di Villa San Secondo, immobile la cui titolarità è stata assunta dall’A.T.C. a fondamento del diniego di voltura dell’assegnazione per essere la sua rendita catastale, rivalutata, superiore al parametro individuato dall’art. 2 lett. c) sopra indicato ed ha sottolineato l’"irrazionalità" del parametro della rendita catastale quale indice della concreta propensione del bene a produrre reddito;

- che l’A.T.C. ha rilevato che l’art. 2 lett. c) L.R. Piemonte n. 46/95 (richiamato dall’art. 15, che disciplina espressamente la successione nell’assegnazione) vale ad individuare “non tanto la situazione reddituale dell’aspirante fruitore di una casa di edilizia residenziale pubblica (al cui accertamento è preposto il requisito di cui all’art. 2 lett. e della legge regionale) quanto piuttosto la non titolarità di diritti su immobili che possano costituire, per chi ne dispone, una alternativa alloggiativa”;

- che non risultano precedenti pronunce della Corte costituzionale relative a  fattispecie analoga;

considerato:

- che, come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/96), la rilevanza generale degli interessi coinvolti nella terza fase in cui si articola la disciplina dell’edilizia residenziale pubblica (fase propriamente relativa all’individuazione dei beneficiari e alla determinazione dei canoni e che vede contrapposti da un lato l’aspirazione dei singoli a vedere soddisfatte le proprie esigenze abitative “a prezzo sociale” e dall’altro le esigenze specifiche della finanza pubblica) giustifica l’assenza in materia di una competenza costituzionalmente riservata alle Regioni ad autonomia ordinaria;

- che la potestà legislativa attribuita in materia alle Regioni dall’art. 117 Cost. (norma in cui comunque rientra l’edilizia residenziale pubblica, sebbene in essa non espressamente prevista - cfr. Corte Cost. sent. n. 27/96) deve essere attuata nel rispetto dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 616/77, disposizione che, in attuazione del principio sopra illustrato, riserva allo Stato “le funzioni amministrative concernenti (....) la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni”;

- che in applicazione di tale previsione normativa il CIPE con deliberazione 13 marzo 1995 ha indicato tra i requisiti per conseguire l’assegnazione sia la “mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare”, sia la titolarità di “reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito dalla Regione (.....)”;

- che pertanto alla luce di tali indicazioni la cd. “impossidenza” è specificamente ricollegata all’idoneità dell’alloggio posseduto a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, idoneità non evidenziata dal parametro catastale, che semmai rileva quale indice, peraltro astratto, della redditività di un immobile;

- che l’art. 2, lett. c), in quanto ha ancorato il primo dei due requisiti sopra evidenziati (idoneità dell’alloggio alle esigenze abitative del nucleo) alla rendita catastale dell’immobile, tralascia di considerare l’effettiva idoneità dell’alloggio posseduto a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare;

- che l’art. 2, lett. c) L. Regionale Piemonte n. 46/95 appare in contrasto:

1. con l’art. 117 Cost. poichè, “elaborando” e “trasformando” il paramentro indicato dal CIPE, ha regolamentato in maniera difforme dai principi fondamentali statali la disciplina dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, discostandosi dai criteri generali indicati con la delibera sopra richiamata;

2. con l’art. 3 della Costituzione, in quanto viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra chi non abbia la proprietà di alcun immobile e chi invece risulti titolare di un immobile, la cui rendita catastale superi il parametro indicato dalla legge, ma che tuttavia non soddisfi l’esigenza abitativa dell’aspirante beneficiario. Né tale disparità può trovare giustificazione nell’adozione del parametro catastale di cui alla lett. c) quale indice rivelatore di reddito, posto che il requisito della “redditività” è oggetto di separata e specifica previsione, contenuta nella lett. e) del citato articolo, che fa riferimento al “reddito annuo complessivo del nucleo familiare desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi”. E tale incongruenza è resa ancor più manifesta se si pone mente al fatto che la rendita catastale è solo uno degli elementi che, ai sensi della citata lett. e), concorre  alla formazione del reddito;

3. infine, per le stesse ragioni appena evidenziate, con l’art. 97 Cost., in quanto l’adozione di provvedimenti emessi in attuazione del criterio denunciato si pone in conflitto con i principi di imparzialità e buon andamento costituzionalmente previsti;

- che pertanto la questione proposta non appare manifestamente infondata;

P.Q.M.

Letto l’art. 23 L. 87/1953;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost.;

sospende il procedimento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale,

manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.

Torino, 5.6.2001"

considerato:

- che con ordinanza n. 245/02 del 14 giugno 2002 la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in considerazione dell’intervenuta modifica dell’art. 117 della Costituzione a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, con conseguente necessità di riesaminare i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo;

- che, fermi restando i profili di illegittimità costituzionale denunciati con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per i motivi espressi  nell’ordinanza 5.6.2001, deve ritenersi che anche nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost. (così come modificato dalla L. cost. n. 3/01) esista in materia una competenza regionale concorrente con quella statale e non esclusiva; a tal proposito, giova sottolineare come l’art. 117 Cost. nuova formulazione non contenga alcun riferimento alla materia della edilizia residenziale pubblica, che, come sottolineato dalla stessa corte Cost. (cfr. sent. n. 27/96), è materia composita, articolatesi in una triplica fase: la prima urbanistica, la seconda rientrante nell’ambito dell’organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica e l’ultima attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa. Ebbene, tanto la materia dell’urbanistica quanto quella dei lavori pubblici possono farsi rientrare nell’ampia espressione “governo del territorio” contenuta nel novellato art. 117 Cost., laddove  il 2º comma di tale norma attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e nessun dubbio pare sussistere in ordine al fatto che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 lo Stato, nel definire i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale sovvenzionata, abbia inteso definire il tetto della protezione sociale e garantire un livello uniforme su tutto il territorio nazionale per il bene casa;

- che pertanto l’art. 2, lett. c) L. Regionale Piemonte n. 46/95 appare in contrasto con l’art. 117 Cost. novellato, oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi già esposti;

P.Q.M.

Letto l’art. 23 L. 87/1953;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 117, 118, 97 Cost.;

conferma la sospensione del procedimento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.

Torino, 23.1.2003

Il Giudice
Silvia Semini