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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003
Tribunale di Torino - Sezione VIII civile
Ordinanza del 24 gennaio 2003 n. 407 Reg. Ordinanza 2003 R.G. n. 11873/00 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra un privato e Comune di Torino - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87
IL GIUDICE
Rilevato:
1) che in data 5 giugno 2001 è stata sollevata questione di legittimità costituzione dellart. 2 lett. c) l. Regione Piemonte n. 46/95 in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost, con ordinanza del seguente tenore:
(...) rilevato:
- che con ricorso del 6 dicembre 2000, un privato ha lamentato lillegittimità del decreto di decadenza da assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal Sindaco del Comune di Torino ai sensi dellart. 2, lett. c) Legge regionale Regione Piemonte n. 46/95, per essere il ricorrente proprietario di beni immobili nel Comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale è superiore ai limiti di legge;
- che a fondamento del ricorso lesponente ha dedotto linidoneità dellalloggio di cui è risultato proprietario a costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dallAgenzia Territoriale per la Casa di Torino, nonché lincapacità di tale immobile a produrre reddito, deducendo da ciò lillegittimità del classamento e della rendita catastale attribuita ad esso dallautorità amministrativa ed eccependo altresì lincostituzionalità della disposizione di cui allart. 2, lett. c) l. reg. 46/95, rispetto agli artt. 3, 117 e 118 Cost., per non essere il criterio della rendita catastale idoneo a dimostrare la concreta capacità reddituale dellimmobile posseduto;
- che il Comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in ordine a tale questione;
OSSERVA
- la questione sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia pure per un profilo parzialmente difforme rispetto a quello denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata;
- sotto il primo profilo, la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita è applicabile al giudizio in corso, in quanto il provvedimento di decadenza impugnato da un privato è stato emanato in applicazione dellart. 2, lett. c) l. reg. 46/95, che prevede tra i requisiti per conseguire lassegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - e, specularmente, perché non sia pronunciata la decadenza da assegnazione precedentemente ottenuta - la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato limmobile o la quota prevalente degli immobili (....); ciò determina dunque la stretta dipendenza della decisione in merito al ricorso dal riscontro circa la legittimità costituzionale della disposizione in forza della quale il provvedimento di decadenza è stato pronunciato;
- sotto il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio in esame in quanto non sarebbe idoneo a manifestare la capacità reddituale dellimmobile aliunde posseduto, assumendo in tal modo come pacifico che la meritevolezza di alloggio pubblico sia riconnessa dalla legge alla sola redditività di altro immobile del quale, a vario titolo, dispone il richiedente;
- è proprio tale ultima circostanza ad indurre questo giudice a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione citata, avuto in particolare riguardo allambito in cui, ai sensi dellart. 117 Cost., si esplica la potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria nella specifica materia delledilizia residenziale pubblica;
- come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/96), la materia de quo si muove in una triplice dimensione, coinvolgente ora interessi locali, ora generali: la cd terza fase, relativa alla concreta individuazione dei beneficiari di alloggio pubblico ed alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un lato linteresse dei singoli a soddisfare le proprie esigenze abitative e dallaltro le esigenze specifiche della finanza pubblica. Ciò comporta lassenza di una competenza costituzionalmente riservata alla Regione nel dettare tali parametri e lattribuzione della stessa allo Stato;
- in attuazione di tale principio, lart. 88 d.P.R. 616/77 ha riservato allo Stato le funzioni amministrative concernenti (....) la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni ed il CIPE, realizzando siffatta previsione, con deliberazione 13 marzo 1995, ha indicato tra i requisiti per conseguire lassegnazione sia la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sia la titolarità di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito della Regione (....);
- tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilità di altro immobile sia specificamente collegata allidoneità dello stesso a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, idoneità non certo evidenziata dal parametro catastale, fatto proprio dalla disposizione censurata, che costituisce piuttosto indice astratto della redditività dellimmobile e, dunque, può concorrere - unitamente ad altri criteri - a dimostrare il reddito complessivo dellistante;
- da ciò si desume che lart. 2, lett. c) più volte citato, avendo assunto a indice di idoneità abitativa dellalloggio la rendita catastale, non fa adeguatamente applicazione dei principi stabiliti dalla legge statale, e, ad avviso di questo giudice, si pone in contrasto:
1. con lart. 117 Cost., poiché, elaborando il parametro indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in materia nella quale allo Stato è riservata competenza legislativa;
2. con lart. 3 Cost., in quanto lirragionevolezza del criterio crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto allaccesso agli alloggi di e.r.p. tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale soddisfi i requisiti richiesti dalla disposizione senza tuttavia attestare alcuna idoneità abitativa per il nucleo del richiedente;
3. con lart. 97 Cost., in quanto ladozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si pone in conflitto con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti;
P.Q.M.
Letto lart. 23 l. 87/1953;
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto lart. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, Cost.;
sospende il procedimento;
dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale (....)"
2) che con ordinanza n. 245/02 del 14 giugno 2002 la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo in considerazione dellintervenuta modifica dellart. 117 Cost. ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con conseguente necessità di riesaminare i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo;
3) che, fermi restando i profili di illegittimità costituzionale denunciati con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per i motivi espressi nellordinanza 5.6.2001, deve ritenersi che anche nella nuova formulazione dellart. 117 Cost. (così come modificato dalla L. cost. n. 3/01) esista, nella materia delledilizia residenziale pubblica, una competenza regionale concorrente con quella statale e non esclusiva; a tal proposito si rileva come lart. 117 Cost. nuova formulazione non contenga alcun riferimento a tale materia, che, come sottolineato dalla stessa corte Cost. (cfr. sent. n. 27/96), è materia composita, che si articola in una triplica fase: la prima urbanistica, la seconda rientrante nellambito dellorganizzazione amministrativa statale, centrale e periferica e lultima attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa.
Ebbene, tanto la materia dellurbanistica quanto quella dei lavori pubblici possono farsi rientrare nellampia espressione governo del territorio contenuta nel novellato art. 117 Cost., laddove il 2º comma di tale norma attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e nessun dubbio pare sussistere in ordine al fatto che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 lo Stato, nel definire i requisiti per laccesso alledilizia residenziale sovvenzionata, abbia inteso definire il tetto della protezione sociale e garantire un livello uniforme su tutto il territorio nazionale per il bene casa;
4) che pertanto lart. 2, lett. c) L. Regionale Piemonte n. 46/95 appare in contrasto con lart. 117 Cost. novellato, oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi già esposti;
P.Q.M.
Letto lart. 23 L. 87/1953;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto lart. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 117, 118, 97 Cost.;
conferma la sospensione del procedimento;
dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.
Torino, 24 gennaio 2003
Il Giudice
Massimo Scarabello