Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

Tribunale di Torino  - Sezione VIII civile

Ordinanza del 24 gennaio 2003 n. 407 Reg. Ordinanza 2003 R.G. n. 11873/00 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra un privato e Comune di Torino - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

IL GIUDICE

Rilevato:

1) che in data 5 giugno 2001 è stata sollevata questione di legittimità costituzione dell’art. 2 lett. c) l. Regione Piemonte n. 46/95 in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost, con ordinanza del seguente tenore:

“(...) rilevato:

- che con ricorso del 6 dicembre 2000, un privato ha lamentato l’illegittimità del decreto di decadenza da assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal Sindaco del Comune di Torino ai sensi dell’art. 2, lett. c) Legge regionale Regione Piemonte n. 46/95, per essere il ricorrente “proprietario di beni immobili nel Comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale è superiore ai limiti di legge”;

- che a fondamento del ricorso l’esponente ha dedotto l’inidoneità dell’alloggio di cui è risultato proprietario a costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dall’Agenzia Territoriale per la Casa di Torino, nonché l’incapacità di tale immobile a produrre reddito, deducendo da ciò l’illegittimità del classamento e della rendita catastale attribuita ad esso dall’autorità amministrativa ed eccependo altresì l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 2, lett. c) l. reg. 46/95, rispetto agli artt. 3, 117 e 118 Cost., per non essere il criterio della rendita catastale idoneo a dimostrare la concreta capacità reddituale dell’immobile posseduto;

- che il Comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in ordine a tale questione;

OSSERVA

- la questione sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia pure per un profilo parzialmente  difforme rispetto a quello denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata;

- sotto il primo profilo, la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita è applicabile al giudizio in corso, in quanto il provvedimento di decadenza impugnato da un privato è stato emanato in applicazione dell’art. 2, lett. c) l. reg. 46/95, che prevede tra i requisiti per conseguire l’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - e, specularmente, perché non sia pronunciata la decadenza da assegnazione precedentemente ottenuta - la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili (....)”; ciò determina dunque la stretta dipendenza della decisione in merito al ricorso dal riscontro circa la legittimità costituzionale della disposizione in forza della quale il provvedimento di decadenza è stato pronunciato;

- sotto il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio in esame in quanto non sarebbe idoneo a manifestare la capacità reddituale dell’immobile aliunde posseduto, assumendo in tal modo come pacifico che la meritevolezza di alloggio pubblico sia riconnessa dalla legge alla sola redditività di altro immobile del quale, a vario titolo, dispone il richiedente;

- è proprio tale ultima circostanza ad indurre questo giudice a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione citata, avuto in particolare riguardo all’ambito in cui, ai sensi dell’art. 117 Cost., si esplica la potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria nella specifica materia dell’edilizia residenziale pubblica;

- come già chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 27/96), la materia de quo si muove in una triplice dimensione, coinvolgente ora interessi locali, ora generali: la cd terza fase, relativa alla concreta individuazione dei beneficiari di alloggio pubblico ed alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un lato l’interesse dei singoli a soddisfare le proprie esigenze abitative e dall’altro le esigenze specifiche della finanza pubblica. Ciò comporta l’assenza di una competenza costituzionalmente riservata alla Regione nel dettare tali parametri e l’attribuzione della stessa allo Stato;

- in attuazione di tale principio, l’art. 88 d.P.R. 616/77 ha riservato allo Stato “le funzioni amministrative concernenti (....) la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni” ed il CIPE, realizzando siffatta previsione, con deliberazione 13 marzo 1995, ha indicato tra i requisiti per conseguire l’assegnazione sia “la mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare” sia la titolarità di un “reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito della Regione (....)”;

- tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilità di altro immobile sia specificamente collegata all’idoneità dello stesso a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, idoneità non certo evidenziata dal parametro catastale, fatto proprio dalla disposizione censurata, che costituisce piuttosto indice astratto della redditività dell’immobile e, dunque, può concorrere - unitamente ad altri criteri - a dimostrare il reddito complessivo dell’istante;

- da ciò si desume che l’art. 2, lett. c) più volte citato, avendo assunto a indice di idoneità abitativa dell’alloggio la rendita catastale, non fa adeguatamente applicazione dei principi stabiliti dalla legge statale, e, ad avviso di questo giudice, si pone in contrasto:

1. con l’art. 117 Cost., poiché, “elaborando ” il parametro indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in materia nella quale allo Stato è riservata competenza legislativa;

2. con l’art. 3 Cost., in quanto l’irragionevolezza del criterio crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’accesso agli alloggi di e.r.p. tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale soddisfi i requisiti richiesti dalla disposizione senza tuttavia attestare alcuna idoneità abitativa per il nucleo del richiedente;

3. con l’art. 97 Cost., in quanto l’adozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si pone in conflitto con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti;

P.Q.M.

Letto l’art. 23 l. 87/1953;

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, Cost.;

sospende il procedimento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale (....)"

2) che con ordinanza n. 245/02 del 14 giugno 2002 la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo in considerazione dell’intervenuta modifica dell’art. 117 Cost. ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con conseguente necessità di riesaminare i termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo;

3) che, fermi restando i profili di illegittimità costituzionale denunciati con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione per i motivi espressi nell’ordinanza 5.6.2001, deve ritenersi che anche nella nuova formulazione dell’art. 117 Cost. (così come modificato dalla L. cost. n. 3/01) esista, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, una competenza regionale concorrente con quella statale e non esclusiva; a tal proposito si rileva come l’art. 117 Cost. nuova formulazione non contenga alcun riferimento a tale materia, che, come sottolineato dalla stessa corte Cost. (cfr. sent. n. 27/96), è materia composita, che si articola in una triplica fase: la prima urbanistica, la seconda rientrante nell’ambito dell’organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica e l’ultima attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa.

Ebbene, tanto la materia dell’urbanistica quanto quella dei lavori pubblici possono farsi rientrare nell’ampia espressione “governo del territorio” contenuta nel novellato art. 117 Cost., laddove il 2º comma di tale norma attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e nessun dubbio pare sussistere in ordine al fatto che con la delibera CIPE 13 marzo 1995 lo Stato, nel definire i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale sovvenzionata, abbia inteso definire il tetto della protezione sociale e garantire un livello uniforme su tutto il territorio nazionale per il bene casa;

4) che pertanto l’art. 2, lett. c) L. Regionale Piemonte n. 46/95 appare in contrasto con l’art. 117 Cost. novellato, oltre che con gli artt. 3 e 97 Cost. per i motivi già esposti;

  P.Q.M.

Letto l’art. 23 L. 87/1953;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, lett. c) l. Regione Piemonte 46/95 per contrasto con gli artt. 3, 117, 118, 97 Cost.;

conferma la sospensione del procedimento;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e per la comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale.

Torino, 24 gennaio 2003

Il Giudice
Massimo Scarabello