Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

Codice  12.4
D.D. 20 maggio 2003, n. 64

L.R. del 25 giugno 1999, n. 13 - “Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica” - Vigilanza sull’operato degli organismi di controllo in agricoltura biologica: individuazione delle modalità di programmazione, pianificazione ed effettuazione delle verifiche ispettive presso gli operatori biologici per l’anno 2003 e successiva approvazione del relativo campione numerico

Visto il Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 che disciplina il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e l’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

visto il D.lgs del 17 marzo 1995, n. 220 che disciplina l’attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Viste la L.R. del 25 giugno 1999, n. 13, “Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica” e le relative istruzioni per l’applicazione definite con DGR n. 25 - 3384 del 2 luglio 2001;

vista la Legge regionale dell’8 luglio 1999, n. 17 che prevede il riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;

considerato che l’articolo 6 della L.R. del 25 giugno 1999, n. 13, stabilisce che le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura che può avvalersi delle Province;

considerato che il punto 5 delle istruzioni per l’applicazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 13, stabilisce che:

1. le Province e le Comunità Montane verificano annualmente l’attività degli organismi di controllo sul territorio di competenza attraverso visite di vigilanza presso gli operatori dell’agricoltura biologica, a campione e secondo le modalità stabilite dall’Assessorato Regionale;

2. l’Assessorato Regionale, tra l’altro, svolge compiti di indirizzo, attraverso l’adozione di procedure comuni per lo svolgimento dell’attività al fine di garantirne omogeneità ed efficacia;

preso atto che l’articolo 2 della legge del 7 marzo 2003, n. 38, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa e su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 che potrà contenere ulteriori e più dettagliati elementi utili a definire il sistema di vigilanza sull’operato degli organismi di controllo a livello nazionale;

ritenuto comunque necessario proseguire nell’attività di vigilanza sull’operato degli organismi di controllo in agricoltura biologica, individuando regole comuni a livello regionale per l’effettuazione delle verifiche ispettive da effettuarsi presso gli operatori biologici;

preso atto di quanto emerso nel corso delle riunioni di coordinamento effettuate con le Province e le Comunità Montane con particolare riferimento a quelle del 10/12/2002 e 15/4/2003;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.3.2001;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

vista la L.R. 17/99;

vista la L.R. 13/99,

determina

1. di individuare le modalità di programmazione, pianificazione ed effettuazione delle verifiche ispettive presso gli operatori biologici per l’anno 2003, compresi i criteri per l’individuazione del campione di operatori, secondo quanto contenuto nell’Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante;

2. di approvare il campione numerico di operatori biologici, suddiviso per ciascuna Provincia e Comunità Montana, da sottoporre a verifica ispettiva nel 2003 da parte delle Province e Comunità Montane, al fine di vigilare sull’operato degli organismi di controllo in agricoltura biologica, contenuto negli Allegati 2A e 2B alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Dirigente responsabile
Filippo D’Onofrio