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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003
Codice 12.4
D.D. 20 maggio 2003, n. 64
L.R. del 25 giugno 1999, n. 13 - Norme per lo sviluppo dellagricoltura biologica - Vigilanza sulloperato degli organismi di controllo in agricoltura biologica: individuazione delle modalità di programmazione, pianificazione ed effettuazione delle verifiche ispettive presso gli operatori biologici per lanno 2003 e successiva approvazione del relativo campione numerico
Visto il Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 che disciplina il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e lindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
visto il D.lgs del 17 marzo 1995, n. 220 che disciplina lattuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Viste la L.R. del 25 giugno 1999, n. 13, Norme per lo sviluppo dellagricoltura biologica e le relative istruzioni per lapplicazione definite con DGR n. 25 - 3384 del 2 luglio 2001;
vista la Legge regionale dell8 luglio 1999, n. 17 che prevede il riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca;
considerato che larticolo 6 della L.R. del 25 giugno 1999, n. 13, stabilisce che le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate dallAssessorato Regionale allAgricoltura che può avvalersi delle Province;
considerato che il punto 5 delle istruzioni per lapplicazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 13, stabilisce che:
1. le Province e le Comunità Montane verificano annualmente lattività degli organismi di controllo sul territorio di competenza attraverso visite di vigilanza presso gli operatori dellagricoltura biologica, a campione e secondo le modalità stabilite dallAssessorato Regionale;
2. lAssessorato Regionale, tra laltro, svolge compiti di indirizzo, attraverso ladozione di procedure comuni per lo svolgimento dellattività al fine di garantirne omogeneità ed efficacia;
preso atto che larticolo 2 della legge del 7 marzo 2003, n. 38, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa e su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 che potrà contenere ulteriori e più dettagliati elementi utili a definire il sistema di vigilanza sulloperato degli organismi di controllo a livello nazionale;
ritenuto comunque necessario proseguire nellattività di vigilanza sulloperato degli organismi di controllo in agricoltura biologica, individuando regole comuni a livello regionale per leffettuazione delle verifiche ispettive da effettuarsi presso gli operatori biologici;
preso atto di quanto emerso nel corso delle riunioni di coordinamento effettuate con le Province e le Comunità Montane con particolare riferimento a quelle del 10/12/2002 e 15/4/2003;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.3.2001;
visto lart. 22 della L.R. n. 51/97;
vista la L.R. 17/99;
vista la L.R. 13/99,
determina
1. di individuare le modalità di programmazione, pianificazione ed effettuazione delle verifiche ispettive presso gli operatori biologici per lanno 2003, compresi i criteri per lindividuazione del campione di operatori, secondo quanto contenuto nellAllegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante;
2. di approvare il campione numerico di operatori biologici, suddiviso per ciascuna Provincia e Comunità Montana, da sottoporre a verifica ispettiva nel 2003 da parte delle Province e Comunità Montane, al fine di vigilare sulloperato degli organismi di controllo in agricoltura biologica, contenuto negli Allegati 2A e 2B alla presente determinazione per farne parte integrante.
Il Dirigente responsabile
Filippo DOnofrio