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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 387-138981 del 27.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 387-138981 del 27.5.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Azienda Agricola “La Bellotta” di Giorgio Remmert la concessione di derivazione d’acqua dal Rio Valsorda (EAP 252) in Comune di Venaria Reale in misura di moduli massimi 0.25 (l/sec 25) e medi 0.0247 (l/sec 2.47) per irrigare Ha 14.58.00 di terreni da aprile a settembre senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1.1985, data di inizio della derivazione, subordinatamente alla osservazione delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.3.2003:

“(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (D.M.V.) di: 20 l/sec fino al 31/12/2004 - 50 l/sec dal 1/1/2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell’alveo o in prossimità dello stesso modificando l’altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

d) in accoglimento delle osservazioni presentate dall’Associazione Irrigazione Ovest Sesia, Est Sesia e Coutenza Canali Cavour, la derivazione dovrà essere sospesa a semplice richiesta della Amministrazione qualora non vi siano le portate utili già assentite a terzi.

(omissis)"