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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 380-133370 del 27.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 380-133370 del 27.5.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai sigg.ri Gouchon Giorgio (omissis) e Gouchon Renato (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal Rouen in Comune di Roure in misura di mod. max 0,282 e mod. medi 0,137 per produrre sul salto di metri 85 la potenza nominale media di kw 11,42;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 27.3.1982, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10.9.2001:

“(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico dei concessionari saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

I concessionari terranno sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico dei concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo, il livello dell’acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

in merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i concessionari devono:

a) includere all’opera di presa, nei termini prescritti dall’art. 13 del presente disciplinare, una scala di risalita per l’ittiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati all’art. 3;

b) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 20 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti ristrettivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre in corrispondenza della soglia della scala di risalita per l’ittiofauna un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;

d) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua.

Art. 12 - Termini per l’attuazione delle opere

I concessionari dovranno:

a) iniziare i lavori necessari ad adattare i manufatti per renderli conformi al progetto citato all’art. 3 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori concessionari dovranno darne immediatamente avviso al Servizio Gestione Risorse Idriche per l’effettuazione delle operazioni di collaudo.

(omissis)

Art. 17 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i concessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

(omissis)".