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Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 / 07 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 354 del 21 maggio 2003. Progetto di utilizzazione a scopo idroelettrico della derivazione esistente dell’Enel S.p.A. dal torrente Maira in località Sorgenti del Maira nel Comune di Acceglio. - Proponente: Sorgenti Maira S.a.s. di Maria Rosa Battioli & C., con sede legale a Centallo, Via Marino 8. - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva Valutazione di Incidenza del progetto di utilizzazione a scopo idroelettrico della derivazione esistente dell’Enel S.p.A. dal torrente Maira in località Sorgenti del Maira nel Comune di Acceglio. (CN), presentato dalla Società. Sorgenti Maira S.a.s. di Maria Rosa Battioli & C, con sede legale in Centallo, Via Marino 8, alle seguenti condizioni:

- siano vincolanti - così come sopra espresse, tutte le prescrizioni a salvaguardia del biotopo dettate dalla Regione Piemonte -Settore Pianificazione Aree Protette - con nota pervenuta in data 6.5.2003 prot n. 24087 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 5);

Inoltre:

- Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio triennale della qualità biologica del corso d’acqua (mediante IBE) e della funzionalità fluviale (ad esempio mediante indice IFF) come indicato nel paragrafo 3.5.2 dello Studio di Impatto Ambientale. Tale piano di monitoraggio dovrà essere concordato con il Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’A.R.P.A. Piemonte. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere comunicati al Settore suddetto.

- Per tutta la durata di funzionamento della derivazione, dovrà essere previsto un sistema di misurazione e registrazione in continuo delle portate prelevate (come indicato nello Studio di Impatto Ambientale presentato dal proponente) e delle portate di deflusso nel torrente immediatamente a valle dell’opera di presa, accessibile agli organi di controllo e mantenuto in efficienza dal gestore. Detto obbligo sia inserito nello schema di disciplinare;

- Il disciplinare di concessione dovrà prevedere un obbligo ittiogenico di trotelle fario di ceppo autoctono, così come indicato dallo Studio di Impatto Ambientale a pag. III 17.

- Il disciplinare di concessione dovrà altresì prevedere l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’A.R.P.A. Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

- Tenendo conto della particolare sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento, si richiami, sia nella Determina di concessione idraulica sia nello schema di disciplinare, l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall’art. 12-bis del R.D. 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 3 marzo 2003 e del 28 aprile 2003, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

- parere igienico sanitario favorevole della A.S.L. di Cuneo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- parere favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, ai sensi del R.D. 523/1904 che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

- parere favorevole del Comune di Acceglio al rilascio della concessione edilizia ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., previo accertamento dell’eventuale sussistenza di servitù di uso civico sulle aree oggetto di intervento; in caso positivo la concessione edilizia potrà essere rilasciata soltanto successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione di competenza del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Regione Piemonte;

- parere tecnico favorevole con condizioni della Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

- parere tecnico favorevole con prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4);

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche, ai sensi del R.D. 1775/1933;

- parere favorevole della Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., con le condizioni e prescrizioni tecniche formulate dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Regione Piemonte, Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico;

3. di dare atto altresì del parer parere favorevole della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali ai sensi del D. lgs. 490/1999, acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;

4. di dare parimenti atto dell’assenso alla realizzazione del progetto da parte della Comunità Montana Valle Maira, soggetto territorialmente interessato ex art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., acquisito in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i;

5. di rinviare la formalizzazione degli atti di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e del R.D. 1775/1933 e s.m.i. a successive, separate determinazioni del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i, di competenza del Comune di Acceglio, a successivo atto da assumere entro 30 gg. dalla acquisizione, qualora dovuta, dell’autorizzazione di competenza del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Regione Piemonte;

7. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare - se dovuta - l’autorizzazione di competenza del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Regione Piemonte;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

9. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori e dovrà trasmettere gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio (previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibile con il S.I.R.A.) al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’A.R.P.A. Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati

(omissis)