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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2003, n. 66-9492

Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Forestali

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 che, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità, prevede che le Regioni istituiscano appositi Albi o Elenchi;

considerato che i soggetti iscritti a detti Albi o Elenchi sono indicati nello stesso art. 7 come quelli che possono ottenere in gestione aree silvo pastorali di proprietà o possesso pubblico;

ritenuto opportuno, al fine di contribuire alla corretta gestione del patrimonio forestale, che la Regione Piemonte disponga di elementi conoscitivi delle imprese operanti nel settore forestale e di uno strumento di riferimento utile per i soggetti pubblici o privati che affidano interventi selvicolturali o pongono in vendita lotti boschivi, e per tanto di istituire l’Albo Regionale delle Imprese del Settore Forestale;

ritenuto inoltre opportuno che, in considerazione della necessità di testare la metodologia operativa necessaria ad acquisire gli elementi conoscitivi utili alla predisposizione di un regolamento che disciplini la tenuta dell’Albo, in fase di prima attuazione l’istituzione assuma carattere sperimentale e transitorio;

considerato che, per contribuire al miglioramento delle conoscenze e della competenza professionale dei soggetti iscritti all’istituendo Albo, sono necessarie forme di incentivazione che ne favoriscano l’aggiornamento anche rispetto alle tematiche ed agli aspetti tecnici ed ambientali;

ritenuto pertanto opportuno assegnare alle imprese iscritte all’istituendo Albo forme di accesso prioritario alle iniziative finanziate o gestite dalla Regione volte ad incentivare la formazione professionale, l’acquisizione di nuove metodologie e di strumenti e mezzi innovativi, riservandosi coerentemente di ricorrere in via prioritaria a dette imprese per l’affidamento di interventi a carattere forestale di competenza regionale;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

di istituire, a titolo sperimentale e transitorio presso la Direzione regionale competente in materia forestale, l’Albo regionale delle imprese del settore forestale volto a qualificare la professionalità e promuovere la crescita delle imprese che eseguono lavori, realizzano opere o assicurano servizi in ambito forestale.

L’Albo regionale delle imprese del settore forestale, di seguito denominato Albo, ha carattere pubblico.

Possono richiedere l’iscrizione a titolo gratuito all’Albo le imprese che hanno sede od operano, anche in modo non continuativo, in Piemonte, e che non si trovino nelle situazioni ostative previste dal terzo comma dell’art. 3 del R.D. n° 2440/23;

L’Albo raccoglierà i dati identificativi e gli elementi ritenuti qualificanti dal punto di vista tecnico-professionale utili a descrivere le attività svolte ed a caratterizzare, contraddistinguere e valorizzare ciascuna impresa, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

- il possesso di dichiarazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) della presenza dei requisiti minimi di qualificazione previsti dalla L. n° 109/94 e ss.mm.ii. nonché dal D.P.R. n° 34 del 25-01-00;

- il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismo di certificazione accreditato;

- ogni altro elemento ritenuto utile a descrivere le attività svolte ed a caratterizzare, contraddistinguere e valorizzare ciascuna impresa.

La competente Direzione provvede in particolare:

- alla conservazione dell’Albo ed al suo aggiornamento sulla base degli elementi comunicati ed attestati dalle imprese;

- a predisporre la modulistica ed i supporti cartacei ed informatici per la tenuta dell’Albo;

- ad effettuare i necessari controlli e la verifica dei dati e delle informazioni connesse alla tenuta dell’Albo;

- alla cancellazione delle imprese:

- .su richiesta delle stesse;

- per cessazione dell’attività;

- su segnalazione delle Autorità competenti, per accertamento di violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, di lavoro e di sicurezza dei cantieri;

- nel caso di situazioni ostative secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 3 del R.D. n° 2440/23;

- su segnalazione delle Autorità competenti, per stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;

- allorquando intervengano condizioni ostative all’iscrizione ad albi o registri pubblici per sopravvenute condanne penali.

Al fine di qualificare la professionalità e promuovere la crescita delle imprese iscritte all’Albo, la Regione Piemonte:

- può avvalersi, per la realizzazione degli interventi di carattere forestale, da affidare secondo la vigente normativa, delle imprese iscritte all’Albo, fatte salve le previsioni dell’art. 17 della Legge 31 gennaio 1994 n° 97 e ss.mm.ii;

- riserva precedenza alle imprese iscritte nell’ambito delle iniziative regionali di formazione ed informazione nel settore forestale;

- attribuisce priorità alle imprese iscritte nell’ambito dei finanziamenti destinati agli operatori del settore forestale;

- attribuisce priorità alle imprese iscritte per l’assegnazione della gestione delle proprietà silvo pastorali regionali, in attuazione del primo comma dell’art. 7 del D.lgs. 227/01 e nelle forme previste dalla normativa regionale;

- supporta gli enti pubblici nell’applicazione dell’art. 3 del R.D. n° 2440/23 ed art. 68 del R.D. 827/24, avvalendosi dei dati conservati nell’Albo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)