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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2003

Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.

2. La Regione provvede ad attribuire contributi all’educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).

3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all’iscrizione, nonché per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.

4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all’assistenza scolastica.

5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all’educazione scolastica e l’importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

6. Il regolamento deve determinare inoltre:

a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l’esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l’incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;

b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;

c) l’importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione è maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;

d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del contributo;

e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.

7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 giugno 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 252.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio - Modalità per l’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attuazione di progetti regionali).

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 gennaio 2001.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I Commissione il 1° febbraio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Richiamato in aula, ai sensi art. 34, comma 4 del Regolamento, l’8 agosto 2001.

- Riassegnato in Commissione VI (referente) e I (consultiva), ai sensi art. 34, comma 6 del Regolamento il 25 settembre 2001.

- Richiamato in aula, ai sensi art. 34, comma 6, del Regolamento, l’8 ottobre 2001.

- Rinviato in Commissione VI ai sensi art. 81 del Regolamento il 2 aprile 2003.

- Trasmesso all’esame dell’aula il 14 aprile 2003.

- Approvato in aula il 10 giugno 2003, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli, 12 contrari e con conseguente modifica del titolo, per coordinamento ex art. 83 del Regolamento.