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Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del servizio Gestione Risorse Idriche n. 418 - 141319 del 28.5.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio gestione risorse idriche n. 418-141319 del 28.5.2003:

“ Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Chiomonte (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal Rivo Grande (EAP 172) a mezzo della Gora Comunale Gran Beal in Comune di Chiomonte in misura di mod. max 0,35 e medi 0,038 per irrigare ha 11.50 di terreni da giugno a settembre per otto ore/giorno senza restituzione delle colature;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 9/12/1999 data di presentazione della domanda in sanatoria, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservazione di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.3.2003:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di 20 litri/secondo (fino al 2004) e di 50 litri/secondo (dal 1/1/2005).

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)