Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 26 del 26 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Torino

Regolamento sulla verificazione periodica degli strumenti metrici

Art. 1

Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle vigenti norme in materia, le modalità di effettuazione della verificazione periodica degli strumenti di misura.

Agli effetti del presente regolamento, si intende:

a) per verificazione periodica, la procedura finalizzata ad accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura così come definita dall’art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2000, n. 182 e 10 dicembre 2001 art. 1;

b) per strumenti di misura, le misure di capacità, diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione delle quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali di cui al T.U. delle leggi metriche R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, all’art. 2, primo comma, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, all’art. 1 del D.M. n. 182/00 e all’art. 1 D.M. 10 dicembre 2001;

c) per utente metrico colui che utilizza strumenti per pesare e/o per misurare:

- per gli impieghi di cui all’art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n. 517/92;

- per le utilizzazioni di cui all’art. 1 del D.M. n. 182/00 e all’art. 1 del D.M. 10 dicembre 2001;

d) per elenco degli utenti metrici, l’insieme delle informazioni relative alle generalità e al luogo di esercizio dell’attività degli utilizzatori degli strumenti di misura, nonché gli estremi di identificazione degli strumenti e le scadenze della relativa verificazione di cui all’elenco formato dall’ufficio metrico ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 182/00.

Art. 2

Periodicità

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti alla verifica con la seguente periodicità:

a) entro 60 giorni dalla loro prima utilizzazione;

b) a seguito di riparazioni ed altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici, nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dal competente ufficio della Camera di commercio;

c) secondo la seguente periodicità che decorre, per ogni strumento, dalla data dell’ultima verifica effettuata sullo stesso:

- 2 anni per complessi di misura per carburanti, fissi e su autobotte, e per misuratori massici di

 gas metano;

- 3 anni per strumenti per pesare a funzionamento automatico/non automatico, elettronici o

 meccanici;

- 4 anni per misuratori di liquidi diversi dai carburanti e dall’acqua, fissi e non fissi, e per

 strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi;

- 5 anni per masse campione, misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;

- 2 anni per convertitori di volume di gas.

L’assolvere agli obblighi della verificazione periodica è esclusiva incombenza dell’utente, come è responsabilità dell’utente la conservazione del contrassegno verde applicato su ogni strumento, che attesta l’esito positivo dell’avvenuta verifica e la scadenza della stessa.

Art. 3

Procedure

In fase di prima applicazione del presente regolamento gli utenti metrici dovranno, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, presentare alla verifica tutti quegli strumenti metrici in loro possesso che non risultino già muniti dell’apposito contrassegno verde attestante l’avvenuta verificazione periodica (apposto dalla CCIA o dal fabbricante) o per i quali siano scaduti i termini di validità della stessa.

La verificazione degli strumenti metrici può essere effettuata o presso i locali dell’ufficio metrico della Camera di commercio (sito in Torino via Giolitti n. 18/bis) nei giorni e negli orari di apertura ovvero, su richiesta degli utenti interessati, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti stessi.

Nel caso di verifica presso la sede dell’ufficio metrico gli utenti debbono presentare lo strumento corredato dell’apposito modello;

gli utenti che intendono invece far effettuare la verifica presso il luogo di utilizzazione degli strumenti debbono trasmettere all’ufficio in questione il medesimo modello, allegando l’attestazione del versamento, intestato alla Camera di Commercio di Torino, degli importi dovuti per il sopralluogo.

Gli utenti che abbiano richiesto la verifica degli strumenti successivamente all’1/1/2000 ma non abbiano ancora ricevuto il sopralluogo, possono far valere il precedente versamento, compilando il modulo ed allegando una fotocopia della ricevuta del bollettino in loro possesso.

Successivamente gli strumenti dovranno essere presentati alla verifica entro il mese successivo alla data di scadenza della verifica riportata sul predetto contrassegno verde.

Le prove da effettuare per la verifica periodica sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono quelle previste dalla normativa vigente europea EN UNI 45501: per gli strumenti di grossa portata è incombenza dell’utente mettere a disposizione le masse campione occorrenti e farle movimentare; sono fatte salve le disposizioni dei D.M. 26.10.1973 n. 7690, 4.5.1968 n. 346626 e 28.10.1971 n. 248360.

Art. 4

Casi particolari

La verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del D.lgs. n. 517/92.

La verifica degli strumenti di tipo fisso, per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi del Regolamento camerale di concessione previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 179, può esser eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

La verifica degli strumenti può essere effettuata da laboratori riconosciuti, abilitati ad operarla ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001.

Il fabbricante o il laboratorio che si avvalga delle disposizioni di cui ai precedenti commi, dovrà comunicare all’ufficio metrico competente l’avvenuta verifica degli strumenti, il luogo di funzionamento, gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità e l’attività dell’utente metrico, entro la prima decade del mese successivo all’esecuzione della verifica, ai fini della sorveglianza e dell’aggiornamento dell’elenco degli utenti metrici.

Art. 5

Esito negativo

Gli strumenti metrici che in sede di verificazione risultano fuori dal campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentano errori tali da pregiudicarne l’affidabilità metrologica, non saranno ritenuti idonei e per essi, l’ufficio metrico emetterà un ordine di aggiustamento con il quale dichiara, altresì, l’esito negativo della verificazione.

L’esito negativo della verificazione è inoltre attestato con l’ordine di presentazione, qualora l’utente non sia dotato di strumenti aventi le caratteristiche metrologiche previste dalla legge per l’esercizio dell’attività o qualora la verificazione sia risultata impossibile per motivi non imputabili all’ufficio.

Avverso tali provvedimenti è ammesso, entro 30 giorni dalla loro notifica, ricorso gerarchico al Segretario generale della Camera di commercio di Torino.

Art. 6

Elenco degli utenti metrici

La Camera di commercio forma e aggiorna l’elenco degli utenti metrici sulla base dei dati del registro delle imprese, nonché sulla base dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche per gli utenti metrici non soggetti all’obbligo di iscrizione in detto registro.

Le informazioni contenute nell’elenco sono a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità.

L’elenco può essere consultato dagli utenti metrici..

Art. 7

Vigilanza

La vigilanza presso l’utenza sulla corretta applicazione delle norme del d.m. n. 182/00 viene esercitata, dal personale dell’ufficio metrico, nonché dagli organi preposti all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa, di cui all’art. 13 della legge n. 689/81.

Art. 8

Sanzioni

Il mancato adempimento dell’obbligo di verificazione periodica degli strumenti metrici comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 31 del T.U. delle leggi metriche R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni (Legge 14 febbraio 1951, n. 73).