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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003, n. 70-9408

AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i. - D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASL 17 di Savigliano - Atto n. 298 del 25.11.2002 “Istituzione del Dipartimento Interaziendale Internistico - Riabilitativo”. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto dell’adozione, da parte del Commissario dell’ASL 17 di Savigliano, dell’atto n. 298 del 25.11.2002 “ Istituzione del Dipartimento Interaziendale Internistico - Riabilitativo”;

- di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- con “Accordo di quadrante” (e relativa documentazione di supporto), del quale l’Amministrazione Regionale ha preso atto con DGR 24-7264 del 7/10/02 (Presa d’atto degli esiti delle Conferenze di Quadrante), le Aziende del Quadrante 3 (Cuneo) hanno rappresentato, in relazione alle azioni correttive attinenti la funzione di riabilitazione, l’esigenza di ampliare il Dipartimento Internistico riabilitativo interaziendale , già in essere tra l’ASL 15 e l’ASO S. Croce e Carle, con il coinvolgimento dell’ASL 17 e successivamente delle altre Aziende del Quadrante, prevedendo “l’attivazione di 15 p.l. di riabilitazione di 3° livello presso un unico polo e ... progressiva copertura del fabbisogno di p.l. di riabilitazione del quadrante su sedi decentrate”;

il provvedimento aziendale n. 298 del 25.11.2002 approva, in attuazione del suddetto accordo, l’istituzione del dipartimento in parola con l’attivazione della funzione di Recupero e Rieducazione Funzionale di 3° livello presso il presidio di Caraglio, ancorché solo in via transitoria;

si evidenzia come nell’attivazione di tale funzione di alta specialità, a valenza quindi sovrazonale, si debbano osservare oltre che le norme inerenti la programmazione sanitaria regionale - l.r. n. 61 del 12/12/1997, PSR per il triennio 1997-99, Allegato B, capitolo 3, che individua il fabbisogno di riabilitazione specializzata - , le norme nazionali in materia di alte specialità - D.M. 29.01.92, richiamato dalle Linee-guida emanate dal Ministero della Sanità in data 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione-;

mentre la l.r. 61/97 non prevede espressamente l’esercizio della funzione di Riabilitazione di 3° livello (Unità Gravi Cerebrolesioni acquisite) nel Quadrante di Cuneo, le Linee Guida del Ministero della Sanità descrivono puntualmente i requisiti che connotano tale funzione e, segnatamente al cap. 2.3.4., stabiliscono che le attività di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione, richiedendo particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale, debbano essere erogate presso Presidi di alta specialità (secondo quanto stabilito dal citato D.M. 29/01/1992) e le Unità per le Gravi Cerebrolesioni acquisite debbano essere attivate in seno a Presidi ospedalieri sedi di DEA di secondo livello e strettamente raccordate con i Servizi di Emergenza Urgenza;

considerato che il Presidio di Caraglio non possiede le descritte caratteristiche, la realizzazione dell’intervento in parola, anche nella fase transitoria, necessita, per rispondere al dettame normativo, quanto meno della puntuale definizione, di concerto con le altre Aziende coinvolte, di un protocollo operativo dal quale emerga il raccordo con i Servizi di Emergenza ed Urgenza di secondo livello, al fine di garantire un tempestivo accoglimento del soggetto cerebroleso, fornire consulenza immediatamente dopo il trauma e durante le fasi di ricovero in rianimazione e/o neurochirurgia , collaborare alla formazione del personale, partecipare ai comuni protocolli terapeutici;

si ritiene altresì opportuno che sia garantita la disponibilità delle seguenti aree specialistiche (attraverso il predetto protocollo operativo concordato formalmente tra le Aziende Sanitarie del quadrante): rianimazione e terapia intensiva, neurochirurgia, recupero e rieducazione funzionale, neurologia, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia generale, medicina generale, endocrinologia, chirurgia maxillo facciale, ortopedia e traumatologia, psicologia clinica;

- i provvedimenti aziendali attuativi dell’accordo di quadrante non indicano in modo univoco le strutture che compongono il Dipartimento interaziendale;

- la proposta articolazione dipartimentale deve essere indicata nel Piano di Attività Annuale;

- la previsione di affidamento della responsabilità del costituendo Dipartimento al Responsabile della S.C. Medicina Interna Antinvalidante dell’ASO S. Croce e Carle non sembra coerente con l’affidamento di competenze proprie del Direttore di Dipartimento a soggetti diversi: si evidenzia infatti come tra le funzioni proprie del Dipartimento siano annoverabili quelle di “coordinamento ed organizzazione delle attività di assistenza”, “utilizzazione ottimale dei posti letto”, “coordinamento con le attività extraospedaliere”, “verifica in termini di risultati prodotti e obiettivi raggiunti”, e, pertanto, spetti al Direttore di Dipartimento, per la realizzazione delle prerogative dipartimentali, l’elaborazione della proposta di piano di attività annuale , nonchè la negoziazione del budget con le Direzioni Generali e la gestione delle risorse attribuite al Dipartimento con la “destinazione delle specifiche risorse alle strutture, dopo aver concordato, con i rispettivi responsabili, i programmi e i piani di attività che le singole strutture svolgeranno nell’ambito degli obiettivi programmati dal dipartimento” (DGR 80-1700 dell’11.12.2000);

il corretto esercizio di tali competenze, proprie del Direttore del Dipartimento, seppur interaziendale, mal si concilia con l’individuazione di un responsabile dell’attività di RRF ospedaliera (svolta presso il Presidio Ospedaliero di Fossano e presso il Centro di Caraglio) e di un responsabile delle attività territoriali (delle AASSRR 15 e 17), con l’affidamento a detti responsabili dell’incarico di elaborare annualmente il programma di attività e di sottoporlo, per l’approvazione alle Direzioni Generali delle Aziende, ed assegnazione degli obiettivi e del budget, da parte di ciascuna Azienda, direttamente ai predetti responsabili anziché alla Direzione del Dipartimento;

la previsione di figure di responsabilità intermedie tra Direttore di Dipartimento e Responsabili di Struttura Complessa determina pertanto una inopportuna sovrapposizione di ruoli istituzionali: si rende quindi necessaria la revisione ed esplicitazione delle competenze e dei rapporti tra Direttore del Dipartimento e le predette figure di responsabilità e tra le medesime e le strutture complesse afferenti al Dipartimento (posto che il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa ospedaliera implica necessariamente la responsabilità dell’attività ospedaliera espletata presso la struttura medesima);

- il provvedimento aziendale n. 213 del 3.7.2002 “Atto di organizzazione e funzionamento dell’Azienda” (in relazione al quale si attendono gli opportuni adeguamenti in esito ai rilievi formulati con DGR n. 52-7027 del 2.9.2002) prevede la costituzione del Dipartimento Attività antinvalidante composto dalle UUOOAA Medicina Generale di Fossano e Recupero e Rieducazione Funzionale e relative articolazioni organizzative -rispettivamente- UOnA Lungodegenza e UUOOnAA Riabilitazione (di Fossano, Saluzzo e Savigliano). Il provvedimento n. 298 del 25.11.2002, senza peraltro specificare se trattasi di configurazione organizzativa distinta o modificativa del citato Dipartimento, istituisce il Dipartimento funzionale Internistico - riabilitativo intraospedaliero costituito dalla SOC Medicina Generale di Fossano ed aggregata UOnA Lungodegenza e dall’UOnA Medicina Riabilitativa del Presidio Ospedaliero di Fossano. La previsione di tale struttura dipartimentale non è conforme alla definizione normativa di dipartimento quale aggregazione di strutture complesse (art. 17 bis, D. lgs 502/92 s.m.i. - D.G.R. 80-1700 dell’11.12.2000) e determina l’individuazione di una ulteriore figura di responsabilità non coerente con le dichiarate finalità di gestione unitaria, e pertanto di razionalizzazione e semplificazione, sottese alla costituzione del Dipartimento interaziendale;

- la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. n. 18/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)