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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 154 del 3/6/2003 - L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativamente al progetto di coltivazione di “Ampliamento cava di gneiss in Località Fraz. San Rocco in Comune di Premia (VB)”, presentato dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l.. Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione all’esercizio relativamente alla 1° e 2° fase di coltivazione

La Giunta Provinciale

(omissis)

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i.;

- la D.G.P. 417/99;

- la D.G.P. 140/00;

- il D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- la L.R. 24/02 e s.m.i.;

- la D.C.I. del 27/7/1984 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/99, s.m.i;

- la L.R. 45/89;

- la D.G.R. n. 112-31886 del 3/10/1989;

- la C.P.G.R. n. 2/AGR del 31/1/1990;

- la C.P.G.R. n. 21/LAP del 18/9/95;

- la L.R. 69/78;

- il D.P.R. n. 128 del 9/4/1959;

- la L.R. 28/96;

- la L.R. 23/96;

- il D.Lgs. 624/96;

- la D.G.R. n. 40-5384 del 25/2/2002;

- il D.P.C.M. del 1/3/1991;

- il D.Lgs. 277/91;

- la L. 447/95;

- il D.P.C.M. del 14/11/1997;

- il D.M. LL.PP. del 11/3/1988;

- il D.P.A.E. Regione Piemonte;

- il D.Lgs. 490/99;

- il D.P.R. 616/77;

- il R.D. 1775/33, s.m.i.;

- le C.P.G.R. n. 9/AQA del 17/9/2002 e n. 11/AQA del 17/12/2002;

- la L.R. 20/2002;

- il D.Lgs. 29/93;

- la L. 127/97;

- la L.R. 44/00 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 267/00;

- la L. 241/90 e s.m.i.;

- la normativa di settore non espressamente richiamata sopra;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10/2003 prot. n. 7293/Pres. del 13/2/2003, con il quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi dell’Ente.

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza dei Servizi svoltasi nelle sedute del 9/12/2002, del 9/1/2003 e del 10/4/2003 e dell’Organo Tecnico V.I.A. Provinciale del 9/4/2003.

Ritenuto, in base alle premesse ed alle considerazioni sopra riportate, di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale ed approvare il progetto ed autorizzarne l’esercizio come specificato in oggetto, esclusivamente e limitatamente alla 1° e 2° fase di coltivazione proposta dalla Ditta in oggetto, corrispondenti ad un periodo di tempo di coltivazione pari a 5 (cinque) anni, in esito a quanto emerso dalla Conferenza di Servizi, con particolare in riferimento alla Terza Seduta della stessa del 10/4/2003 ed a quanto espresso nell’ambito della stessa seduta da parte della Regione Piemonte Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali.

(omissis)

delibera

per quanto motivato in premessa

1. di prendere atto dell’esito della Conferenza di Servizi, svoltasi nelle sedute del 9/12/2002, del 9/1/2003 e del 10/4/2003, ed in particolare di quanto emerso nel corso della Terza Seduta del 10/4/2003 della Conferenza stessa, il cui verbale costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);

2. di approvare il progetto ed autorizzare l’esercizio, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra elencata, all’ampliamento della coltivazione della cava di gneiss in Località Frazione San Rocco in Comune di Premia (VB), coordinate U.T.M. 32TMS52302850, presentato dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l. con sede in Via Torino, 23, Domodossola (VB), rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Peretti Marcello, in riferimento alla documentazione presentata dalla stessa Ditta Graniti San Rocco S.r.l. e consegnata unitamente alla presente deliberazione alla Ditta stessa in n. 1 (uno) copia completa timbrata e firmata in ogni sua parte dal Responsabile del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, esclusivamente e limitatamente alla 1° e 2° fase di coltivazione proposta dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l., corrispondenti ad un periodo di tempo di coltivazione pari a 5 (cinque) anni, per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., la presente deliberazione esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale esclusivamente e limitatamente alla 1° e 2° fase di coltivazione del progetto di cui al punto 2 proposto dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l., corrispondenti ad un periodo di tempo di coltivazione pari a 5 (cinque) anni, comprensivo delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura necessari alla realizzazione delle opere previste in progetto ai sensi delle norme elencate in precedenza, relativamente al progetto di cui al punto 2;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/98 e s.m.i., le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

5. di assoggettare l’approvazione e l’autorizzazione di cui al punto 2 ed il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3 al rispetto delle prescrizioni compatibili con quanto deliberato con il presente atto emerse nell’ambito delle sedute della Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., ognuno per quanto di propria competenza, ed in particolare riportate nel Verbale della Terza Seduta della Conferenza dei Servizi stessa e nei pareri o note, citati precedentemente, che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione (Allegati A - B - C );

6. di dare atto che l’approvazione e l’autorizzazione di cui al punto 2 hanno validità ai sensi e per gli effetti della normativa elencata in precedenza ed in riferimento a quanto espresso nell’ambito della Conferenza dei Servizi dai Soggetti interessati di cui all’art. 9, comma 1, lettera f della L.R. 40/98 e s.m.i., ognuno per quanto di competenza e compatibilmente con quanto deliberato con il presente atto, con riferimento dalla data di notifica del presente atto alla Ditta Graniti San Rocco S.r.l. e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5;

7. di dare atto che in caso di varianti sostanziali al progetto di cui al punto 2 approvato con la presente deliberazione, in particolare dal punto di vista ambientale, le stesse dovranno essere preventivamente valutate ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. e della normativa di settore interessata;

8. di dare atto che le eventuali domande di rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i. e/o delle autorizzazioni o altri atti di analoga natura di cui al precedente punto 4, assorbite dal presente atto, dovranno essere presentate ai Soggetti competenti per leggi di Settore, secondo le procedure ed i tempi propri delle norme di rispettiva e relativa competenza;

9. di dare atto, altresì, che l’inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dalle norme di Settore da parte dei Soggetti di competenza;

10. di dare notizia del presente provvedimento, con cui si rende il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura necessari alla realizzazione delle opere previste in progetto ai sensi delle norme elencate in precedenza, relativamente al progetto di cui al punto 2 strettamente limitato alla 1° e 2° fase di coltivazione proposta dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l., corrispondenti ad un periodo di tempo di coltivazione pari a 5 (cinque) anni, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed invio di copia completa dello stesso a tutti i Soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

11. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Graniti San RocoO S.r.l. con sede in Via Torino, 23, Domodossola (VB), rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Peretti Marcello, con l’avvertenza che avverso allo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 giorni e ricorso al Capo dello Stato entro il di 120 giorni, termini decorrenti, entrambi, dalla data di notifica del presente atto.

Inoltre con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

delibera

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.

(omissis)