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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 611 in data 12 febbraio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 ottobre 2002 dal Sig. Giorgio Messina, in qualità di titolare della omonima Ditta Individuale relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera C) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al Sig. Giorgio Messina (omissis), la concessione in deroga, ai sensi dell’art. 4 - comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, di derivare moduli massimi 0,012 e medi 0,005 d’acqua da falde sotterranee in pressione, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Sandigliano (foglio n. 8 - mappale n. 225), da utilizzarsi per scopi irrigui, senza obbligo di restituzione delle colature.

Di accordare ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni dieci, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell’annuo canone di Euro 3,13 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1125 di Rep. in data 14 ottobre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 6 giugno 2003.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco