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Bollettino Ufficiale n. 25 del 19 / 06 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Damiano d’Asti (Asti)

Determinazione n. 202 del 16/05/2003, n. 083/2003-UTC del 16/05/2003. Lavori di realizzazione nuovo tronco fognario e relativo impianto depurativo in locc. Vascagliana e Valmolina. Realizzazione nuovo tronco fognario in locc. Gorzano e Verneglio. Adeguamento dell’impianto di depurazione per acque reflue - loc. concentrico. Legge 22/10/1971, n. 865, art. 11 - determinazione dell’indennita’ da corrispondere a titolo provvisorio a favore degli aventi diritto. decreto costituente provvedimento definitivo

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

omissis

determina

1) di decretare che l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di San Damiano d’Asti ed occorrenti per la realizzazione dell’opera descritta in narrativa è stabilita nella misura indicata nell’allegato piano particellare di esproprio che forma parte integrante della presente determinazione.

2) il presente provvedimento deve essere notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

3) Ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 i proprietari di terreni agricoli espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno convenire con l’ente espropriante, la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dell’indennità provvisoria, ovvero comunicare all’ente espropriante che intendono accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità sarà considerata, ad ogni effetto, rifiutata. Ove l’area da espropriare sia condotta dal proprietario coltivatore diretto, nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, con esclusione di ogni altra maggiorazione. Ove il fondo sia coltivato da un fittuario, mezzadro, colono o compartecipante, salvo il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 17 della legge 865/1971, a questi spetterà una indennità pari a quella offerta al proprietario, al netto delle maggiorazioni.

4) Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti con le riduzioni di cui sopra.

5) Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

6) Il presente decreto sarà comunicato alla Regione Piemonte ai sensi del secondo comma dell’art. 71 della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

San Damiano d’Asti, 16/05/2003

Il Responsabile del Settore
Paolo Gardino