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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 30-9526
Modifica del Disciplinare per leffettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu (art. 2 comma 1 lettera g della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43) approvato con DGR n. 8-2311 del 26 febbraio 2001
A relazione dellAssessore Cavallera:
Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 Disposizioni per la tutela dellambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria; è stato contestualmente approvato lo Stralcio di Piano 5.1 Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale.
Il citato Stralcio di Piano 5.1 ha stabilito lobbligo, a partire dal 1.7.2001, di effettuare il controllo delle emissioni e di attestare tale effettuazione mediante lesibizione del bollino blu, per tutti i veicoli a motore di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte e immatricolati da almeno un anno.
Come previsto dallarticolo 2 comma 1 lettera g) della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, con la DGR n. 8 - 2311 del 26 febbraio 2001, è stato approvato il Disciplinare per leffettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu, nonché la proposta di Protocollo di intesa fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione Piemonte e le Province Piemontesi, che è stato sottoscritto il giorno 23 marzo 2001.
Nel Disciplinare sono stati stabiliti i compiti e gli obblighi delle imprese che desiderano svolgere lattività di controllo dei gas di scarico dei veicoli, e fra questi anche importo della tariffa per leffettuazione dei controlli, fissata in Lire 20.000, comprensiva di IVA.
Il medesimo Disciplinare prevede che la revisione degli importi stabiliti debba avvenire in maniera concordata fra le Associazioni di categoria interessate, la Regione e le Province del Piemonte.
Il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Regionali Artigiane del Piemonte 3/4 Confartigianato, CNA, CASA 3/4 ha presentato una richiesta formale di aumento della tariffa stabilita nel Disciplinare, che è stata esaminata il giorno 21 gennaio 2003 in una riunione alla quale sono state convocate le Associazioni in questione, le Province e le Associazioni dei Consumatori.
Dopo ampia discussione si è unanimemente convenuto sullopportunità di procedere allincremento del costo del controllo sulla base della variazione dellindice ISTAT tra lanno 1998 e lanno 2002, atteso che nel 1998 appunto, nellambito del protocollo dintesa fra la Città di Torino e le Associazioni di categoria, era stato concordato laumento da Lire 15.000 a Lire 20.000 del costo del controllo, costo che è stato poi mantenuto anche nellambito del Disciplinare approvato con la citata deliberazione regionale del 26 febbraio 2001.
Si è convenuto altresì sullopportunità di stabilire che limporto in questione sia adeguato ogni due anni sulla base della variazione dellindice ISTAT.
Con nota Prot. n. 3833/22.4 del 26 febbraio 2003, le Province sono state invitate a formulare, entro il 14 marzo 2003, eventuali ulteriori osservazioni. Solamente la Provincia di Novara ha comunicato con nota Prot. 14494 dell11 marzo 2003 il proprio parere contrario allaumento della tariffa.
Il calcolo dellincremento proposto porterà il costo del controllo dei gas di scarico a Euro 11,5 comprensivo di IVA, sostituirà quello a suo tempo fissato al punto 4, primo capoverso, del Disciplinare e dovrà essere applicato per lesecuzione dei controlli dei gas di scarico con le modalità e tecniche descritte nel Disciplinare medesimo.
Applicando lo stesso incremento percentuale, il costo di acquisto dei bollini blu previsto al punto 6 del Disciplinare passa da Euro 0,26 a Euro 0,30.
Il Disciplinare contiene altresì prescrizioni in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature di cui le officine autorizzate dalle Province devono essere dotate per leffettuazione dei controlli dei gas di scarico e alle modalità di taratura delle stesse; in particolare, è stato stabilito lobbligo di effettuare una taratura almeno annuale e di disporre di un libretto metrologico, vidimato su cui riportare i risultati della taratura annuale. Per quelle apparecchiature che, pur conformi alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non dispongono del libretto metrologico, il Disciplinare ha stabilito che il certificato di taratura annuale sia conservato in azienda a disposizione degli organi di controllo.
Numerosi quesiti sono stati posti in relazione alla supposta obbligatorietà del libretto metrologico per la registrazione delle tarature annuali delle apparecchiature per il controllo dei gas di scarico. E stato pertanto richiesto il parere del Responsabile del Coordinamento degli Uffici Provinciali Piemonte e Valle dAosta del Dipartimento Trasporti Terrestri, che ha confermato che tale obbligo riguarda le officine autorizzate ad effettuare la revisione dei veicoli e che non è automaticamente esteso alle officine già autorizzate dalle Province al controllo dei gas di scarico. Ha comunque invitato a procedere verso luniformazione delle procedure, suggerendo di prevedere che, in occasione della sostituzione di apparecchiature o nel caso dellautorizzazione di nuove officine, sia richiesto che le apparecchiature siano provviste del libretto metrologico.
Ritenendo quindi opportuno accogliere linvito del Responsabile del Coordinamento degli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, è necessario modificare in tal senso il punto 3 del Disciplinare approvato con DGR n. 8 - 2311 del 26.02.2001.
Tutto ciò premesso e considerato,
vista la legge regionale del 7 aprile 2000, n. 43;
visto lart. 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Disciplinare per lattuazione delle disposizioni in materia di controlli delle emissioni dei veicoli a motore, approvato con DGR n. 8 - 2311 del 26 febbraio 2001, come segue:
* Il punto 3 è sostituito dal seguente:
3. La Ditta autorizzata disporrà del libretto metrologico, vidimato per la taratura almeno una volta allanno. Tale libretto sarà disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Le Ditte già autorizzate precedentemente alla data del 30 giugno 2003, dotate di apparecchiature che, pur conformi alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non sono dotate del libretto metrologico, devono tarare annualmente lapparecchiatura e conservare il certificato di taratura in azienda a disposizione degli organi di controllo. Qualora queste apparecchiature debbano essere sostituite, le nuove apparecchiature sostitutive devono essere provviste del libretto metrologico.
* Il punto 4 è sostituito dal seguente:
4. La Ditta autorizzata eseguirà i controlli dei gas di scarico, applicando la tariffa, fissata in Euro 11,5 comprensiva di IVA. Nellimporto stesso si intende compreso:
* leffettuazione del controllo dei gas di scarico, con attrezzature conformi a quanto stabilito dalla normativa;
* il rilascio del certificato, compilato utilizzando lapposito modulo fornito dalla Provincia, dal quale risulta la data di effettuazione della prova, la targa e i dati tecnici del veicolo, lesito della prova e al quale viene allegata la strisciata con i risultati;
* lapposizione, in caso di esito positivo, sul parabrezza (preferibilmente in alto a destra) del relativo bollino autoadesivo, previa apposizione della punzonatura del mese e anno di effettuazione della prova.
La tariffa fissata in Euro 11,5 comprensiva di IVA sarà adeguata ogni due anni sulla base della variazione dellindice ISTAT; preso a riferimento per la prima variazione lindice ISTAT dicembre 2002"
* Il punto 5 è sostituito dal seguente:
5. Qualora il test dia esito negativo a causa di anomalie nella messa a punto del veicolo, lutente ha il diritto di rivolgersi, per gli interventi di riparazione o messa a punto, ad altra Ditta di sua fiducia. La tariffa applicata ai sensi del punto 4 non comprende gli eventuali interventi di manutenzione o messa a punto di veicoli che risultassero non a norma, mentre dà diritto ad un secondo controllo, effettuato presso la medesima struttura, nel caso in cui il primo test sia risultato negativo.
* Il punto 6 è sostituito dal seguente:
6. La Ditta autorizzata verserà alla Provincia a titolo di rimborso spese la somma di Euro 0,30 per ogni controllo effettuato. Tale importo sarà versato anticipatamente sotto forma di acquisto dei bollini blu da utilizzare. Il rimborso di cui sopra sarà adeguato ogni due anni sulla base della variazione dellindice ISTAT; preso a riferimento per la prima variazione lindice ISTAT dicembre 2002".
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)