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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2003, n. 61-9337

DGR n. 50 - 8363 del 03.02.2003. Integrazione ai criteri e alle procedure per la concessione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico, per l’anno 2003, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare l’integrazione ai criteri e alle procedure per la concessione dei contributi per la promozione delle risorse turistiche piemontesi e per la commercializzazione del prodotto turistico, per l’anno 2003, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.r. 75/96, di cui alla DGR n. 50 - 8363 del 03.02.2003, così come segue:

per quanto riguarda l’art. 16:

“Qualora la domanda di contributo non contenga gli elementi sufficienti a consentire l’istruttoria, l’Amministrazione Regionale può richiederne l’integrazione.

Qualora la spesa ammissibile sia superiore a Euro 100.000,00 ed inferiore a Euro 250.000,00 potrà essere concesso un contributo massimo di Euro 50.000,00.

In caso di spesa ammissibile di oltre Euro 250.000,00 potrà essere concesso un contributo massimo di Euro 75.000,00.

Qualora le risorse regionali non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, si provvederà a ridurre il contributo in percentuale uguale per ogni istanza a scalare fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

L’eventuale residuo non più ripartibile sarà distribuito in pari entità ai beneficiari che hanno presentato domanda per la prima volta.";

per quanto riguarda l’art. 17:

“Possono accedere alle agevolazioni previste:

a) le cooperative, i consorzi e le società consortili di imprenditori turistici, dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno 10 soci e dispongano di almeno 1000 posti letto in strutture ricettive del Piemonte;

b) consorzi di secondo grado, composti da almeno 5 organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a), dotati di una adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno 10 soci e dispongano di almeno 1000 posti letto in strutture ricettive del Piemonte;

c) le Agenzie di viaggio e turismo consorziate o associate per l’attivazione dei programmi previsti dall’art. 17, che comportino la commercializzazione di almeno 1000 posti letto in strutture ricettive del Piemonte.

Qualora la domanda di contributo non contenga gli elementi sufficienti a consentire l’istruttoria, l’Amministrazione Regionale può richiederne l’integrazione.

Per essere ammessi a contributo i programmi promozionali di cui trattasi devono comportare una spesa ammissibile complessiva non inferiore a euro 10.000,00.

Il contributo regionale non potrà, in ogni caso, essere superiore a euro 75.000,00 per soggetto proponente.

Ai fini della determinazione del contributo, i programmi promozionali e i progetti tecnologici saranno esaminati e valutati secondo le seguenti fasce di impegno finanziario:

per i programmi promozionali e i progetti tecnologici con impegno finanziario oltre 250.000,00 euro può essere concesso un contributo massimo di Euro 75.000,00;

per i programmi promozionali e i progetti tecnologici con impegno finanziario fino a euro 250.000,00 può essere concesso un contributo massimo di Euro 50.000,00.

Qualora, nell’applicazione dei suddetti criteri, si superi il tetto complessivo delle disponibilità finanziarie sul competente capitolo del bilancio annuale, il contributo per ogni singolo istante verrà ridotto in pari percentuale, al fine di rispettare le risorse complessivamente stanziate.".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)