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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita’ turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22;

Viste le leggi regionali 34/1988 e 18/1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 - 9570 del 5 giugno 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita’ turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18)”.

Art.1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).

2. In particolare:

a) precisa, ai fini dell’articolo 18 ter, comma 1 lettere a) e b) della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 3 della l.r. 22/2002, le diverse forme giuridiche che devono avere le imprese operanti nel settore del turismo, alle quali è affidata la gestione degli alloggi vacanze;

b) definisce il periodo minimo in base al quale il proprietario deve obbligatoriamente dare in gestione il proprio alloggio nonché i periodi di utilizzo gratuito da parte del proprietario stesso;

c) fissa il termine entro il quale il proprietario deve comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio;

d) indica, ai sensi delle ll.rr. 31/1885 e 34/1988, gli obblighi amministrativi e il rispetto delle norme tecniche ed igienico-sanitarie;

e) specifica i compiti delle ATL in ordine alla gestione degli alloggi vacanze, in relazione alle funzioni assegnate dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attivita’ di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);

f) definisce i criteri e i requisiti in base ai quali gli alloggi vacanze possono acquisire il marchio di qualità approvata;

g) detta le disposizioni, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 31/1985, come integrata dalla l.r. 22/02, concernenti gli obblighi contrattuali relativi all’affidamento da parte dei proprietari delle unità immobiliari della gestione degli alloggi vacanza ai soggetti gestori;

h) individua i soggetti beneficiari della l.r. 18/1999;

i) specifica gli ambiti amministrativi di intervento delle ATL e della Regione relativi all’attività di controllo per quel che concerne i finanziamenti.

Art. 2.

(Gestione alloggi vacanze)

1. Ai fini dell’articolo 18 ter, comma 1 lettera a), della l.r. 31/1985:

a) per cooperative si intendono le imprese che hanno scopo mutualistico e finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile;

b) per consorzi si intendono i contratti fra più imprenditori che istituiscono un’organizzazione comune che ha finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile;

c) per società consortili si intendono le società con finalità anche turistiche, costituite e regolate ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile.

2. Ai fini dell’articolo 18 ter, comma 1, lettera b), della l.r. 31/1985, per piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, si intendono le imprese come definite dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 - Allegato I.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Ai fini dell’articolo 18 sexies, della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 6 della l.r. 22/2002, per soggetti beneficiari s’intendono i privati, le piccole e medie imprese, come descritte nell’articolo 2, operanti nel settore del turismo, proprietari di unità immobiliari di tipo residenziale o che si possono adattare a residenziale già esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze.

Art. 4.

(Gestione alloggi vacanze da parte del proprietario)

1. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dall’articolo 18 ter, comma 1 lettere a) e b), l.r. 31/1985, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all’articolo 18 quinques della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 5 della l.r. 22/2002.

Art. 5.

(Periodo di gestione)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 18 ter, comma 2 della l.r. 31/1985, gli alloggi vacanze sono dati in gestione ai soggetti di cui all’articolo 2, per un periodo non inferiore a 275 giorni all’anno e per almeno 2 anni, affinché venga garantita continuità del rapporto.

Art. 6.

(Utilizzo da parte dei proprietari)

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 18 ter, comma 3, della l.r. 31/1985, i 90 giorni previsti possono essere frazionati in periodi di 15 giorni ciascuno, per un massimo di sei periodi all’anno.

2. L’utilizzo dell’alloggio, da parte del proprietario, oltre i 90 giorni è soggetto al pagamento della tariffa stabilita al pari di qualsiasi altro turista.

3. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare al soggetto gestore il periodo di effettivo utilizzo del proprio alloggio entro il 30 settembre dell’anno precedente. La mancata comunicazione dei periodi comporta l’implicita conferma della validità della precedente comunicazione.

Art. 7.

(Autorizzazione)

1. L’autorizzazione prevista dall’articolo 18 quater, comma 3, della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 4 della l.r. 22/2002, è rilasciata dal Comune in cui si svolge l’attività, in seguito ad apposito sopralluogo da effettuarsi da parte di un tecnico comunale congiuntamente ad un funzionario dell’ASL competente per territorio. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale, secondo quanto stabilito dall’articolo 20, della l.r. 31/1985.

2. I soggetti preposti all’attività di sopralluogo di cui al comma 1, verificano il rispetto delle norme previste dalla l.r. 34/1988, concernente gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari degli alloggi vacanze.

3. Il Comune, inoltre, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell’organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) vigila sulle attività turistico-ricettive e può diffidare nonché revocare l’autorizzazione in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l’attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della l.r. 31/1985.

4. Nei casi di irregolarità minori il Comune può procedere alla sospensione temporanea dell’autorizzazione.

Art. 8.

(Controllo sulla gestione e compiti specifici delle ATL)

1. Le ATL, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) in quanto strumento di organizzazione a livello locale dell’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 18 quater, commi 4 e 5, della l.r. 31/1985, svolgono i seguenti compiti:

a) assicurano la regolarità della convenzione stipulata tra il proprietario dell’alloggio vacanze e il soggetto gestore e verificano il rispetto del modello regionale;

b) verificano l’attuazione della convenzione, vale a dire l’effettiva disponibilità sul mercato dell’alloggio;

c) raccolgono i dati statistici relativi agli alloggi vacanze, compresa la rilevazione mensile dei clienti, li archiviano, secondo i sistemi informatici innovativi, e li trasmettono periodicamente alla Provincia ed alla Regione;

d) promuovono gli alloggi vacanze con strumenti di comunicazione e informazione anche informatici;

e) tengono un apposito registro con l’elenco ufficiale degli alloggi vacanze e i dati anagrafici dei soggetti gestori e dei proprietari degli alloggi.

2. Nel caso di accertata violazione delle norme relative alla gestione di tali strutture, le ATL ne danno immediata comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza.

Art. 9.

(Controllo di qualità degli alloggi vacanze)

1. In attuazione dell’articolo 18 quater, comma 4, della l.r. 31/1985, a titolo di prima sperimentazione, l’organo esecutivo di ogni ATL nomina un’apposita Commissione tecnica che ha l’obbligo di controllare la qualità dell’alloggio vacanze, tramite sopralluogo e valutazione degli aspetti qualitativi dello stesso, analizzandone i seguenti requisiti esterni ed interni che, se rispettati, danno diritto al marchio qualità:

a) caratteristiche dell’ambiente circostante la struttura, sotto il profilo ambientale-naturalistico, socio-culturale, urbanistico;

b) fruibilità ai mezzi pubblici e/o privati;

c) accessibilità negozi di prima necessità;

d) assenza barriere architettoniche;

e) arredamento dell’alloggio;

f) immobile di particolare pregio storico/artistico/architettonico.

2. Se l’alloggio possiede almeno 3 dei requisiti di qualità sopra descritti, ha diritto al marchio “Q”-qualità approvata.

3. La Commissione tecnica è così composta:

a) un rappresentante dell’ATL competente per territorio;

b) un rappresentante della Comunità montana nel cui territorio è ubicato l’alloggio vacanze, se il territorio è montano; diversamente dalla Provincia competente per territorio;

c) un rappresentante del Comune dov’è ubicato l’alloggio vacanze;

d) un rappresentante della Regione Piemonte.

4. Per i componenti della Commissione tecnica non sono previsti né rimborsi spese né altri emolumenti.

Art.10.

(Risoluzioni contrattuali)

1. Ciascuna delle due parti contraenti, proprietario dell’unità immobiliare e soggetto gestore, può recedere dalla convenzione in qualunque momento dandone preavviso alla controparte almeno 6 mesi prima, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale preavviso è da intendersi inefficace nel caso di recessione consensuale.

2. In caso di recesso del proprietario dalla convenzione, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Comune e, nel caso sia stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della l.r. 18/1999, deve procedere entro 30 giorni alla stipula di una nuova convenzione con un altro soggetto gestore. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.

3. In caso di recesso del soggetto gestore, lo stesso deve darne preventiva o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale comunicazione al proprietario dell’alloggio e al Comune.

4. Il proprietario, nel caso in cui è stato beneficiario di contributi regionali, ai sensi della l.r. 18/1999, è obbligato a stipulare una nuova convenzione con un altro soggetto gestore entro 60 giorni. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del contributo regionale assegnato.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in ordine ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del titolo II e le disposizioni del capo VI del titolo III, del libro IV del codice civile e leggi collegate.

Art.11.

(Attività di controllo)

1. La Regione nello svolgimento dell’attività di controllo prevista dall’articolo 18 quater, comma 4, della l.r. 31/1985, si avvale delle ATL per la verifica sulla stipula della convenzione di cui agli articoli 18 quater, comma 1 e 18 sexies della l.r. 31/1985, come inseriti rispettivamente dagli articoli 4 e 6 della l.r.22/2002, e sull’effettiva disponibilità sul mercato dell’alloggio, come descritto dall’articolo 8, comma 1, lettera b).

2. I soggetti gestori a tal fine hanno l’obbligo di comunicare alla Regione Piemonte, Direzione regionale turismo, sport e parchi, Settore offerta turistica, semestralmente le presenze turistiche in tali strutture ricettive extralberghiere, utilizzando un apposito modello predisposto dagli uffici regionali.

3. Le ATL qualora nell’ambito dell’esercizio della loro attività di controllo, rilevino una mancata stipula della convenzione oppure una violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze, comunicano per iscritto le inadempienze alla Regione, la quale previa diffida, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 28, comma 8, della l.r. 31/1985, provvede a revocare le agevolazioni assegnate e ad irrogare una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del contributo concesso.

4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII, della l.r. 31/1985.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 giugno 2003.

Enzo Ghigo