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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 giugno 2003, n. 51

Adozione dell’accordo di programma ai sensi dell’art.34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, tra la Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga di Orbassano e il Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del Doping, per la realizzazione del Centro Regionale Antidoping

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

Art. 1

E’ adottato l’accordo di programma e i relativi allegati amministrativi, stipulato in data 3.6.2003 presso la Direzione Generale dell’ASO San Luigi di Orbassano, tra la Regione Piemonte, l’ASO San Luigi di Orbassano e il Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping, finalizzato alla realizzazione di un Centro Regionale Antidoping, sito in Regione Gonzole n. 10 Orbassano, individuato dal DPCM del 18.12.02, quale opera connessa allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali 2006.

Art. 2

L’adozione del presente accordo di programma con il presente decreto regolamenta gli impegni dei soggetti firmatari dell’accordo specificati all’art. 2 del dispositivo dell’accordo medesimo; tali impegni si riferiscono giuridicamente al progetto autorizzato con concessione edilizia n. 2450/c/02 del 24.09.02 rilasciata dal Comune di Orbassano al Legale Rappresentante del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping.

Art. 3

L’accordo di programma ha validità triennale con decorrenza dalla pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione dell’accordo di programma ed eventualmente prorogabile su valutazione del Collegio di vigilanza e dovrà essere attuato in conformità al piano finanziario definito, nei termini e con le modalità previste dal cronoprogramma.

Art. 4

L’accordo di programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti firmatari con le stesse procedure previste dalle legge. Eventuali modifiche che non incidono in modo determinante sul contenuto dell’accordo sono approvate dal Collegio di vigilanza e adottate con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Eventuali varianti progettuali alla concessione edilizia che incidono sul costo delle opere preventivate dovranno essere preventivamente assentite dal Collegio di vigilanza.

Art. 5

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma prevista dal 7° comma dell’art. 34 del D.Lvo n. 267 del 18.8.2000 è svolta, con le modalità definite all’art. 5 del dispositivo dell’accordo di programma, da un Collegio di vigilanza presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante delegato, ed è così composto:

per l’ASO San Luigi di Orbassano dal Direttore Generale;

per il Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping dal Vice Presidente. La funzionalità tecnico-amministrativa del Collegio di vigilanza, è assicurata dalla partecipazione alle singole sedute del responsabile del procedimento e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il presente decreto e il testo integrale dell’accordo di programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e trasmesso a cura del responsabile del procedimento ai soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma.

Enzo Ghigo

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 34 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 DEL 18.8.2000, TRA LA REGIONE PIEMONTE , L’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA “SAN LUIGI GONZAGA” DI ORBASSANO E IL CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DOPING, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER OSPITARE IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING SITO IN REGIONE GONZOLE n. 10 - ORBASSANO

PREMESSO:

- che la Regione Piemonte, con DGR n. 34-28341 dell’11 ottobre 1999 , ha approvato l’iniziativa per la realizzazione di un Centro Regionale Antidoping con sede presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano ed alla attivazione di un Consorzio composto da Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, ASO San Luigi e Centro di Medicina dello Sport, per la gestione del Centro stesso. La suddetta struttura è stata espressamente inserita nel programma del TOROC come essenziale e strategica ai fini dei Giochi Olimpici Invernali 2006.

- che con specifici provvedimenti deliberativi (DGR n. 34-28341 dell’11.10.99; DGR n. 42-1205 del 30.10.00; DGR n. 28-2121 del 12.2.01; la Regione Piemonte, attraverso la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, ha stanziato per le spese di primo impianto la somma di Euro 2.375.701,00, individuando nell’ASO San Luigi la funzione di tesoriere, in attesa dell’effettivo funzionamento del Consorzio.

- con nota del 10 aprile 2002 prot. n. 7607, il Direttore Generale dell’ASO San Luigi di Orbassano ha informato l’Assessorato Regionale alla Sanità che, stante la ristrettezza dei tempi disponibili per ottenere l’accreditamento da parte del Comitato Olimpico Internazionale, l’ASO San Luigi, in esecuzione di specifico mandato, ha dato corso alle procedure per la progettazione dell’immobile destinato ad ospitare il Centro Antidoping. La nota suddetta illustra, in modo particolareggiato, il prospetto economico del progetto preliminare, indicando l’elenco dei lavori previsti, i costi, le spese speciali e tecniche, l’importo complessivo dei lavori di Euro 6.301.290,63, l’importo delle somme a disposizione di Euro 1.755.437,00 e l’importo complessivo dell’intervento di Euro 8.056.727,63. In base alle stime più aggiornate, come riporta la nota summenzionata, il finanziamento ancora necessario per la realizzazione del Centro ammonta ad Euro 5.681.026,89 e, pertanto con la stessa nota viene richiesta all’Amministrazione Regionale la somma in questione. Nel prospetto sono escluse le spese per le attrezzature e gli arredi.

- con deliberazione n. 70-6814 del 29.7.02, la Giunta Regionale ha disposto, il finanziamento per la realizzazione del Centro Antidoping per la somma di Euro 5.681.026 con le risorse stanziate sul capitolo 27167 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma” UPB 08032 del Bilancio regionale 2002 e pluriennale 2002-04, di cui alla legge regionale 30 aprile 2002 n. 13. Il finanziamento è stato ripartito come segue: Euro 3.681.026 sull’esercizio finanziario del bilancio 2003 e Euro 2.000.000 sul bilancio 2004. Il finanziamento previsto con le risorse di cui al cap. 27167, sarà operativo all’atto dell’approvazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, l’ASO San Luigi di Orbassano e il Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping.

- Con atto notarile rep. n. 8502 del 15 maggio 2002 è stato costituito formalmente il Consorzio denominato “Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping”; lo stesso è divenuto operativo nell’agosto 2002 con la nomina del Consiglio di Amministrazione il cui Presidente, per disposizione dell’art. 17 dello Statuto del Consorzio, è individuato nella persona del Direttore Generale dell’ASO San Luigi di Orbassano.

- con nota prot. AD n. 111 del 20.11.02 il Presidente del Consorzio Antidoping, ha rideterminato il quadro finanziario complessivo per la realizzazione dell’opera oggetto del presente Accordo, che ammonta a Euro 13.206.727,00, includendo in esso le spese pari a Euro 5.150.000,00 per l’acquisizione di arredi tecnici strumentario, dotazione informatica, sicurezza e attrezzature, nonché per l’accreditamento CIO.

- con deliberazione n. 1-6429 del 25.6.02, la Giunta Regionale identifica il Centro Antidoping, quale opera connessa all’evento olimpico, ai sensi della legge 285/00 e per il quale viene richiesto un finanziamento statale di Euro 5.150.000,00 a copertura della spesa per l’acquisizione di arredi ed attrezzature, dotazione informatica, sicurezza e attrezzature, nonché l’accreditamento CIO. Il Centro Antidoping e relativo finanziamento viene inserito all’allegato 1 della citata deliberazione tra le opere prioritarie. Con DPCM del 18 dicembre 2002 il Presidente del Consiglio dei Ministri decreta che gli interventi e le opere di cui all’allegato 1 della delibera citata sono da ritenersi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,. comma 1, della legge 9 ottobre 2000 n. 285.

Il Comune di Orbassano ha rilasciato in data 24.09.2002, la concessione edilizia riguardante l’opera in oggetto, al legale rappresentante del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping, corredata dai pareri di competenza dell’ASL 5 e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- Con nota n. 1336 del 8.8.02, il Comitato Regionale per le Opere Pubbliche, Sezione Opere Edili (CROP), ha espresso parere favorevole al progetto definitivo relativo al Centro Regionale Antidoping.

- Con deliberazione n. 426 del 18 novembre 2002, il Direttore Generale dell’ASO San Luigi Gonzaga, ha concesso il diritto di superficie su un’area di circa 8335 metri quadrati in favore del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping per la realizzazione del Centro Regionale Antidoping.

- Con nota prot. n. 17806/29 del 20.11.02, il Presidente della Regione Piemonte ha nominato il Responsabile del procedimento per l’attuazione dell’Accordo di Programma di cui alla DGR 70-6814 del 29.7.02, nella persona del Direttore della Direzione regionale Controllo delle Attività Sanitarie.

- Con nota prot. n. 17832/29 del 21.11.02, il Responsabile del procedimento nel dare comunicazione al Direttore Generale dell’ASO San Luigi, nonché Presidente del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping, dell’avvio del procedimento, richiedeva al medesimo tutta la documentazione inerente la realizzazione del Centro Antidoping, questo al fine dell’indizione della Conferenza dei Servizi, prevista dal 3° comma dell’art. 34 del D.Lgs 267/00.

Con nota prot. 5159 del 12 marzo 2003 il responsabile del procedimento ha indetto per il giorno 26.03.2003, presso l’Assessorato alla Sanità, Direzione controllo delle Attività sanitarie, la Conferenza dei Servizi ai sensi del 3° comma dell’art.34 del D.lgs. n. 267/00, al fine di verificare la possibilità di addivenire alla conclusione di un accordo di programma in merito alla realizzazione del Centro Regionale Antidoping, con sede presso l’ASO S.Luigi di Orbassano.

Della predetta seduta è stato redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento, dove si è determinato il consenso unanime all’iniziativa da parte dei soggetti partecipanti, con le modalità operative e gli impegni di seguito specificati nel presente accordo.

Il quadro finanziario a copertura dell’intera opera, oggetto del presente accordo, corrispondente al progetto presentato ed illustrato nella conferenza di cui al paragrafo precedente, ammonta a Euro 13.206.727,00, così ripartito:

* Euro 2.375.701,00 finanziati con provvedimenti di seguito indicati: DGR n. 34-28341 dell’11.10.99, DGR n. 42- 1205 del 30.10.00, DGR n. 28-2121 del 12.2.01.

* Euro 5.681.026,00 previsti con DGR n. 70-6814 del 29.07.02, il finanziamento sarà disposto all’approvazione del presente accordo di programma.

* Euro 5.150.000,00 previsti con finanziamento relativo alle opere connesse di cui alla legge 285/00, nonché Legge Finanziaria n. 289/02, per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali 2006.

Il Responsabile del procedimento con nota n. 8291/29 del 28 aprile 2003 ha comunicato alla Giunta regionale i contenuti dell’iniziativa riguardante il presente accordo di programma;

la documentazione riguardante la proposta di accordo di programma, è costituita dai seguenti atti:

* DGR n. 34-28341 dell’11.10.99;

* DGR n. 42-1205 del 30.10.00;

* DGR n. 28 - 2121 del 12.02.01;

* Atto notarile Rep. 8502 del 15.05.02 di costituzione del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping;

* DGR n. 70-6814 del 29.07.02;

* DGR n. 1- 6429 del 25.06.02;

* Concessione edilizia n. 2450/c/02 del 24.9.02;

* Parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche;

* Deliberazione Direttore Generale ASO San Luigi n. 426 del 18 novembre 2002;

* Convocazione conferenza di servizi prot. n. 5159 del 12.3.03;

* Verbale della conferenza di servizi ;

* Comunicazione alla Giunta Regionale riguardante l’iniziativa oggetto dell’accordo di programma.

* Convocazione del Presidente della Giunta Regionale per firma dell’accordo di programma prot.n. 9507/S1/1.45 del 27.5.03.

Gli impegni assunti dalle parti nel presente accordo di programma hanno validità fino all’anno 2006, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di vigilanza.

Il presente accordo di programma in quanto promosso dalla Regione Piemonte osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n 27- 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma;

l’individuazione dei legali rappresentanti o rappresentanti delegati degli Enti interessati alla conclusione dell’accordo di programma, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma ai sensi del 7° comma dell’art.34 del D.lgs 267/00, sarà formalizzato in sede di formulazione del Decreto di adozione dell’accordo di programma; il Collegio di vigilanza vigilerà sulla corretta esecuzione dei contenuti dell’accordo di programma, disponendo ogni azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell’accordo di programma, adottando, se del caso, l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge. Il Collegio di vigilanza per l’espletamento delle sue funzioni si avvarrà del responsabile del procedimento e dei funzionari competenti della materia delegati dai singoli Enti partecipanti.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l’anno duemilatre addì, 3 del mese di giugno, alle ore 10,30, presso la sede dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi Gonzaga - Regione Gonzole n. 10 Orbassano

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Onorevole Enzo GHIGO, nato a (omissis), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165

L’Azienda Sanitaria Ospedaliera “ S. Luigi Gonzaga ” di Orbassano

E

Il Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping

entrambi rappresentati dal legale rappresentante Dott. Alessandro Bertinaria, nato a (omissis), domiciliato per la carica in Orbassano - Regione Gonzole n. 10, il quale interviene al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 9507/S1/1.45 del 27.5.03

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

OGGETTO DELL’ACCORDO

Ai sensi del 4° comma dell’art.34 del D.lgs n. 267/00, il contenuto del presente Accordo di Programma, è condiviso all’unanimità dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, dal legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “ S.Luigi Gonzaga”, nonché Presidente del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping, che a pieno titolo, interviene alla firma del presente accordo, nell’interesse pubblico dell’iniziativa in oggetto, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente agli atti ad esso allegati e depositati ufficialmente presso gli uffici della Giunta Regionale del Piemonte.

L’accordo di programma in oggetto, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l’intesa, prevede nel territorio del Comune di Orbassano, la realizzazione sull’area di proprietà dell’ASO “ S.Luigi Gonzaga ” del Centro Regionale antidoping, sito in Regione Gonzole n. 10 Orbassano.

Gli impegni assunti dagli Enti firmatari con il presente accordo si riferiscono giuridicamente al progetto autorizzato con concessione edilizia n. 2450/c/02 del 24.09.02, rilasciata dal Comune di Orbassano al Presidente del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping.

ART. 2

IMPEGNI

REGIONE PIEMONTE

1) La Regione Piemonte, si impegna che sia adottato l’accordo medesimo con specifico Decreto in ottemperanza al 4° comma dell’art 34 del D.lgs n. 267 / 00.

2) si impegna ad erogare al Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping, avente titolo in quanto titolare della concessione edilizia, le somme stanziate con DGR n. 70-6814 del 29.07.02, per la realizzazione della struttura che dovrà ospitare il Centro Regionale Antidoping, secondo la seguente ripartizione:

* Euro 3.681.026,00 previsti sul capitolo 27167 esercizio finanziario 2003, le risorse saranno erogate in una unica soluzione secondo le disposizioni vigenti in materia;

* Euro 2.000.000,00 previsti sul capitolo 27167 esercizio finanziario 2004, le risorse saranno erogate in una unica soluzione, secondo le disposizioni vigenti in materia.

La completa realizzazione del Centro Regionale Antidoping e la sua funzionalità sarà assicurata dal finanziamento di Euro 5.150.000,00, riferita agli arredi ed attrezzature, prevista nell’ambito delle opere connesse agli eventi olimpici di cui alla legge 285/00 e sarà coperta con i fondi di cui alla Legge finanziaria n. 289/02.

La Regione Piemonte si impegna a sollecitare nelle competenti sedi istituzionali e nelle forme previste, affinché il finanziamento di Euro 5.150.000,00 con i fondi previsti dalla legge 285/00 e smi, sia disponibile nei tempi stabiliti per il funzionamento e l’accreditamento da parte del CIO del Centro Regionale Antidoping.

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA
SAN LUIGI GONZAGA

L’Azienda Sanitaria “San Luigi Gonzaga” si impegna a mettere a disposizione l’area nella quale verrà costruito l’immobile per ospitare il Centro Antidoping, così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale dell’ASO San Luigi n. 426 del 18.11.02, già citata in premessa. Il suddetto immobile risulta di conseguenza di proprietà del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping.

CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL DOPING

Il legale rappresentante del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping, si impegna a rendicontare alla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, gli stati di avanzamento lavori nel rispetto del cronoprogramma operativo e vincolante per gli impegni del presente accordo di programma. Si impegna, altresì, a realizzare l’opera nei tempi definiti dal cronoprogramma medesimo al fine di consentire l’attività per l’evento olimpico.

ART. 3

VINCOLI DELL’ACCORDO

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

ART. 4

MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche al presente Accordo che non incidono in modo significativo sul contenuto dell’Accordo generale approvato sono valutate con determinazione del Collegio di Vigilanza ed adottate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Nel caso in cui siano presentati varianti progettuali che incidano sul costo delle opere preventivate come dal presente Accordo, tali proposte dovranno essere verificate dal Collegio di Vigilanza anche sulla congruità dei costi stessi.

ART. 5

VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.00 e, come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo di Programma consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo medesimo nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dal legale rappresentante dell’ASO San Luigi e dal Presidente o suo delegato del Consorzio Piemontese per la prevenzione e repressione del doping. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale all’atto dell’adozione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio di Vigilanza collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

ART. 6

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è disciplinato dagli art. 806 e segg. del codice di procedura civile.

ART. 7

DURATA DELL’ACCORDO

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilita in anni tre decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell’Accordo da parte del Presidente della Regione; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Il presente Accordo è costituito da n. 10 pagine, dattiloscritte di cui il Responsabile del procedimento attesta che si è data lettura.

Per la Regione Piemonte
On. Enzo Ghigo

Per l’ASO San Luigi Gonzaga
Dr. Alessandro Bertinaria

Per il Consorzio Piemontese per la
Prevenzione e Repressione del Doping
Dr. Alessandro Bertinaria