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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003
Codice 13.4
D.D. 20 novembre 2002, n. 272
Autorizzazione al Comune di Azeglio ad effettuare la pesca di lucci in epoca di divieto a scopo di ripopolamento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare il Comune di Azeglio (TO), titolare del diritto esclusivo di pesca sul lago omonimo, da effettuare la pesca di lucci in epoca di divieto dal 15 febbraio 2003 al 15 marzo 2003, nelle acque del lago di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori:
Buffa Paolo
Coppo Mario
Coppo Rino Giuseppe
Lana Carlo
Tirassa Carlo
alle condizioni sottoelencate:
1) lobbligo di attenersi alluso degli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;
2) la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia competente per territorio della località, del giorno e dellora in cui la pesca viene esercitata;
3) lobbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la pesca non appena le campane dellincubatoio risultano complete e di trasmettere, a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Pesca - corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino, una dettagliata relazione sui riproduttori catturati divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle uova ottenute;
4) i pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente bollati prima di essere messi in commercio.
Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre obbligo di osservare le norme previste dal D.M. 14.01.1949 in materia di piscicoltura.
Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie