Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Codice 13.4
D.D. 20 novembre 2002, n. 272

Autorizzazione al Comune di Azeglio ad effettuare la pesca di lucci in epoca di divieto a scopo di ripopolamento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Azeglio (TO), titolare del diritto esclusivo di pesca sul lago omonimo, da effettuare la pesca di lucci in epoca di divieto dal 15 febbraio 2003 al 15 marzo 2003, nelle acque del lago di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori:

Buffa Paolo

Coppo Mario

Coppo Rino Giuseppe

Lana Carlo

Tirassa Carlo

alle condizioni sottoelencate:

1) l’obbligo di attenersi all’uso degli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;

2) la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia competente per territorio della località, del giorno e dell’ora in cui la pesca viene esercitata;

3) l’obbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la pesca non appena le “campane” dell’incubatoio risultano complete e di trasmettere, a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Pesca - corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino, una dettagliata relazione sui riproduttori catturati divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle uova ottenute;

4) i pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente bollati prima di essere messi in commercio.

Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre obbligo di osservare le norme previste dal D.M. 14.01.1949 in materia di piscicoltura.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie