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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 60-9556

Calendario scolastico regionale per l’anno 2003/2004 - Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 138, comma 1, lettera d)

A relazione dell’Assessore Leo:

Visto l’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l’articolo 138 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 come modificata dalla l.r. 5/2001 e, in particolare, l’articolo 120 (attuazione del d.lgs. 112/1998);

Visto l’articolo 74 del d.lgs. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 2 fissa il termine delle attività didattiche al 30 giugno ed al comma 3 prevede almeno 200 giorni di lezione;

Visto l’articolo 8, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 relativo all’orario obbligatorio annuale dei curricula in termini complessivi e per singole discipline e/o attività;

Visti l’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, in particolare l’articolo 5;

Attesa l’ordinanza ministeriale relativa al calendario scolastico nazionale per l’anno 2003/2004, che fisserà la data di inizio degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione superiore, per l’intero territorio nazionale, nonché le festività nazionali;

Acquisito il parere della Direzione Generale Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione, pervenuto in data 29/5/2003 ;

Sentito il Tavolo di confronto Regione-Province, operante dal 1998 presso la Regione Piemonte sui temi relativi all’attuazione degli articoli 138 e 139 del d.lgs. 112/1998 e composto altresì da ANCI, UNCEM e Direzione Generale Regionale per il Piemonte del MIUR;

Ritenuto opportuno contenere i vincoli regionali, nel rispetto del D.P.R. 275/1999 che consente alle singole istituzioni scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata dal collegio docente, di procedere ad opportuni adattamenti, raccomandando comunque che nella predisposizione del calendario scolastico:

- sia assicurato il coordinamento tra le scuole anche di ordini diversi ed il raccordo tra scuola e territorio, per una migliore aderenza alle esigenze del territorio in relazione ai tempi della scuola, della famiglia e degli allievi,

- si tenga conto di eventuali non prevedibili eventi che possano comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico (ad es. cause di forza maggiore, eventi metereologici) affinché i giorni di lezione non scendano al di sotto di 200;

Verificato il costante aumento di presenze di alunni facenti parte delle diverse comunità etniche presenti sul territorio regionale;

Considerata l’opportunità di indicare alcune giornate dedicate a temi, azioni o ricorrenze significative (ad esempio, il 27 gennaio, giornata della Memoria - legge 211/2000; il 9 maggio, giornata dell’Europa - Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 1985; 22 maggio: Festa del Piemonte - legge regionale 26/1990) che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, potrebbero costituire oggetto di approfondimento, riflessione e valorizzazione, anche con iniziative divulgative e di supporto da parte della Regione Piemonte e della Direzione Generale Regionale del Ministero dell’Istruzione;

Attesa l’esigenza di procedere con urgenza agli adempimenti relativi alla determinazione del calendario scolastico regionale per l’anno 2003/2004;

la Giunta Regionale, con voto unanime,

delibera

1. di approvare il calendario scolastico 2003/2004, determinato come segue:

a) nelle scuole e negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, funzionanti nella Regione Piemonte, le lezioni hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano l’8 giugno 2004.

Nella scuola dell’infanzia le attività educative hanno inizio il 15 settembre 2003 e terminano il 30 giugno 2004;

b) oltre ai giorni che saranno fissati con ordinanza ministeriale nel calendario scolastico nazionale 2003/2004, relativamente alle festività nazionali e alla data di inizio degli esami di Stato, le lezioni sono sospese:

* da mercoledì 24 dicembre 2003 a martedì 6 gennaio 2004 (vacanze natalizie)

* da giovedì 8 aprile a martedì 13 aprile 2004 (vacanze pasquali);

c) i Consigli di circolo e di Istituto deliberano gli adattamenti al calendario scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che consentano un coordinamento tra gli ordini di scuola e una migliore organizzazione del servizio, con attenzione alle esigenze espresse dall’utenza, nel rispetto dell’articolo 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994 e dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 275/1999.

Tali deliberazioni devono essere assunte entro il 30 giugno 2003 e comunicate agli Enti locali per l’organizzazione dei servizi agli studenti;

d) gli adattamenti al calendario scolastico possono essere deliberati dalle Istituzioni scolastiche, previe opportune intese con il territorio in relazione alle consuetudini locali, tenendo conto, ove ne ricorra l’opportunità, anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;

e) è opportuno che, nell’esercizio dell’autonomia, le scuole, anche di ordini diversi, di un medesimo territorio si confrontino per far emergere, ove possibile, scelte coordinate;

f) è altresì opportuno che le scuole tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che possano comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico (ad es. cause di forza maggiore, eventi metereologici) affinché i giorni di lezione non scendano al di sotto di 200;

2. di dare la più ampia diffusione del calendario scolastico 2003/2004 al mondo della scuola, agli Enti locali e ai soggetti istituzionali competenti, utilizzando vari strumenti informativi e forme divulgative, anche con la collaborazione della Direzione Generale Regionale del Ministero dell’Istruzione;

3. di demandare agli Uffici competenti dell’Assessorato Istruzione della Regione la raccolta delle informazioni necessarie per conoscere e monitorare, in raccordo con la Direzione Generale Regionale del Ministero dell’Istruzione, le scelte effettuate in ciascun territorio, anche attraverso rilevazioni on line.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)