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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 giugno 2003, n. 53

Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00, tra la Regione Piemonte e il Comune di Cuneo, finalizzato alla realizzazione, ai sensi della Legge 203/91 e Legge 166/00 di un piano integrato relativo ad un programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

ART. 1

E’ adottato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, l’Accordo di Programma e i relativi allegati amministrativi, progettuali ed urbanistici, stipulato in data 19.05.2003 nella sala della Giunta Regionale, sita in Piazza Castello 165, Torino, tra la Regione Piemonte e il Comune di Cuneo, avente per oggetto la realizazione di un piano integrato relativo ad un programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato.

ART. 2

L’intervento, oggetto del presente Accordo, non comporta variazioni urbanistiche al P.R.G. del Comune di Cuneo in quanto conforme al medesimo per effetto della deliberazione comunale n. 48 del 18.3.2003 con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato la variante parziale ai sensi dell’art. 17 della legge 56/77 e s.m.i..

ART. 3

Le opere e gli interventi previsti nel presente Accordo, finanziate secondo il quadro economico allegato al medesimo, dovranno essere realizzate nei termini indicati dal cronoprogramma, decorrente dalla data della firma della convenzione tra il soggetto proponente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART.4

L’Amministrazione comunale di Cuneo, dovrà, in caso di mancata sottoscrizione, della convenzione di cui all’art. 2 della legge 166/00, tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il proponente, adeguare lo strumento urbanistico generale, restituendo le aree oggetto dell’intervento alle precedenti destinazioni urbanistiche.

ART. 5

L’Accordo di Programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo hanno stipulato; eventuali modifiche progettuali in variante alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cuneo, dovranno preventivamente essere comunicate al Collegio di Vigilanza, il quale esprimerà il suo assenso o le sue eventuali osservazioni prima del rilascio del provvedimento da parte dell’ente competente. In particolare, dovrano essere sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza eventuali modifiche riguardanti il comparto 1)

ART. 6

L’Accordo di Programma adottato con il presente Decreto, come concordato dalle parti, ha validità decennale; eventuali proroghe dei termini di validità definiti nell’Accordo, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza su richiesta del soggetto richiedente.

ART. 7

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi previsti dal 7° comma dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 è svolta, con le modalità definite all’art. 7 del dispositivo dell’Accordo di Programma, da un Collegio di Vigilanza presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo rappresentante delegato e dal Sindaco del Comune di Cuneo o da un suo rappresentante delegato.

Le attività del Collegio sono coordinate dal Responsabile del procedimento in collaborazione con i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo.

Il presente Decreto e il testo integrale dell’Accordo di Programma saranno pubblicati sul BUR ai sensi di legge e trasmessi ai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.

Enzo Ghigo

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000, TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI CUNEO, PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELLA L. 203/91 E L. 166/00 DI UN PIANO INTEGRATO RELATIVO AD UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Premesso:

1) che il Comune di Cuneo con nota prot. n. 12540 in data 07/03/03 ha formalmente richiesto alla Direzione Regionale dell’Edilizia - Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse di promuovere, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, la conclusione di un Accordo di Programma, tra gli Enti in oggetto, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed ogni altro connesso adempimento in merito all’ iniziativa oggetto del presente Accordo;

2) il presente Accordo è altresì previsto dalle specifiche disposizioni della legge nazionale n. 166 del 01/08/02, art. 2;

3) l’iniziativa si inquadra nei presupposti della legge nazionale n. 203/91 che prevede provvedimenti urgenti per avviare un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti dell’Amministrazione dello Stato in quanto è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;

4) in particolare, la proposta progettuale prevede la localizzazione su un area attualmente di proprietà comunale in località Madonna dell’Olmo (Cascina Piccapietra); di una serie di interventi di edilizia agevolata, sovvenzionata, convenzionata, autofinanziata, residenziale libera, nonché di interventi di carattere commerciale e turistico ricettivo, come da variante urbanistica parziale ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., approvata dal Consiglio comunale di Cuneo con delibera n. 48 del 18/03/03;

5) la Regione Piemonte, ha convocato per il giorno 03/04/03 una riunione interlocutoria fra i soggetti interessati alla stipulazione dell’Accordo al fine di approfondire i vari aspetti dell’iniziativa e definire l’iter procedurale necessario alla conferenza di servizi prevista dal 3° comma dell’articolo 34 del D.Lgs n. 267/00, definendo gli aspetti tecnici, progettuali ed amministrativi dell’opera;

6) della suddetta riunione è stato redatto apposito verbale nel quale veniva richiesto al Comune di Cuneo, ad integrazione di quanto già precedentemente trasmesso dall’Amministrazione comunale, una documentazione integrativa riguardante aspetti tecnico-progettuali e amministrativi determinanti per il prosieguo dell’istruttoria contenuta nella nota prot. n. 3310/18.4 in data 07/04/03;

7) con nota prot. n. 8266/51.1/45 del 07/05/03 il Presidente della Regione Piemonte ha nominato come Responsabile del procedimento l’arch. Adriano Bellone Dirigente del Settore Programmazione e Localizzazione delle Risorse della Direzione Edilizia, al quale competono tutte le azioni amministrative necessarie per addivenire all’intesa sull’Accordo, coadiuvato dall’Arch. Claudio Fumagalli Dirigente del Settore Accordi di Programma;

8) con la medesima nota il Presidente della Regione Piemonte ha convocato la Conferenza dei Servizi prevista dal 3° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si è tenuta in data 12/05/03 alle ore 10,30 finalizzata a verificare la possibilità di concludere l’Accordo di Programma di cui all’oggetto;

9) della suddetta riunione il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale nel quale i convocati hanno votato all’unanimità l’approvazione dell’iniziativa progettuale con alcuni adeguamenti tecnici da predisporre da parte del progettista prima della firma dell’Accordo, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle iniziative commerciali alla luce dell’aggiornamento del parere in sede di Conferenza del Settore regionale competente;

10) l’Accordo, finalizzato alla realizzazione di un complesso di edilizia residenziale e di servizi commerciali turistico ricettivi prevede, su un’area di ca. 8,033 ettari un volume residenziale di ca. 45.000 mc. e n. 165 alloggi così articolati: edilizia residenziale convenzionata n. 38 alloggi, edilizia residenziale libera n. 57, edilizia residenziale sovvenzionata n. 20 e edilizia residenziale agevolata n. 50; sono altresì previste attività commerciali e attività ricettive per n. 13.500 mc. complessivi;

11) il programma degli investimenti riferiti agli interventi previsti nell’ambito dell’Accordo, ammonta, come specificato dal documento economico finanziario a Euro 14.776.073,90 per gli interventi di edilizia residenziale e a Euro 3.448.500,00 di edilizia non residenziale, nonché Euro 2.873.080,00 per l’acquisto dell’area e delle opere di urbanizzazione; la copertura finanziaria degli investimenti sopraccitati prevede che la quota di Euro 3.098.741,40 sia finanziata con risorse pubbliche mentre la copertura finanziaria dell’investimento pari a Euro 17.999.241,40 sia a carico del proponente;

12) la realizzazione dell’intervento non comporta, in sede di Accordo la variazione dello strumento urbanistico della Città di Cuneo in quanto l’opera è dichiarata conforme, a seguito della variante parziale approvata dal Comune di Cuneo con delibera n. 48 del 18/03/03;

13) con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 15 maggio 2003, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo;

14) il Consiglio Comunale della Città di Cuneo con deliberazione n. 48 del 18/03/03, ha assentito la localizzazione dell’intervento ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della legge nazionale n. 203/91 e dell’art. 51 della legge n. 865/71 ed ha approvato il progetto definitivo dell’opera oggetto del presente Accordo di Programma;

16) il Responsabile del Procedimento ha acquisito il parere del Settore della Regione Piemonte Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali, ed ha preso atto della nota prot. n. 22470 del 29/04/03 del Comune di Cuneo della non necessità dei pareri ai sensi della legge 431/85, del D.Lgs n. 1497/39 della legge n. 56/77, del R.D. n. 3267/23 e del R.D. 215/33 relativamente al vincolo idrogeologico, della legge 183 relativo al piano assetto idrogeologico, del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 95/01 riguardante le attività a rischio rilevante e in materia di usi civici;

17) il Responsabile del Procedimento per gli aspetti regionali dell’Accordo con nota n. 4416/18.4 del 14/05/03, ha comunicato alla Giunta Regionale i contenuti dell’iniziativa riguardante il presente Accordo di Programma;

18) la documentazione riguardante la proposta progettuale, urbanistica, amministrativa relativa al piano integrato, riferita all’iniziativa oggetto dell’Accordo, è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi:

A) DOCUMENTAZIONE URBANISTICA COSTITUITA DAI SEGUENTI ELABORATI:

1) Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 18/03/03;

2) Elaborato n. 1, riguardante la localizzazione urbanistica del Piano integrato;

3) Variante parziale n. 29 al P.R.G.C. vigente del Comune di Cuneo;

4) Variante n. 2 in itinere al progetto preliminare del nuovo P.R.G.C.;

5) Tavola P3 assetto urbanistico (stralcio) - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte;

6) Certificazione da parte del Comune di Cuneo dei vincoli esistenti sull’area interessata dall’intervento (prot. n. 22470 del 29/04/03) - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte.

B) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE:

1) Tavola 1 previsione del P.R. G.C. Vigente;

2) Tavola 2 previsione del P.R.G.C. del preliminare;

3) Tavola 3 Previsione della variante n. 29 al P.R.G.C. Vigente;

4) Tavola 4 Previsione della Variante n. 2 al P.R.G.C. Vigente da Progetto preliminare;

5) Tavola 5 Stato di fatto catastale con elenco proprietà;

6) Tavola 6 Rilievo planoaltimetrico con urbanizzazioni esistenti;

7) Tavola 7 Planimetria di progetto;

8) Tavola 8 Planimetria di progetto aree pubbliche e private;

9) Tavola 9a Opere di urbanizzazione viabilità - verde - illuminazione;

9) Tavola 9b Opere di urbanizzazione acquedotto e fognature;

9) Tavola 9c Opere di urbanizzazione ENEL - TELECOM - GAS;

10) Tavola 10 Planivolumetrico;

11) Tavola 11 Tipologie edilizie;

12) Tavola 12 Progetto di piano inserito nella tavola di variante n. 29 al P.R.G.C. Vigente;

13) Tavola 13 Progetto di piano inserito nella tavola di variante n. 2 al Progetto preliminare;

14) Documentazione fotografica;

15) Relazione computo metrico e opere di urbanizzazione;

16) Norme tecniche di attuazione;

16/bis) Relazione illustrativa;

17) Piano economico finanziario - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte;

18) Tavola 11B Tipologie edilizie comparto 1 - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte;

19) Relazione di compatibilità ambientale - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte;

20) Titoli di proprietà - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte;

21) Cronoprogramma operativo - integrazione richiesta dalla Regione Piemonte;

22) Tavola 14 sostitutiva della Tavola 8 riguardante il comparto 1 destinazione da privato ad uso pubblico - integrazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi;

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :

- richiesta attivazione procedura Accordo da parte del Comune di Cuneo nota prot. 12540 del 07/03/2003;

- copia della pubblicazione sul BUR relativa all’avvio del procedimento;

- comunicazione alla Giunta Regionale da parte del Responsabile del Procedimento delle iniziative in oggetto;

- verbale della Conferenza dei Servizi del 12/05/2003;

- parere di competenza del Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali della Direzione Commercio e Artigianato;

- convocazione del Presidente della Regione Piemonte riguardante la firma dell’Accordo.

19) Gli impegni assunti dalle parti nel presente Accordo hanno validità per dieci anni, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, valutati dal Collegio di Vigilanza;

20) Il presente Accordo di Programma promosso dalla Regione Piemonte osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27-23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma;

21) l’individuazione dei legali rappresentanti o rappresentanti delegati degli Enti interessati alla conclusione dell’Accordo di Programma, facenti parte del Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma ai sensi del VII comma dell’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, sarà formalizzato in sede di formazione del Decreto di adozione dell’Accordo di Programma; il Collegio di vigilanza vigilerà sulla corretta esecuzione dei contenuti dell’Accordo di Programma, disponendo sopralluoghi ed ogni altra azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell’Accordo medesimo, adottando, se del caso, l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge. Il Collegio di Vigilanza per l’espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del Responsabile del Procedimento e dei funzionari competenti per materia delegati dai singoli Enti partecipanti.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l’anno 2003 del mese di maggio, del giorno 19 alle ore 17,00 presso la sede del Palazzo della Giunta Regionale - P.zza Castello, 165, Torino

tra

La Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Edilizia Residenziale Dott. Franco Maria Botta nato a (omissis) domiciliato per la carica in Torino, C.so Bolzano, 34 il quale interviene con apposita delega (nota prot. n. 8755/S1/1.45 del 14/05/2003) al presente atto per effetto della convocazione del Presidente della Regione Piemonte, prot. n. 8756/S1/1.45 del 14/05/03;

e

Il Comune di Cuneo, rappresentato dal Vice Sindaco Avv.Mauro Mantelli su delega del Sindaco (nota prot. n. 25360 del 14/05/03), nato a  (omissis) domiciliato per la carica in Via Roma n. 4 - Cuneo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL’ACCORDO

Ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è condiviso all’unanimità, dal rappresentante delegato della Regione Piemonte, Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Urbanistica Territoriale - Edilizia Residenziale Dott. Franco Maria Botta e dal rappresentante del Comune di Cuneo Avv. Mauro Mantelli Vice-Sindaco, il contenuto del presente Accordo, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente agli atti amministrativi, progettuali ed urbanistici allegati e depositati in originale presso gli uffici della Presidenza della Regione Piemonte.

L’Accordo di Programma in oggetto, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l’intesa e con riferimento alle Leggi nazionali che prevedono tali interventi individua nel territorio del Comune di Cuneo, la realizzazione di un intervento di un piano integrato straordinario di edilizia pubblica ai sensi della Legge 203/91 e Legge 166/02.

La delimitazione dell’area dell’intervento, oggetto degli impegni del presente accordo è contenuta nello specifico atto di proprietà allegato.

Art. 2

IMPEGNI CONDIVISI

1) La Regione Piemonte e il Comune di Cuneo ribadiscono quanto già espresso alla unanimità nella Conferenza dei Servizi del 12/05/03 riguardante:

- l’autorizzazione a modificare la destinazione di cui al comparto 1 e di tutta l’area circostante l’intero fabbricato, da viabilità e parcheggi privati ad area privata da asservire ad uso pubblico compresa la fascia verde retrostante;

- la precisazione in merito alla competenza comunale al rilascio delle autorizzazioni commmerciali nel comparto 1 alla luce di quanto sopra definito;

- la precisazione che il rilascio delle concessioni edilizie riguardanti gli interventi oggetto dell’Accordo di Programma dovrà contemplare l’autorizzazione urbanistica regionale ai sensi del comma 7 e seguenti dell’art. 26 della Legge regionale n. 56/77 e s.m.i.

- l’obbligo dell’Amministrazione comunale di sottoporre al Collegio di Vigilanza eventuali modifiche riguardanti una diversa destinazione d’uso del comparto 1;

- l’obbligo dell’Amministrazione comunale in caso di mancata sottoscrizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della convenzione di cui all’art. 2 della Legge 166/00 di restituire le aree oggetto dell’intervento, alle precedenti destinazioni urbanistiche, adeguando lo strumento urbanistico generale;

- la presa d’atto della non necessità della verifica dell’impatto ambientale di cui alla Legge Regionale n. 40/98 in quanto l’intervento presenta una superficie inferiore ai 40 ettari (art. 20, allegato B1, n. 4);

- la presa d’atto che l’intervento non interessa un cofinanziamento regionale;

- la precisazione in merito all’eliminazione della previsione di abitazioni in autocostruzione prevista dalla Deliberazione comunale n. 48 del 18/03/03, che il Comune di Cuneo dovrà provvedere a rettificare con apposito atto deliberativo.

Art. 3

VINCOLATIVITA’ DELL’ACCORDO

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 4

ASPETTI URBANISTICI

L’intervento oggetto del presente accordo non comporta variazioni urbanistiche al P.R.G. del Comune di Cuneo, in quanto conformi al medesimo per effetto della Deliberazione comunale n. 48 del 18/03/03 con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato la variante parziale ai sensi dell’art. 17 Legge 56/77 e s.m.i. .

Art. 5

PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA

Le opere e gli interventi previsti nel presente Accordo sono finanziate così come indicato nel paragrafo 11 delle premesse e dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini indicati dal cronoprogramma, la cui decorrenza è prevista all’atto della firma della convenzione tra il soggetto proponente e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In caso di giustificati motivi da cui emerga che i ritardi non siano imputabili direttamente al proponente, il Collegio di Vigilanza può valutare l’opportunità di autorizzare l’eventuale modifica al cronoprogramma e, se necessario, alla validità temporale dell’accordo.

In caso di mancata osservanza dei tempi attuativi delle opere da parte del soggetto attuatore il Collegio di Vigilanza, nel caso di ingiustificati ritardi o per insufficienti giustificazioni, può prevedere l’applicazione di una sanzione amministrativa la cui entità è definita di volta in volta in relazione al caso specifico, fatte salve cause di forza maggiore.

Art. 6

MODIFICHE

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche progettuali che comportino il rilascio di una concessione edilizia in variante o di qualsiasi altro provvedimento equipollente da parte del Comune di Cuneo, dovranno essere comunicate preventivamente al Collegio di Vigilanza, il quale, nell’ambito delle sue competenze in merito alla vigilanza sulla esecuzione ed interpretazione dell’accordo esprimerà il suo assenso o le sue eventuali osservazioni prima del rilascio del provvedimento da parte dell’ente competente.

Art. 7

VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, come concordemente stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, consistono nel vigilare sulla corretta applicazione, sull’interpretazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo medesimo, nel rispetto del cronoprogramma operativo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. Applica eventuali sanzioni in coerenza con quanto espresso all’art. 5 del presente dispositivo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un Suo rappresentante delegato ed è composto dal legale rappresentante del Comune di Cuneo o suo delegato. I componenti sono individuati con Decreto del presidente della Regione Piemonte all’atto dell’adozione del presente Accordo.

Le attività del Collegio sono coordinate dal responsabile del procedimento, in collaborazione con i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo.

Art. 8

CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Cuneo su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è disciplinato dagli art. 806 e segg. del codice di procedura civile.

Art. 9

DURATA DELL’ACCORDO

La durata degli impegni riguardanti il presente Accordo è stabilità in anni dieci decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del Decreto di adozione dell’Accordo da parte del Presidente della Regione Piemonte; l’eventuale proroga dei termini definiti nel presente Accordo, sarà valutata dal Collegio di Vigilanza, su richiesta del soggetto richiedente.

Il presente Accordo è costituito dal n. 13 pagine dattiloscritte di cui il Responsabile del Procedimento attesta che si è data lettura.

Per la Regione Piemonte:
Assessore all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Edilizia Residenziale
Dott. Franco Maria Botta

Per il Comune di Cuneo:
Vice Sindaco
Avv. Mauro Mantelli