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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ricorso n. 47 depositato il 16 maggio 2003 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Corte costituzionale

Ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliato

contro

il Presidente della Giunta della Regione Piemonte

per la dichiarazione d’illegittimità costituzionale

dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2003 n. 2, pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 6 marzo 2003, recante la legge finanziaria per l’anno 2003 in relazione agli articoli 3, 117 lett. s) e 120 della Costituzione.

Con la legge in epigrafe indicata la Regione Piemonte ha approvato la legge finanziaria per l’anno 2003, disponendo integrazioni di entrata e di spesa derivanti da pregresse leggi regionali al fine di adeguarle ad esigenze gestionali.

Tra gli interventi adottati l’articolo 22, comma 3, dispone che “i soggetti che gestiscono impianti di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell’anno, alle operazioni di recupero.

Gli impianti di recupero soggetto al pagamento del contributo, l’eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonchè le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale".

La previsione di un onere specifico  a carico di  soggetti che recuperano rifiuti è in palese contrasto con le finalità ed i principi recati agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che, in attuazione dei principi comunitari stabiliti nelle direttive 9/156/CEE e 91/689/CEE, promuovono ed incentivano il recupero dei rifiuti.

Va  inoltre considerato che l’impianto normativo del decreto 22 del 1997 riserva allo Stato l’indicazione delle misure economiche finalizzate al riciclaggio dei rifiuti nonchè tutte le altre iniziative, anche economiche, in materia.

Tali previsioni risultano confermate dall’articolo 117 lett. s) della Costituzione novellata che individua la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” come materia di legislazione esclusiva dello Stato.

2 - L’introduzione di una sorta di tassa generalizzata sui quantitativi di rifiuti recuperati in Piemonte, probabilmente finalizzata a superare difficoltà frapposte dai Comuni alla localizzazione degli impianti di recupero nel loro territorio, appare inoltre non conforme a ragionevolezza e discriminante sul piano della concorrenza.

Quanto alla ragionevolezza va messo in luce che la disciplina nazionale dei rifiuti (cfr in particolare l’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997), sulla scorta delle indicazioni provenienti all’Unione Europea, tende ad incentivare il recupero dei rifiuti proprio attraverso l’assoggettamento di tali materiali ad  un percorso produttivo che li assimili alle materie prime. Riproporre in sede regionale - al livello del soggetto recuperatore - una discriminazione economica tra processi produttivi comporta un reviviscenza di un atteggiamento normativo del tutto superato dalla legislazione europea e nazionale, nel quale la manipolazione dei rifiuti deve costituire sempre e necessariamente un costo  (possibilmente collettivo). Altresì incongrua appare la disposizione laddove individua tale costo in una misura determinata solo nel minimo, senza indicazione di parametri razionali cui ancorare l’effettiva quantificazione dell’onere a carico dell’impresa che recupera rifiuti.

Sotto altro profilo la legge regionale del Piemonte, introducendo una tassa sulle sole imprese che operano nel territorio regionale, altera la concorrenza che dovrebbe regolare i rapporti  tra le imprese nazionali che, utilizzando come materia prima i rifiuti adeguatamente trattati, producono nuovi beni e servizi. La questione è particolarmente rilevante nel momento in cui tali beni, prodotti dai rifiuti, hanno una destinazione generale al mercato europeo e le tecnologie necessarie per produrli dovrebbero confrontarsi con mercato per quanto più possibile non alterato da interventi discriminatori e/o protettivi.

Per questi motivi il ricorrente

chiede

che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003 n. 2.

Si depositano: copia della legge regionale del Piemonte n. 2 del 4 marzo 2003; copia  della delibera consiliare del 18 aprile 2003 e relativi allegati.

Roma, 29 aprile 2003

Avv. Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato