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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Codice 13.4
D.D. 27 marzo 2003, n. 60

Concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “S. Grato” ricadente nel territorio faunistico della Provincia di Alessandria e nel territorio faunistico della Provincia di Asti

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare l’istituzione dell’azienda faunistico-venatoria denominata “S. Grato” sita in Provincia di Alessandria, nel Comune di Altavilla per ha 536, e in Provincia di Asti nel Comune di Viarigi per ha 716 e perciò complessIvamente di ha 1.252, per l’area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Sig. Brusa Fulvio, fino al 31.1.2006.

La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) deve adottare tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare l’ambiente naturale e di protezione della fauna dell’area interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, fissate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, in ordine ai miglioramenti ambientali;

2) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno il piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentIvazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dell’allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;

3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;

4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo l’esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normatIva vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all’osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell’azienda faunistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell’azienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Giunta regionale;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all’Assessorato Caccia e Pesca della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall’Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestIvamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l’intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie