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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 27-9602
Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - Capo IV. Servizi Reali e Assistenza Tecnica. Approvazione criteri e modalita per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui allart. 20, Sistemi di Qualita e Certificazione, art. 21 Assistenza Tecnica
A relazione dellAssessore Laratore:
Premesso che:
la L.R. 21/97 prevede al Titolo II, Capo IV, nellambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dellassistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione;
la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti indicati negli artt. 20, 21 della citata L.R. 21/97, con un concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili;
i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo dellintervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle domande;
sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dall art. 21 comma 6;
dato atto che le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e che pertanto non sussiste lobbligo di notifica alla U.E.;
le domande di contributo devono essere presentate sul modulo approvato dalla direzione Commercio e Artigianato;
la Giunta Regionale, unanime,
vista la L.R. n. 51/97;
delibera
per le considerazioni espresse in premessa;
di approvare gli allegati A e B della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, contenenti criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 21/97;
le risorse disponibili sul bilancio regionale per lattuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono ripartite come segue:
- 80% per i contributi di cui allallegato A (Sistemi di Qualità e Certificazione);
- 20% per i contributi di cui allallegato B (Assistenza Tecnica);
le risorse eventualmente non utilizzate a valere su ciascuna delle tipologie di spesa sono utilizzate per le altre tipologie di intervento.
Si dà atto che le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e che pertanto non sussiste lobbligo di notifica alla U.E..
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI ART. 20 L.R. 21/97
TITOLO I
Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000
Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 1
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO I, Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAppendice 1.
Articolo 2
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di sistemi di qualità Iso 9001:2000 e precisamente:
a) Check up aziendale
b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure
c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)
d) Consulenze per applicazione sistema qualità (fino alla certificazione)
e) Certificazione
f) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 3
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.
Articolo 4
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 5
La domanda, compilata utilizzando il modulo A, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 6
La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 7
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.
Articolo 8
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 9
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart.2 vengono stabiliti i seguenti massimali:
a) Check up aziendale: 1.200,00 Euro
b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure: 6.500,00 Euro
c) Addestramento personale: 2.500,00 Euro
d) Consulenze per applicazione sistema qualità: 4.200,00 Euro
e) Certificazione: 3.300,00 Euro
f) Mantenimento della certificazione: 2.300,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 10
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 11
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO II
Consulenza - qualificazione SOA imprese esecutrici di lavori pubblici
- Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 12
La L.R. prevede che la strategia di intervento della Regione per lartigianato persegua, tra laltro, lobiettivo di rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nellambito di una economia concorrenziale e lobiettivo di sostenere le imprese con servizi reali nel campo dellassistenza tecnica, manageriale e della qualità. Nellambito della promozione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario, riveste particolare importanza la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici dove, appunto, la certificazione di qualità è elemento base per lottenimento dellattestazione SOA. Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Consulenza - qualificazione SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAllegato 1.
Articolo 13
Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per lottenimento dellattestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).
Articolo 14
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.
Articolo 15
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 16
La domanda, compilata utilizzando il modulo B, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 17
La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena lesclusione dellagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 18
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 16.
Articolo 19
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 20
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva, con un massimale di costo determinato nel seguente modo:
Per il costo di attestazione SOA:
L = a + b (massimale in Euro)
a = C/12.500
dove C = somma degli ammontare massimi (in Euro) delle diverse categorie per le quali si richiede lattestazione SOA
b = (N * 2 + 8) * (800.000/1.936,27)
dove N = numero delle categorie per le quali si richiede lattestazione SOA.
Per i costi di consulenza per lottenimento dellattestazione SOA:
Massimale = 1.500,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 21
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo pagato alla SOA. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 22
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO III
Sistemi di gestione ambientale e certificazione ISO 14001 e Regolamento
EMAS II - Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 23
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi di gestione ambientale e certificazione ISO 14001 e Regolamento EMAS II, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAllegato 1.
Articolo 24
Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per limplementazione di sistemi di gestione ambientale e più precisamente:
a) Analisi preliminare
b) Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e Procedure
c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)
d) Consulenze per applicazione sistema di gestione ambientale (fino alla certificazione)
e) Certificazione
f) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 25
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.
Articolo 26
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 27
La domanda, compilata utilizzando il modulo C, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 28
La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 29
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 27.
Articolo 30
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 31
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva. Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart.24 vengono stabiliti i seguenti massimali:
a) Analisi preliminare aziendale: 5.000,00 Euro
b) Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e Procedure: 6.500,00 Euro
c) Addestramento personale: 2.500,00 Euro
d) Consulenze per applicazione sistema di gestione ambientale: 4.200,00 Euro
e) Certificazione: 3.300,00 Euro
f) Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 32
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 33
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO IV
Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione
SA 8000 - Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 34
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAllegato 1.
Articolo 35
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di sistemi di responsabilità sociale SA 8000 e precisamente:
a) Analisi preliminare
b) Progetto responsabilità sociale
c) Certificazione
d) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 36
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle 12.00 del 30/09/2003.
Articolo 37
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 38
La domanda, compilata utilizzando il modulo D, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 39
La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 40
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 38.
Articolo 41
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 42
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart.35 vengono stabiliti i seguenti massimali:
a) Analisi preliminare: 3.000,00 Euro
b) Progetto responsabilità sociale: 15.000,00 Euro
c) Certificazione: 3.500,00 Euro
d) Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 43
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 44
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO V
Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001
- Art. 20 L.R. 21/97
Articolo 45
Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO V, Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001, i soggetti indicati nellart. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte allAlbo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nellAllegato 1.
Articolo 46
Sono considerate ammissibili le spese sostenute per limplementazione di sistemi di sicurezza OHSAS 18001 e precisamente:
a) Analisi preliminare
b) Progetto sicurezza
c) Certificazione
d) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dellente certificatore)
Articolo 47
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.
Articolo 48
Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dellanno solare antecedente quello di presentazione della domanda.
Articolo 49
La domanda, compilata utilizzando il modulo E, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 50
La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dellaccoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena lesclusione dallagevolazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 51
Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dellordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 49.
Articolo 52
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.
Articolo 53
Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dellinvestimento ammesso, al netto dellIva.
Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui allart.46 vengono stabiliti i seguenti massimali:
a) Analisi preliminare: 2.000,00 Euro
b) Progetto sicurezza: 15.000,00 Euro
c) Certificazione: 3.500,00 Euro
d) Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime de minimis di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.
Il contributo verrà erogato in ununica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.
Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.
Articolo 54
Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno allimpresa richiedente.
Articolo 55
I beneficiari dei contributi sono responsabili dellavvenuta esecuzione dellintervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme lintervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dellintero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.
TITOLO VI - Norma comune
Articolo 56
I beneficiari dei contributi sono tenuti ad esporre in modo visibile allinterno dellimpresa ed a conservare in buono stato una targa che verrà fornita dalla Regione recante lemblema della Comunità Europea, dello Stato italiano e della Regione Piemonte.
Appendice 1
ELENCO ATTIVITA ESCLUSE
Sono escluse dai benefici di cui al presente Programma degli interventi le imprese che operano nei seguenti settori di attività:
A) Agricoltura (Sezione A della Classificazione ISTAT 91)
B) Pesca (Sezione B della Classificazione ISTAT 91)
C) Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sezione DA della Classificazione ISTAT 91) ad eccezione dei seguenti codici:
15.52 - Fabbricazione di gelati
15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati
15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie"
15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
15.86 - Lavorazione del tè e del caffé
15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici
15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)
15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
15.96 - Fabbricazione di birra
15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche
D) Trasporti (Sezione I della Classificazione ISTAT 91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60, 61, 62)
A
AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01
AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1
Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura
01.2
Allevamento di animali
01.3
Coltivazioni agricole associate allallevamento di animali (attività mista)
Questa classe comprende:
- coltivazioni agricole in combinazione con lallevamento di animali con un tasso di specializzazione, per ciascuna attività, compreso tra 1/3 e 2/3
01.4
Attività dei servizi connessi allagricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari
01.5
Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
Questa classe comprende:
- la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento
- la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attività di caccia o cattura
- il ripopolamento e allevamento della selvaggina
- le attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi
- la cattura di mammiferi marini, quali trichechi e foche (escluse balene).
Questa classe non comprende:
- la produzione di pellicce, di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25
- la cattura di balene cfr. 05.01
- la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.
02
SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI
02.0
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
B
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05
PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.0
Pesca, piscicoltura e servizi connessi
05.01
Pesca
05.02
Piscicoltura
05.03
Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura
I
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60
TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
60.1
Trasporti ferroviari
60.2
Altri trasporti terrestri
60.3
Trasporti mediante condotte
61
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE DACQUA
61.1
Trasporti marittimi e costieri
61.2
Trasporti per vie dacqua interne (compresi i trasporti lagunari)
Questa classe comprende:
- il trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie dacqua interne, inclusi porti e moli interni
62
TRASPORTI AEREI
62.1
Trasporti aerei di linea
Questa classe comprende:
- il trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari.
Questa classe non comprende:
- i voli charter regolari cfr. 62.2
62.2
Trasporti aerei non di linea
Questa classe comprende:
- i trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci
- i voli charter regolari
- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore
62.3
Trasporti spaziali
Questa classe comprende:
- il lancio di satelliti e veicoli spaziali
- i trasporti spaziali
Allegato B
CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 21 L.R. 21/97
ASSISTENZA
TECNICA
Articolo 1
Possono beneficiare degli interventi agevolativi di Assistenza tecnica, i seguenti soggetti indicati nellart. 21, comma 3, L.R. 21/97:
* enti operanti nella Regione in materia;
* associazioni sindacali artigiane che, direttamente o mediante società e reti di servizi, agiscono nella Regione in materia.
Articolo 2
Sono considerati ammissibili i progetti di assistenza tecnica finalizzati a:
a) Ottenimento di un pacchetto di 4 certificazioni (ISO 9001:2000, ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001), tramite azione sinergica di Assistenza Tecnica.
b) Assistenza a filiere produttive e di servizi nello studio e nellimplementazione di prassi propedeutiche alleventuale ottenimento della certificazione di qualità (ad esempio: programmazione e gestione del magazzino, organizzazione ed adattamento delle funzioni commerciali, ricerca di nuovi clienti, rilevazione della customer satisfaction, gestione ambientale, ecc.);
c) Assistenza allintroduzione di metodi di controllo di gestione e alla realizzazione di metodi di programmazione al fine di migliorare lorganizzazione e lefficienza aziendale;
d) Assistenza al rafforzamento commerciale sui mercati nazionali e/o esteri, mediante lo svolgimento di azioni di marketing operativo e consulenza tecnica, per settori e filiere di imprese.
Ogni progetto dovrà riguardare almeno 10 imprese. Ladesione delle imprese al progetto e limpegno a partecipare pro quota alla copertura del 50% delle spese di realizzazione deve essere dichiarato in sede di presentazione del progetto.
Articolo 3
I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 31.08.2003.
Articolo 4
La domanda, compilata utilizzando il modulo A, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dellartigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.
Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e allora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.
La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.
LAmministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dellindirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda, pena lesclusione, dovranno essere allegati:
descrizione dettagliata del progetto, indicante finalità ed obiettivi, il dettaglio degli interventi, lelenco delle imprese destinatarie degli interventi medesimi e le relative dichiarazioni di impegno a partecipare alla copertura del 50% delle spese di realizzazione;
curriculum dei soggetti che realizzeranno lattività di assistenza tecnica;
prospetto analitico dei costi del progetto;
cronoprogramma di realizzazione.
La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per listruttoria della pratica.
Articolo 5
Il contributo viene concesso nella misura massima del 50% del costo totale del Progetto di Assistenza, al netto dellIva secondo i seguenti massimali:
a) Ottenimento di un pacchetto di 4 certificazioni: contributo massimo 100.000 Euro
b) Assistenza a filiere produttive e di servizi nello studio e nellimplementazione di prassi propedeutiche alleventuale ottenimento della certificazione di qualità: contributo massimo 25.000 Euro;
c) Assistenza allintroduzione di metodi di controllo di gestione e alla realizzazione di metodi di programmazione: 25.000 Euro;
d) Assistenza al rafforzamento commerciale sui mercati nazionali e/o esteri, mediante lo svolgimento di azioni di marketing operativo e consulenza tecnica, per settori e filiere di imprese: 25.000 Euro.
Il contributo calcolato in base al costo dellinvestimento ammesso sarà arrotondato allEuro, troncando i centesimi.
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:
- acconto pari al 50% del totale allapprovazione della domanda, previa conferma dellavvio del progetto da parte del richiedente;
- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione del progetto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.
Sono considerate ammissibili nelle spese di realizzazione anche quelle, debitamente documentate, sostenute direttamente dal soggetto attuatore-richiedente, relative alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi di assistenza tecnica, nel limite del 10% del costo dellintero progetto.
Articolo 6
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40 - 25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dellordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dellammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:
efficienza
- efficienza complessiva dellintervento (con riferimento alla qualità e quantità delle risorse tecniche ed umane previste; funzionalità dei costi): fino a 6 punti.
efficacia
- impatto dellintervento (con riferimento alle imprese coinvolte): fino a 3 punti;
- coerenza degli obiettivi (con riferimento ai bisogni del tessuto economico artigiano): fino a 3 punti;
- strategie di intervento (con riferimento allarticolazione complessiva del progetto): fino a 2 punti.
esecutività
- realizzabilità dellintervento (con riferimento ai contenuti ed al cronoprogramma): fino a 6 punti.
Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito allintervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione lordine cronologico di arrivo. Il Comitato Tecnico può avvalersi, per lesame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base di comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.
Articolo 7
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.