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Bollettino Ufficiale n. 24 del 12 / 06 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 27-9602

Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - Capo IV. Servizi Reali e Assistenza Tecnica. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui all’art. 20, Sistemi di Qualita’ e Certificazione, art. 21 Assistenza Tecnica

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

la L.R. 21/97 prevede al Titolo II, Capo IV, nell’ambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione;

la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti indicati negli artt. 20, 21 della citata L.R. 21/97, con un concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili;

i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo dell’intervento regionale, nonché le modalità per la presentazione delle domande;

sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dall’ art. 21 comma 6;

dato atto che le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E.;

le domande di contributo devono essere presentate sul modulo approvato dalla direzione Commercio e Artigianato;

la Giunta Regionale, unanime,

vista la L.R. n. 51/97;

delibera

per le considerazioni espresse in premessa;

di approvare gli allegati A e B della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, contenenti “criteri e modalità per la concessione dei contributi” ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n° 21/97;

le risorse disponibili sul bilancio regionale per l’attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono ripartite come segue:

- 80% per i contributi di cui all’allegato A (Sistemi di Qualità e Certificazione);

- 20% per i contributi di cui all’allegato B (Assistenza Tecnica);

le risorse eventualmente non utilizzate a valere su ciascuna delle tipologie di spesa sono utilizzate per le altre tipologie di intervento.

Si dà atto che le agevolazioni alle imprese previste dal Programma allegato al presente provvedimento sono soggette alla disciplina degli aiuti “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12/01/2001, e che pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla U.E..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI ART. 20 L.R. 21/97

TITOLO I
Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000
Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO I, Sistemi di qualità e certificazione ISO 9001:2000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese beneficiarie devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Appendice 1.

Articolo 2

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di qualità Iso 9001:2000 e precisamente:

a) Check up aziendale

b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure

c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)

d) Consulenze per applicazione sistema qualità (fino alla certificazione)

e) Certificazione

f) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.

Articolo 4

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 5

La domanda, compilata utilizzando il modulo A, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 7

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 8

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 9

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art.2 vengono stabiliti i seguenti massimali:

a) Check up aziendale: 1.200,00 Euro

b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure: 6.500,00 Euro

c) Addestramento personale: 2.500,00 Euro

d) Consulenze per applicazione sistema qualità: 4.200,00 Euro

e) Certificazione: 3.300,00 Euro

f) Mantenimento della certificazione: 2.300,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 10

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 11

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO II
Consulenza - qualificazione SOA imprese esecutrici di lavori pubblici - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 12

La L.R. prevede che la strategia di intervento della Regione per l’artigianato persegua, tra l’altro, l’obiettivo di rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell’ambito di una economia concorrenziale e l’obiettivo di sostenere le imprese con servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica, manageriale e della qualità. Nell’ambito della promozione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario, riveste particolare importanza la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici dove, appunto, la certificazione di qualità è elemento base per l’ottenimento dell’attestazione SOA. Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Consulenza - qualificazione SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato 1.

Articolo 13

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).

Articolo 14

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.

Articolo 15

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 16

La domanda, compilata utilizzando il modulo B, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 17

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dell’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 18

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 16.

Articolo 19

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 20

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva, con un massimale di costo determinato nel seguente modo:

Per il costo di attestazione SOA:

L = a + b (massimale in Euro)

a = C/12.500

dove C = somma degli ammontare massimi (in Euro) delle diverse categorie per le quali si richiede l’attestazione SOA

b = (N * 2 + 8) * (800.000/1.936,27)

dove N = numero delle categorie per le quali si richiede l’attestazione SOA.

Per i costi di consulenza per l’ottenimento dell’attestazione SOA:

Massimale = 1.500,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 21

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo pagato alla SOA. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 22

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO III
Sistemi di gestione ambientale e certificazione ISO 14001 e Regolamento EMAS II - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 23

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi di gestione ambientale e certificazione ISO 14001 e Regolamento EMAS II, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato 1.

Articolo 24

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per l’implementazione di sistemi di gestione ambientale e più precisamente:

a) Analisi preliminare

b) Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e Procedure

c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)

d) Consulenze per applicazione sistema di gestione ambientale (fino alla certificazione)

e) Certificazione

f) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 25

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.

Articolo 26

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 27

La domanda, compilata utilizzando il modulo C, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 28

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 29

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 27.

Articolo 30

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 31

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva. Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art.24 vengono stabiliti i seguenti massimali:

a) Analisi preliminare aziendale: 5.000,00 Euro

b) Consulenze per Manuale di Gestione Ambientale e Procedure: 6.500,00 Euro

c) Addestramento personale: 2.500,00 Euro

d) Consulenze per applicazione sistema di gestione ambientale: 4.200,00 Euro

e) Certificazione: 3.300,00 Euro

f) Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 32

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 33

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO IV
Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 34

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Sistemi di gestione della responsabilità sociale e certificazione SA 8000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato 1.

Articolo 35

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di responsabilità sociale SA 8000 e precisamente:

a) Analisi preliminare

b) Progetto responsabilità sociale

c) Certificazione

d) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 36

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle 12.00 del 30/09/2003.

Articolo 37

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 38

La domanda, compilata utilizzando il modulo D, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 39

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 40

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 38.

Articolo 41

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 42

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art.35 vengono stabiliti i seguenti massimali:

a) Analisi preliminare: 3.000,00 Euro

b) Progetto responsabilità sociale: 15.000,00 Euro

c) Certificazione: 3.500,00 Euro

d) Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 43

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 44

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO V
Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 45

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO V, Sistemi di gestione della sicurezza e certificazione OHSAS 18001, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e possono operare in qualsiasi settore di attività ad eccezione di quelli elencati nell’Allegato 1.

Articolo 46

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di sicurezza OHSAS 18001 e precisamente:

a) Analisi preliminare

b) Progetto sicurezza

c) Certificazione

d) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 47

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30/09/2003.

Articolo 48

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattività massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 49

La domanda, compilata utilizzando il modulo E, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 50

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 51

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 49.

Articolo 52

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 53

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art.46 vengono stabiliti i seguenti massimali:

a) Analisi preliminare: 2.000,00 Euro

b) Progetto sicurezza: 15.000,00 Euro

c) Certificazione: 3.500,00 Euro

d) Mantenimento della certificazione: 2.500,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Le provvidenze di cui al presente Programma degli interventi, sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13/01/2001) e non possono essere concesse per investimenti coperti con altre agevolazioni pubbliche.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 54

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 55

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO VI - Norma comune

Articolo 56

I beneficiari dei contributi sono tenuti ad esporre in modo visibile all’interno dell’impresa ed a conservare in buono stato una targa che verrà fornita dalla Regione recante l’emblema della Comunità Europea, dello Stato italiano e della Regione Piemonte.

Appendice 1

ELENCO ATTIVITA’ ESCLUSE

Sono escluse dai benefici di cui al presente Programma degli interventi le imprese che operano nei seguenti settori di attività:

A) Agricoltura (Sezione A della Classificazione ISTAT ‘91)

B) Pesca (Sezione B della Classificazione ISTAT ‘91)

C) Industrie alimentari e delle bevande e industrie del tabacco (Sezione DA della Classificazione ISTAT ‘91) ad eccezione dei seguenti codici:

15.52 - Fabbricazione di gelati

15.81 - Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca

15.82 - Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

15.84 - Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie"

15.85 - Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

15.86 - Lavorazione del tè e del caffé

15.88 - Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimentari dietetici

15.89 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari n.c.a. (esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite)

15.91 - Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

15.96 - Fabbricazione di birra

15.98 - Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche

15.99 - Fabbricazione di altre bevande analcoliche

D) Trasporti (Sezione I della Classificazione ISTAT ‘91, limitatamente alle seguenti divisioni: 60, 61, 62)

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

Questa classe comprende:

- coltivazioni agricole in combinazione con l’allevamento di animali con un tasso di specializzazione, per ciascuna attività, compreso tra 1/3 e 2/3

01.4

Attività dei servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari

01.5

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

Questa classe comprende:

- la caccia e la cattura di animali per la carne, la pelliccia, la pelle, o a scopo di ricerca, di esibizione in giardini zoologici o di utilizzazione quali animali da appartamento

- la produzione di pelli grezze per pellicceria, di pelli di rettili o di uccelli provenienti dalle attività di caccia o cattura

- il ripopolamento e allevamento della selvaggina

- le attività associate alla caccia e alla cattura di animali a fini lucrativi

- la cattura di mammiferi marini, quali trichechi e foche (escluse balene).

Questa classe non comprende:

- la produzione di pellicce, di pelli di rettili o di uccelli provenienti da allevamento cfr. 01.25

- la cattura di balene cfr. 05.01

- la produzione di cuoio e pelli provenienti da macelli cfr. 15.

02

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

02.0

Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

05.03

Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura

I

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE

60.1

Trasporti ferroviari

60.2

Altri trasporti terrestri

60.3

Trasporti mediante condotte

61

TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA

61.1

Trasporti marittimi e costieri

61.2

Trasporti per vie d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

Questa classe comprende:

- il trasporto di passeggeri o merci lungo fiumi, canali, laghi ed altre vie d’acqua interne, inclusi porti e moli interni

62

TRASPORTI AEREI

62.1

Trasporti aerei di linea

Questa classe comprende:

- il trasporto aereo di passeggeri o merci con linee ed orari regolari.

Questa classe non comprende:

- i voli charter regolari cfr. 62.2

62.2

Trasporti aerei non di linea

Questa classe comprende:

- i trasporti aerei, non di linea, di passeggeri o merci

- i voli charter regolari

- noleggio di mezzi di trasporto aereo con operatore

62.3

Trasporti spaziali

Questa classe comprende:

- il lancio di satelliti e veicoli spaziali

- i trasporti spaziali

Allegato B

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ART. 21 L.R. 21/97
ASSISTENZA TECNICA

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi di Assistenza tecnica, i seguenti soggetti indicati nell’art. 21, comma 3, L.R. 21/97:

* enti operanti nella Regione in materia;

* associazioni sindacali artigiane che, direttamente o mediante società e reti di servizi, agiscono nella Regione in materia.

Articolo 2

Sono considerati ammissibili i progetti di assistenza tecnica finalizzati a:

a) Ottenimento di un pacchetto di 4 certificazioni (ISO 9001:2000, ISO 14001; SA 8000; OHSAS 18001), tramite azione sinergica di Assistenza Tecnica.

b) Assistenza a filiere produttive e di servizi nello studio e nell’implementazione di prassi propedeutiche all’eventuale ottenimento della certificazione di qualità (ad esempio: programmazione e gestione del magazzino, organizzazione ed adattamento delle funzioni commerciali, ricerca di nuovi clienti, rilevazione della “customer satisfaction”, gestione ambientale, ecc.);

c) Assistenza all’introduzione di metodi di controllo di gestione e alla realizzazione di metodi di programmazione al fine di migliorare l’organizzazione e l’efficienza aziendale;

d) Assistenza al rafforzamento commerciale sui mercati nazionali e/o esteri, mediante lo svolgimento di azioni di marketing operativo e consulenza tecnica, per settori e filiere di imprese.

Ogni progetto dovrà riguardare almeno 10 imprese. L’adesione delle imprese al progetto e l’impegno a partecipare pro quota alla copertura del 50% delle spese di realizzazione deve essere dichiarato in sede di presentazione del progetto.

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 31.08.2003.

Articolo 4

La domanda, compilata utilizzando il modulo A, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere spedita tramite raccomandata a.r., dove farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:

­ descrizione dettagliata del progetto, indicante finalità ed obiettivi, il dettaglio degli interventi, l’elenco delle imprese destinatarie degli interventi medesimi e le relative dichiarazioni di impegno a partecipare alla copertura del 50% delle spese di realizzazione;

­ curriculum dei soggetti che realizzeranno l’attività di assistenza tecnica;

­ prospetto analitico dei costi del progetto;

­ cronoprogramma di realizzazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 5

Il contributo viene concesso nella misura massima del 50% del costo totale del Progetto di Assistenza, al netto dell’Iva secondo i seguenti massimali:

a) Ottenimento di un pacchetto di 4 certificazioni: contributo massimo 100.000 Euro

b) Assistenza a filiere produttive e di servizi nello studio e nell’implementazione di prassi propedeutiche all’eventuale ottenimento della certificazione di qualità: contributo massimo 25.000 Euro;

c) Assistenza all’introduzione di metodi di controllo di gestione e alla realizzazione di metodi di programmazione: 25.000 Euro;

d) Assistenza al rafforzamento commerciale sui mercati nazionali e/o esteri, mediante lo svolgimento di azioni di marketing operativo e consulenza tecnica, per settori e filiere di imprese: 25.000 Euro.

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% del totale all’approvazione della domanda, previa conferma dell’avvio del progetto da parte del richiedente;

- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione del progetto e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.

Sono considerate ammissibili nelle spese di realizzazione anche quelle, debitamente documentate, sostenute direttamente dal soggetto attuatore-richiedente, relative alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi di assistenza tecnica, nel limite del 10% del costo dell’intero progetto.

Articolo 6

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40 - 25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:

efficienza

- efficienza complessiva dell’intervento (con riferimento alla qualità e quantità delle risorse tecniche ed umane previste; funzionalità dei costi): fino a 6 punti.

efficacia

- impatto dell’intervento (con riferimento alle imprese coinvolte): fino a 3 punti;

- coerenza degli obiettivi (con riferimento ai bisogni del tessuto economico artigiano): fino a 3 punti;

- strategie di intervento (con riferimento all’articolazione complessiva del progetto): fino a 2 punti.

esecutività

- realizzabilità dell’intervento (con riferimento ai contenuti ed al cronoprogramma): fino a 6 punti.

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito all’intervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo. Il Comitato Tecnico può avvalersi, per l’esame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base di comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.

Articolo 7

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.